Cass. pen. n. 6992 del 14 luglio 1993
Testo massima n. 1
Ai fini del diniego della circostanza attenuante della provocazione, è corretta la motivazione della sentenza che faccia riferimento all'accordo su prestazioni omosessuali non per escludere l'applicazione dell'attenuante per il fatto che anche l'imputato versa in situazione di immoralità, ma perché l'insistenza nella pretesa della prestazione immorale non può avere particolare significato offensivo, essendo del tutto «omologo e coerente all'ordinario e prevedibile sviluppo del rapporto instauratosi tra i due e liberamente accettato», per cui non può assumere il carattere di intollerabile ingiustizia ed offesa alla dignità della persona. (Nella specie l'imputato, che aveva accettato un'offerta in danaro, aveva poi rifiutato la prestazione omosessuale richiesta dalla vittima, alla cui aggressione aveva reagito colpendola e strangolandola quando questa giaceva a terra già esanime, poi derubandola ed incendiando l'appartamento).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi