Art. 62 – Codice penale – Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza;
4) l'avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23122/2025
In tema di reato continuato, viola il disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la conferma della pena inflitta nel giudizio di primo grado a titolo di aumento per la continuazione, nel caso in cui, nonostante la mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, siano state concesse le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza anche rispetto all'aggravante di un reato satellite, attesa la riconosciuta minore gravità di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 22073/2025
In tema di circostanze, gli elementi che giustificano la concessione dell'attenuante ad effetto speciale della condotta collaborativa "post factum", di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sono altresì utilizzabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche, che postula la sussistenza di ragioni ulteriori rispetto alla favorevole valutazione di fattori già considerati ai fini della diminuente dapprima indicata.
Cass. civ. n. 22018/2025
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 15, legge n. 134 del 2021 e 624-bis cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce la procedibilità d'ufficio del delitto di furto in abitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che non è irragionevole la scelta del legislatore di assegnare una tutela rafforzata a una condotta aggressiva che non è solo patrimoniale, ma investe anche l'intimità della persona all'interno della sua abitazione, mettendola in pericolo).
Cass. civ. n. 20996/2025
In tema di estorsione, è irrilevante che il patrimonio della persona offesa sia costituito anche da proventi di attività illecite, in quanto oggetto di tutela è il duplice interesse pubblico all'inviolabilità del patrimonio e alla libertà personale. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la tutela prescinde dalla dimostrazione, da parte della persona offesa, della lecita acquisizione del proprio patrimonio).
Cass. civ. n. 19053/2025
In tema di furto di acqua potabile effettuato mediante allacciamento abusivo alla rete idrica, trattandosi di reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata, la cui consumazione cessa con l'ultimo prelievo, lo stato di flagranza, che consente l'arresto, non presuppone che l'autore del furto sia sorpreso nell'atto di effettuare l'allacciamento abusivo, ma è sufficiente che, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, la captazione d'acqua sia ancora in atto.
Cass. civ. n. 19021/2025
Integra il delitto di furto e non quello di frode informatica, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'alterazione dei dati contenuti nel "chip" di misurazione del contatore elettronico, posto che tale condotta non è diretta, di per sé, ad alterare lo strumento elettronico, ma all'impossessamento non consentito dell'energia non contabilizzata.
Cass. civ. n. 18578/2025
E' configurabile, in relazione al delitto di estorsione, il tentativo cd. "incompiuto", che ricorre nel caso in cui il soggetto agente abbia realizzato solo in parte, senza portarla a compimento, l'azione diretta a produrre l'evento. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che integra il tentativo cd. "incompiuto" di estorsione la condotta dell'indagato consistita in una mera minaccia rivolta alla vittima, cui non era seguita, per il verificarsi di eventi indipendenti dalla sua volontà, la richiesta di denaro confermativa della strumentalità della stessa al compimento forzoso dell'atto dispositivo patrimoniale).
Cass. civ. n. 18346/2025
In caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autorità di cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato, diversamente da quanto avviene nel caso di remissione di querela, il cui effetto estintivo, in quanto collegato alla semplice esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, non è precluso dalla formazione del giudicato parziale. (Fattispecie di furto tentato aggravato).
Cass. civ. n. 17805/2025
In tema di morte quale conseguenza di altro delitto, sussiste il nesso di causalità tra le condotte estorsive e il suicidio della vittima nel caso in cui questo non sia espressione della libera scelta del soggetto, ma sia ritenuto quale unica alternativa percorribile a fronte dell'impossibilità di sottrarsi alle condotte predatorie degli imputati. (In motivazione, la Corte ha affermato che, per l'accertamento dell'elemento soggettivo di tale delitto, è necessario fare riferimento alla condotta che ragionevolmente ci si poteva attendere da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l'agente reale, sicché la colpa deve essere accertata in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui era o poteva essere a conoscenza il soggetto che ha compiuto il delitto presupposto, che dimostravano il concreto pericolo di un evento letale).
Cass. civ. n. 17715/2025
Integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza. (In motivazione la Corte ha precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l'osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un'iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l'esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo).
Cass. civ. n. 16931/2025
Integra il delitto di rapina impropria la condotta chi, dopo essersi rifornito di carburante presso un distributore con l'ausilio dell'addetto alla erogazione, si allontani senza corrispondere il prezzo e minacciando quest'ultimo, posto che la sottrazione, in quanto condotta a forma libera, può realizzarsi in esito ad una proposta di acquisto apparentemente lecita, ma viziata da riserva mentale, ed essere seguita, poi, dall'uso della minaccia o della violenza, finalizzate a consolidare il possesso del bene sottratto.
Cass. civ. n. 12290/2025
L'aggravante comune dell'abuso di relazioni domestiche è configurabile anche se lo stato di coabitazione con la persona offesa sia cessato prima del compimento della condotta illecita. (Fattispecie in tema di furto, nella quale la Corte ha ritenuto che la preesistente coabitazione con le persone offese avesse agevolato la commissione del reato, in quanto l'agente era a conoscenza dei luoghi dove erano custoditi il denaro e i gioielli sottratti alle vittime).
Cass. civ. n. 11929/2025
In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con unico motivo, la questione della improcedibilità per difetto di querela di un reato per il quale tale forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sentenza impugnata. (Fattispecie in tema di reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile ad iniziativa di parte per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31).
Cass. civ. n. 11759/2025
In tema di furto, rientra nella nozione di privata dimora anche l'abitazione di una persona deceduta la cui morte non esclude che, all'interno dell'immobile, possano accedervi altri soggetti - eredi, prossimi congiunti, persone legate da rapporti affettivi o amicali - per svolgere atti di vita privata.
Cass. civ. n. 11744/2025
Integra il delitto di furto in abitazione la condotta dell'agente che, in possesso delle chiavi di un immobile per ragioni di lavoro, si introduca al suo interno non per espletare l'attività per la quale l'accesso era stato consentito, ma al fine di commettere un furto.
Cass. civ. n. 10861/2025
In tema di misure cautelari personali, il tribunale del riesame che riqualifica giuridicamente il fatto, escludendone la riconducibilità a taluna delle fattispecie delittuose indicate nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. anche solo in forza dell'esclusione di un'aggravante, è tenuto a dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, con conseguente onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere di annullarlo, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, ovvero di provvedere a norma dell'art. 27 cod. proc. pen. nel diverso caso in cui ravvisi l'urgenza anche di una soltanto delle esigenze cautelari riscontrate. Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST.
Cass. civ. n. 9611/2025
In tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi consentita anche una contestazione "non formale" della citata circostanza, a condizione che l'imputato possa difendersi dall'accusa).
Cass. civ. n. 9599/2025
Il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito.
Cass. civ. n. 8581/2025
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione, nel caso di giudizio abbreviato, la riparazione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito.
Cass. civ. n. 8346/2025
In tema di furto in abitazione, integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata. (Fattispecie di furto consumato in una struttura alberghiera che, sebbene in disuso, era dotata di sistema di videosorveglianza attivo e di elettrodomestici funzionanti).
Cass. civ. n. 8054/2025
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del decreto di citazione diretta a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con richiesta di rinvio a giudizio.
Cass. civ. n. 8043/2025
Integra il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. il furto commesso all'interno di una stanza di un b&b.
Cass. civ. n. 7691/2025
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'udienza predibattimentale, anziché invitare il pubblico ministero, nel contraddittorio tra le parti, ad apportare, ex art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., le necessarie modifiche all'imputazione ritenuta errata, emette sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. e dispone contestualmente la restituzione degli atti alla pubblica accusa per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, determinandosi, in tal modo, un'indebita regressione del procedimento e l'impossibilità di esercitare nuovamente l'azione penale per l'originaria imputazione, stante la vigenza del principio del "ne bis in idem", allorquando la sentenza di proscioglimento sia passata in giudicato. (Fattispecie in cui il giudice, non condividendo l'imputazione di ricettazione formulata dal pubblico ministero, aveva "spezzato il processo in due", emettendo contestualmente sentenza di non luogo a procedere per tale reato e restituendo gli atti affinché si procedesse per lo stesso fatto riqualificato in termini di furto).
Cass. civ. n. 7663/2025
In tema di rapina, le diverse condotte di violenza o minaccia finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto mediante impossessamento di cose mobili altrui, con sottrazione ai rispettivi detentori, dànno luogo ad autonomi tentativi di rapina, unificabili sotto il vincolo della continuazione, nel caso in cui, singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in specie, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, siano dotate di una propria completa individualità, integrando, invece, un unico tentativo di rapina nel diverso caso in cui risultino animate da un'unica volontà e dalla continua determinazione, priva di interruzioni o di desistenze, sì da costituire singoli momenti di una sola azione. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la pluralità di autonomi delitti tentati in relazione a quattro accessi degli imputati alla medesima abitazione, effettuati nell'arco temporale di oltre una settimana, in esito al compimento di plurimi sopralluoghi, al reperimento di armi, di arnesi da scasso e di telefoni cellulari, alla dettagliata pianificazione delle modalità esecutive dell'azione predatoria e alla ripartizione dei ruoli, senza che l'illecito fosse portato a compimento per cause sempre indipendenti dalla volontà dei soggetti agenti).
Cass. civ. n. 6771/2025
Integra il delitto di estorsione, e non quello di tentata estorsione, il rilascio sotto minaccia, da parte della persona offesa, di una scrittura privata in cui la stessa si riconosce debitrice di una somma invero non dovuta, posto che il conseguimento di un atto autonomamente produttivo di effetti giuridici costituisce "ex se" l'evento del reato.
Cass. civ. n. 4767/2025
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche nel caso in cui l'improcedibilità si sia virtualmente prodotta. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale il giudice di merito aveva escluso che la declaratoria di improcedibilità potesse essere impedita dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in presenza della quale il reato è rimasto procedibile d'ufficio anche a seguito della Riforma Cartabia).
Cass. civ. n. 35873/2024
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").
Cass. civ. n. 34999/2024
Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).
Cass. civ. n. 34395/2024
In tema di circostanze, costituisce fatto valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche la rinuncia alla prescrizione, che, pur essendo evenienza successiva alla commissione del reato, rappresenta un elemento rilevante a norma dell'art. 133, comma secondo, n. 3 cod. pen.
Cass. civ. n. 34061/2024
In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che ricorre nel caso in cui i beni oggetto di sottrazione siano destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti.
Cass. civ. n. 19949/2023
Integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta di asportazione delle porte, degli infissi e di altri complementi architettonici posta in essere dal proprietario di un immobile oggetto di provvedimento definitivo di confisca, non avendo il predetto il potere di fruire e di disporre del bene in modo autonomo, al di fuori dei poteri di vigilanza e controllo dell'ente che vi esercita la signoria.
Cass. civ. n. 41570/2023
Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.
Cass. civ. n. 3716/2023
Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia.
Cass. pen. n. 14290 del 11 gennaio 2023
In tema di furto, sono compatibili e, dunque, possono concorrere tra loro, le aggravanti di cui all'art. 625, comma primo, n. 6, del fatto commesso su bagaglio del viaggiatore, e di cui all'art. 625, comma primo, n. 8-bis, e del fatto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, poiché la prima è diretta alla tutela dei beni trasportati, ritenuti maggiormente vulnerabili come quelli esposti alla pubblica fede, mentre la seconda è diretta a una maggior tutela degli utenti dei mezzi di pubblico trasporto, da ritenersi in una condizione oggettiva di minorata difesa.
Cass. civ. n. 38888/2023
Integra il delitto di furto lieve per bisogno, di cui all'art. 626, comma primo, n. 2, cod. pen., la condotta del soggetto malnutrito e in generale stato di indigenza, condizioni di debolezza fronteggiabili con gli ordinari sistemi di protezione sociale, che si impossessi di generi alimentari di ridotto valore economico, non trovando applicazione l'esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile.
Cass. civ. n. 25274/2023
In tema di rapina, è legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma primo, cod. pen., posto che la prima punisce più severamente la maggior pericolosità insita nella compartecipazione al reato di una pluralità di persone, idonea a determinare una più incisiva capacità criminale del gruppo, mentre la seconda sanziona più gravemente la maggiore forza intimidatrice derivante dalla violenza o della minaccia promanante simultaneamente da più persone compresenti all'azione predatoria, cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima.
Cass. civ. n. 29044/2023
Integra il delitto di rapina impropria la condotta di colui che, non avendo partecipato alla sottrazione della cosa mobile altrui, riceva immediatamente dopo dall'agente il provento della sottrazione e ponga in essere violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità, sempre che sia consapevole dell'illecita sottrazione del bene consegnatogli.
Cass. civ. n. 37861/2023
Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene.
Cass. civ. n. 6683/2023
In tema di estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse.
Cass. civ. n. 32083/2023
In tema di estorsione, l'altrui danno, avendo necessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche la desistenza dal tempestivo esercizio di un'azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell'appartenenza al medesimo soggetto.
Cass. civ. n. 33457/2023
In tema di estorsione, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. nel caso in cui la condotta è tenuta sia in un luogo di privata dimora, sia in altri luoghi che, isolando la vittima, siano idonei a ostacolarne la difesa.
Cass. civ. n. 40457/2023
Integra il delitto di estorsione la condotta con la quale l'agente costringe, con minacce, il coimputato di un delitto di rapina precedentemente commesso a consegnargli parte del provento illecito, posto che la provenienza da una pregressa attività criminosa commessa in concorso dell'oggetto della richiesta non esclude né l'ingiustizia del profitto, né la sussistenza del danno per la persona offesa.
Cass. civ. n. 8374/2022
Il reato di ricezione di titoli di viaggio contraffatti, da parte di chi non abbia concorso nella loro contraffazione o alterazione, non concorre con quello di ricettazione, di cui condivide gli elementi costitutivi della ricezione di cose di provenienza delittuosa e della consapevolezza di tale origine illecita, ponendosi in rapporto di specialità rispetto ad esso.
Cass. civ. n. 9535/2022
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva.
Cass. civ. n. 15697/2022
La circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, prevista dall'art. 62 n. 3, cod. pen., presuppone che l'autore del reato non abbia concorso e non sia confluito con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto di reato.
Cass. civ. n. 5594/2022
In tema di circostanze attenuanti generiche, mentre non possono essere valutate, come elemento ostativo al riconoscimento delle stesse, le scelte dell'imputato strettamente connesse all'esercizio delle proprie attività difensive, può, per converso, essere verificata l'incidenza dei suoi comportamenti, eventualmente anche di natura processuale, estranei a tale ambito.
Cass. civ. n. 2236/2022
In tema di furto, sussiste la circostanza aggravante della destrezza nel caso in cui l'agente abbia posto in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell'azione predatoria e idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa.
Cass. civ. n. 9963/2022
In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata.
Cass. civ. n. 15639/2022
In tema di furto in abitazione, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce come privata dimora, ossia come luogo idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata di determinate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone stesse al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza.
Cass. civ. n. 27678/2022
Ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato.
Cass. civ. n. 35677/2022
In tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato.
Cass. civ. n. 46863/2022
In tema di furto, è configurabile l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento e non quella della violenza sulle cose nel caso in cui l'energia fisica non sia diretta a vincere la resistenza naturale della cosa o lo strumento posto a sua protezione, così da comprometterne la garanzia di integrità e la successiva circolazione, ma sia volta esclusivamente ad assicurare la refurtiva all'autore della condotta, incidendo su un segno della sua provenienza dal venditore (nella specie, rimozione del cartellino segnaprezzo).
Cass. pen. n. 2067 del 2 novembre 2022
In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res" che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione.
Cass. civ. n. 46069/2022
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 625-bis cod. pen., il giudice deve apprezzare l'utilità e la concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato di furto, senza che la concessione della diminuente possa essere condizionata dall'esito del giudizio a carico di questi.
Cass. civ. n. 14489/2022
In tema di rapina, benché l'ambito di operatività dell'art. 61, n. 5, cod. pen., di portata più ampia, coincida con quello dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis) cod. pen. allorché la condotta avvenga in un «luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa», l'aggravante prevista dall'art. 628 prevale, in quanto speciale, su quella comune di cui all'art. 61, n. 5, avendo inteso il legislatore, per il delitto di rapina, sanzionare più gravemente una condotta ritenuta particolarmente negativa.
Cass. civ. n. 17320/2022
La circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen.
Cass. civ. n. 40803/2022
Il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta, posto che integra il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa, mentre si configura il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente.
Cass. civ. n. 38435/2021
L'istanza di oblazione già respinta può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, sicché è tardiva la richiesta formulata dall'imputato successivamente alle conclusioni del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 24633/2021
In tema di reati ambientali, la facoltà di cui all'art. 162-bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella prevista dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, potendo essere esercitata non solo quando non ricorrano le condizioni per l'esperimento della procedura estintiva di settore, ma anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene.
Cass. civ. n. 39304/2021
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è rilevabile in sede di legittimità, nei processi in cui la dichiarazione di apertura del dibattimento sia successiva alla data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo rappresentato da detta dichiarazione, e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta.