Art. 62 – Codice penale – Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza;
4) l'avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1616/2025
In tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui consente la notifica "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato, in base all'art. 62 del citato d.lgs. n. 546, alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, sicché il ricorso è inammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendo un'ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca il requisito dell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività.
Cass. civ. n. 36208/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Cass. civ. n. 35873/2024
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").
Cass. civ. n. 35842/2024
L'accoglimento del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto impone l'adozione del provvedimento più idoneo alla sua correzione, ma non la revoca della precedente sentenza di legittimità, nel caso in cui abbia deciso anche su altri motivi non costituenti oggetto di contestazione da parte del condannato. (Fattispecie in cui la Corte ha rimosso l'errore provvedendo direttamente alla rideterminazione della pena, con recupero della pena concordata dalle parti in forza dell'operato giudizio di congruità).
Cass. civ. n. 34588/2024
In tema di pornografia minorile, è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto, riconosciuta per effetto della declaratoria di incostituzionalità, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024, sopravvenuta alla decisione in grado di appello, dell'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi, a condizione che non emergano elementi di particolare allarme sociale tali da escludere, "ictu oculi", la configurabilità stessa della diminuente speciale.
Cass. civ. n. 34395/2024
In tema di circostanze, costituisce fatto valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche la rinuncia alla prescrizione, che, pur essendo evenienza successiva alla commissione del reato, rappresenta un elemento rilevante a norma dell'art. 133, comma secondo, n. 3 cod. pen.
Cass. civ. n. 34061/2024
In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che ricorre nel caso in cui i beni oggetto di sottrazione siano destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti.
Cass. civ. n. 33706/2024
Nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento per motivi processuali della sentenza di appello, il giudice non può ricorrere alla motivazione "per relationem", mediante richiamo alla decisione annullata, senza valutare i prospettati motivi di gravame, posto che la decisione caducata non è più, come tale, un atto legittimo, valido ed efficace. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale, a seguito del disposto annullamento di una prima pronunzia di appello per omessa valutazione della richiesta di definizione con rito abbreviato avanzata, per effetto dell'art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67, dall'imputato contumace con i motivi di gravame, era stato integralmente recepito il contenuto della pronunzia annullata, in punto di affermazione di responsabilità, con motivazione "per relationem").
Cass. civ. n. 33657/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
Cass. civ. n. 33365/2024
In tema di impugnazioni, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di appello che, all'esito del giudizio di rinvio, abbia confermato l'assoluzione disposta dalla sentenza di primo grado già vittoriosamente impugnata "per saltum" dal pubblico ministero, può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606, cod. proc. pen., non trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 33213/2024
In tema di reati tributari, l'integrale adempimento dell'obbligo tributario, determinando il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere favorevolmente apprezzato, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., quale condotta susseguente al reato, ai fini della concessione anche delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., stante l'impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condotta.
Cass. civ. n. 33203/2024
In tema di furto, l'infermità, fisica o psichica, della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non deve essere circoscritta ai soli casi di infermità psichica intesa come stato patologico, ma può essere estesa anche ai casi di carenza o anomalia mentale o cognitiva o di particolare vulnerabilità della persona offesa, tale da influire, anche in modo transeunte od occasionale, sulla pienezza delle facoltà intellettive e tale da inficiare la capacità di autodeterminazione o di opposizione dinanzi all'altrui condotta illecita. (Fattispecie in tema di furto commesso ai danni di persona quasi ottuagenaria nei cui confronti era stata utilizzata anche una sostanza chimica i cui effetti destabilizzanti erano stati percepiti dall'anziana).
Cass. civ. n. 33109/2024
Il termine di trenta giorni decorrente dall'intervenuta conoscenza della sentenza, fissato, a pena di inammissibilità, dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, è soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla suddetta legge.
Cass. civ. n. 31921/2024
Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la Corte di cassazione può pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio, in relazione alla entità della riduzione di pena da applicare per le circostanze attenuanti generiche, anche all'esito di valutazioni discrezionali, se, alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultano necessari ulteriori accertamenti. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto nella massima estensione le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., avendo escluso la configurabilità delle condotte valorizzate dal giudice di appello per contenere l'entità della riduzione).
Cass. civ. n. 31850/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604-ter, comma secondo, cod. pen. per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui al comma primo del citato articolo del codice penale, trattandosi di una scelta legislativa non irragionevole perché diretta ad attribuire particolare disvalore a condotte che conferiscono a determinati soggetti condizioni di inferiorità o indegnità.
Cass. civ. n. 30016/2024
In tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.
Cass. civ. n. 29723/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.
Cass. civ. n. 29371/2024
È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 29284/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 29083/2024
In caso di annullamento con rinvio, per vizio motivazionale, di sentenza di appello confermativa della condanna pronunciata in primo grado, è legittima, in assenza della parte civile e delle statuizioni ad essa relative ex art. 578 cod. proc. pen., la declaratoria del giudice del rinvio di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, pur a fronte di uno specifico "mandato" integrativo disposto dalla Cassazione, ove non emergano "ictu oculi" circostanze idonee al proscioglimento nel merito.
Cass. civ. n. 28519/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 28110/2024
In tema di furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nella propria dimora.
Cass. civ. n. 28061/2024
In tema di rapina, l'agire professionale, violento e organizzato non è sufficiente "ex se" per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell'attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso. (In motivazione, la Corte ha individuato gli indici idonei ad ingenerare nella persona offesa una più accentuata condizione di minorata difesa indotta dalla parvenza di un agire mafioso nella consapevolezza della presenza, nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, negli espliciti richiami all'appartenenza o alla vicinanza a tali sodalizi e nelle concrete modalità di coercizione poste in essere).
Cass. civ. n. 27181/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del dibattimento, ove sia spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato in assenza di proposizione della querela, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'ammissione delle prove, è tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendo inefficace, in quanto indicativa di un abuso del processo da parte del pubblico ministero, la contestazione di un'aggravante finalizzata esclusivamente a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica).
Cass. civ. n. 27115/2024
Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ove se ne riconosca l'attitudine a fungere da fattore di attenuazione della misura della responsabilità penale. (Fattispecie relativa ad omicidio della convivente, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur accertando che al momento del fatto l'imputato versava in uno stato di profonda angoscia e di agitazione collegato all'insorgere dell'emergenza pandemica, non aveva adeguatamente valutato l'attitudine di quel particolare stato emotivo a giustificare il contenimento del trattamento sanzionatorio).
Cass. civ. n. 26798/2024
In tema di circostanze, non può ritenersi implicitamente contestata in fatto e riconosciuta in sentenza un'aggravante, nel caso in cui l'imputazione contenga l'esplicita contestazione di una diversa aggravante, con l'indicazione dei relativi riferimenti normativi e con l'analitica descrizione della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di appello che, nel silenzio dell'imputazione e della decisione di primo grado, aveva ritenuto implicitamente contestata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., necessaria ai fini della procedibilità d'ufficio del delitto di furto, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sul rilievo che era stata contestata la sola aggravante della violenza sulle cose, ininfluente a tali fini).
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 26627/2024
È suscettibile di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del concorrente morale nel delitto di concussione, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, all'esito di giudizio ordinario, del pubblico ufficiale imputato della condotta concussiva, posta l'inconciliabilità tra i fatti accertati nelle due pronunce.
Cass. civ. n. 25868/2024
Nel giudizio di impugnazione, la facoltà della parte di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'eccepito difetto di motivazione sulla memoria difensiva depositata all'udienza di discussione, contenente la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, non potendo ritenersi la stessa sviluppo dei motivi d'impugnazione originari, relativi alla responsabilità penale e alla commisurazione della pena).
Cass. civ. n. 25852/2024
In materia di impugnazioni incidentali "de libertate", la revoca della misura degli arresti domiciliari, in precedenza applicata dal giudice per le indagini preliminari in sostituzione della primigenia misura della custodia in carcere, determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del tribunale che, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della misura custodiale in carcere. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza deve essere comunque annullata senza rinvio, stante l'esigenza di impedirne l'efficacia).
Cass. civ. n. 25445/2024
In tema di concorso anomalo, la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la continuazione tra il delitto di omicidio, per il quale era stata riconosciuta la diminuente del concorso anomalo, e quello di rapina).
Cass. civ. n. 25273/2024
In tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis, cod. pen.).
Cass. civ. n. 25082/2024
Il provvedimento di rigetto del concordato in appello non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato unitamente alla sentenza, posto che il predetto non ha interesse ad impugnare, conseguendo alla reiezione della proposta di accordo l'esame dell'atto di gravame sia in punto di accertamento della responsabilità che di inflizione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito del rigetto della richiesta di concordato, le parti possono avanzare una nuova istanza, emendata dai vizi rilevati dal giudice).
Cass. civ. n. 24729/2024
In tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium". (In motivazione la Corte ha precisato che la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo).
Cass. civ. n. 24553/2024
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo.
Cass. civ. n. 24326/2024
In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 23395/2024
In materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, di cui all'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile - sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto -, e non può automaticamente farsi coincidere con una rapina, ove le circostanze di tempo e di luogo in cui quest'ultima si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la rapina subita dal sub-vettore inidonea ad integrare il caso fortuito ex art. 1693 c.c., in considerazione del fatto che era stata perpetrata nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedentemente subita da un diverso sub-vettore, incaricato del trasporto di un'altra partita di merce da parte dello stesso vettore).
Cass. civ. n. 22612/2024
In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna da parte della Corte di cassazione, la pena inflitta in relazione ai capi divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione pur se il dispositivo della sentenza di legittimità non ne indichi la misura, ben potendo la pena "certa" essere determinata mediante il raffronto tra lo stesso dispositivo e gli esiti dei giudizi di merito.
Cass. civ. n. 22558/2024
L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, ultima parte cod. pen., relativa alla destinazione delle cose a pubblica reverenza, è configurabile in caso di beni aventi una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettati dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che essi si trovino in un luogo di culto. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante con riferimento alla sottrazione, all'interno di una chiesa, di denaro contenuto nella cassetta delle offerte e destinato all'elemosina).
Cass. civ. n. 21899/2024
Non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche. (Fattispecie relativa ad omicidio in relazione al quale la Corte ha escluso l'attenuante della provocazione - sia "per accumulo" che "istantanea"- in virtù dei reiterati pregressi litigi con offese ed accuse reciproche tra l'agente e la vittima).
Cass. civ. n. 21852/2024
In tema di reati di competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio non contempla la sospensione condizionale della pena, sicché nel caso di erronea applicazione del beneficio, la Corte di cassazione deve provvedere, su richiesta dell'imputato, alla revoca dello stesso, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene.
Cass. civ. n. 21616/2024
In tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non è associato.
Cass. civ. n. 21543/2024
A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.
Cass. civ. n. 21146/2024
In tema di TARSU, la produzione di imballaggi terziari non comporta la totale detassazione dei locali quando questa si accompagna a quella di rifiuti assimilati, ma attribuisce un beneficio fiscale che dà luogo ad una riduzione della superficie soggetta ad imposizione per la formazione di rifiuti speciali ovvero ad una riduzione tariffaria, sulla base di un diverso modello operativo introdotto dal regolamento comunale, prevista in un limite massimo percentuale del tributo relativo alla predetta superficie, al fine di non gravare il contribuente, che provvede allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali, del costo ulteriore della relativa tassazione.
Cass. civ. n. 19938/2024
Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio la nullità della sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norma riguardante la determinazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata e ha rimesso al giudice di merito la quantificazione della pena, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo nel caso in cui, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità).
Cass. civ. n. 19543/2024
In tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni.
Cass. civ. n. 18883/2024
Il delitto di pirateria, alla luce del combinato disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. nav. e della definizione contenuta nell'art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689, è integrato da atti di depredazione, le cui connotazioni sono ricavabili dalle condotte descritte agli artt. 628 e 629 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di pirateria della condotta estrinsecatasi nella sottrazione del motore di un barchino, effettuata, con manovra di abbordaggio, da membri dell'equipaggio di un motopeschereccio che navigava in acque internazionali contigue al mare territoriale italiano).
Cass. civ. n. 18502/2024
La condanna provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p.p., una volta riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo, sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere che, in esito alla cassazione della pronuncia d'appello con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., il nuovo accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria comporti la reviviscenza dell'efficacia esecutiva del titolo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione di somme versate in conseguenza di condanna provvisionale riformata in appello, ritenendo ininfluente la sopravvenuta cassazione, ai soli effetti civili, della sentenza penale d'appello assolutoria degli imputati).
Cass. civ. n. 18196/2024
In caso di divisione cd. "endoesecutiva", il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell'art. 601 c.p.c., non decorre dal provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione bensì dal provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, in quanto solo quest'ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato ai fini dell'art. 297 c.p.c.
Cass. civ. n. 17532/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa).
Cass. civ. n. 17455/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).
Cass. civ. n. 17123/2024
In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, va disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997 con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile ratione temporis), che consente l'esclusione di quella parte di superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare.
Cass. civ. n. 17118/2024
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, la nullità dell'elaborato disposto nel primo grado di giudizio per avere il c.t.u. utilizzato documenti irritualmente acquisiti, utili a provare i fatti principali, va fatta valere con l'appello, determinandosi nella specie un vizio processuale che, ove non ritualmente impugnato, resta sanato.
Cass. civ. n. 17038/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., per l'omessa previsione di una attenuante specifica per il caso in cui il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell'abitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di protezione della sicurezza individuale, che il legislatore ha inteso tutelare unitamente a quelle patrimoniali, ben ricorrono anche in relazione alle pertinenze di una abitazione o di un luogo di privata dimora, che sono beni strumentali a quello principale, volti a soddisfare esigenze di vita domestica del proprietario).
Cass. civ. n. 17029/2024
In tema di furto, ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei Giudici di merito che hanno ravvisato l'aggravante nel caso di furto di una bicicletta, parcheggiata sul pianerottolo antistante l'abitazione della vittima ubicata in un condominio il cui accesso era regolato da un codice segreto, personalizzato per ciascuno dei condòmini).
Cass. civ. n. 16955/2024
Integra il delitto di furto, e non quello di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, in occasione dell'esercizio dell'attività d'ufficio, si impossessi del denaro o della cosa mobile altrui "invito domino" e senza averne previamente conseguito la disponibilità per ragione d'ufficio o di servizio. (Fattispecie relativa alla sottrazione, da parte di un carabiniere, del telefono cellulare dell'arrestato prima che il bene fosse sequestrato o preso altrimenti in consegna per ragioni d'ufficio).
Cass. civ. n. 16816/2024
In tema di accertamento mediante studi di settore, il presupposto delle gravi incongruenze non può fondarsi solo sulle soglie legali quantitative di scostamento, dovendosi, invece, procedere ad una valutazione caso per caso, che tenga conto anche di indici di natura relativa, da adattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento e, in generale, della storia commerciale del contribuente, oltre che del mercato e del settore di operatività, poiché anche scostamenti minimi possono assumere rilevanza se accompagnati da indici gravi e significativi di un maggior reddito non dichiarato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accolto il ricorso del contribuente solo perché lo scostamento tra il quantum accertato secondo lo standard e quello dichiarato era inferiore al 25%, senza prendere in considerazione le ulteriori incongruenze ed anomalie evidenziate dall'Ufficio).
Cass. civ. n. 16493/2024
In tema di circostanze, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l'imputato abbia proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo. (Fattispecie relativa a somma offerta a mezzo di assegno circolare, rifiutato dalla persona offesa, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante, poiché l'assegno non era stato depositato e lasciato a disposizione della vittima).
Cass. civ. n. 16468/2024
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di convalida del provvedimento del questore ex art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, emessa in presenza dei presupposti legittimanti l'adozione dello stesso, ma affetta da vizio di motivazione, dev'essere annullata con rinvio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, operando la convalida anche sugli effetti dell'atto provvisorio convalidato e determinandone il consolidamento, il solo annullamento con rinvio assicura la momentanea paralisi, in attesa della definizione del procedimento rescissorio, dell'efficacia del titolo giuridico, giustificativo della libertà personale).
Cass. civ. n. 16440/2024
Nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di presentare motivi aggiunti, posto che l'oggetto del giudizio è limitato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., alla parte della decisione caducata e, quindi, alla trattazione dei motivi di gravame già proposti ad essa afferenti, che non possono essere in alcun modo integrati.
Cass. civ. n. 15429/2024
In tema di estorsione, l'aggravante, soggettiva, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., può concorrere con quella, oggettiva, dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza è funzionale a sanzionare la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda è volta a punire la maggior capacità intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non è associato.
Cass. civ. n. 15124/2024
In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.
Cass. civ. n. 15098/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., valevole a rendere il delitto procedibile d'ufficio, era incorso in una nullità assoluta di ordine generale, concernente l'esercizio dell'azione penale).
Cass. civ. n. 14890/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
Cass. civ. n. 14710/2024
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).
Cass. civ. n. 14655/2024
Le attenuanti che concorrono sia con aggravanti soggette a giudizio di comparazione che con un'aggravante che non lo consente in modo assoluto (circostanza "privilegiata" o a blindatura forte) devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, ove questo si concluda con valutazione di equivalenza, trova applicazione la pena comminata per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata".
Cass. civ. n. 14652/2024
In tema di rapina, il giudice, nel caso in cui due o più aggravanti speciali, di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., concorrono con una o più aggravanti comuni, determina la pena base all'interno della cornice edittale prevista dall'art. 628, comma quarto, cod. pen. ed opera successivamente gli aumenti obbligatori per le ulteriori aggravanti comuni, entro i limiti di cui agli artt. 63 e 66 cod. pen.
Cass. civ. n. 14417/2024
L'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di atti persecutori, il quale è un reato abituale che si compone di una pluralità di condotte produttive di un unico evento, in quanto l'accertamento della sussistenza della diminuente della provocazione imporrebbe una valutazione parcellizzata dei singoli atti nei quali si è realizzata la condotta, non compatibile con la natura unitaria del reato abituale.
Cass. civ. n. 14380/2024
In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso straordinario (nella specie, proposto avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione) va dichiarata con procedura "de plano". (In motivazione la Corte ha affermato che l'espressione "anche di ufficio", contenuta nell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., sta ad indicare che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non è necessario fissare l'udienza in camera di consiglio).
Cass. civ. n. 14058/2024
In caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento sanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte di cassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, in termini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non si era verificato siffatto effetto preclusivo essendo possibile, attraverso l'interpretazione congiunta del dispositivo e della motivazione, comprendere la portata della decisione in termini univoci e coerenti con l'accoglimento delle restanti doglianze del ricorrente).
Cass. civ. n. 13776/2024
In tema di furto di energia elettrica aggravato dall'uso fraudolento, divenuto procedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio, che rende il delitto procedibile d'ufficio, non rileva qualora la stessa sia stata formulata dopo la scadenza del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa.
Cass. civ. n. 13775/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto aggravato dal mezzo fraudolento e dall'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità era divenuto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 13659/2024
In tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa.
Cass. civ. n. 13455/2024
In tema di determinazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività.
Cass. civ. n. 13326/2024
In tema di armi, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'imputato – è consentito al giudice di legittimità, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l'accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 13203/2024
L'aggravante ad effetto speciale che sia stata ritenuta nella sentenza è rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione del reato anche se, nel calcolo della pena, non sia stata indicata la misura dell'aumento conseguente al suo riconoscimento.
Cass. civ. n. 12692/2024
L'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la recidiva in rapporto di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti, solo quando essa sia l'unica aggravante oggetto del giudizio di bilanciamento, posto che, in tal caso, la sua esclusione comporterebbe l'espansione della riduzione di pena per effetto delle attenuanti.
Cass. civ. n. 12651/2024
In tema di processo tributario, la competenza territoriale è inderogabile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, e la sua violazione, rilevabile anche d'ufficio nel grado di giudizio a cui si riferisce, si trasforma in motivo di impugnazione che, se accolto, impone al giudice - in forza del citato art. 5, comma 5, nel giudizio di merito e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 382, comma 2, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nel giudizio di legittimità - di rimettere le parti innanzi al giudice tributario ritenuto competente.
Cass. civ. n. 11838/2024
Il giudizio rescissorio che segue all'annullamento con rinvio relativo alla statuizione dispositiva della revoca della sospensione condizionale della pena si estende anche all'applicabilità, ove richiesta, delle pene sostitutive di pene detentive brevi, che è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, a nulla rilevando che il disposto dell'art. 545-bis cod. proc. pen. sia stato introdotto successivamente allo svolgimento del precedente grado di appello.
Cass. civ. n. 11123/2024
Integra il delitto di estorsione la condotta di chi, avendo la possibilità di intervenire sul rinnovo dei contratti a termine dei dipendenti di una cooperativa, per costringere questi ultimi a versargli somme di denaro illegittimamente richieste, minacci di interferire negativamente sulla decisione di rinnovare tali contratti o di trasformarli in contratti a tempo indeterminato, senza che ciò trovi alcuna giustificazione sul piano delle scelte aziendali.
Cass. civ. n. 11091/2024
Qualora nel corso del giudizio venga nominato un consulente tecnico d'ufficio che depositi due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell'operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d'ufficio ma quale tecnico di parte.
Cass. civ. n. 10234/2024
L'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. (Fattispecie in cui la circostanza attenuante è stata esclusa a fronte della pluralità delle cessioni realizzate e progettate dagli imputati nella gestione di una "piazza di spaccio").
Cass. civ. n. 10208/2024
L'omessa riduzione della pena ex art. 65 cod. pen., per effetto del mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con una circostanza aggravante che, a seguito di modifica normativa, sia divenuta elemento costitutivo del reato (nella specie, l'esposizione a pubblica fede nel reato di danneggiamento), comporta violazione di legge, ma non l'applicazione di una pena illegale, sicché, in assenza di un motivo di ricorso che eccepisca tale violazione normativa, il giudice di legittimità non può emendare d'ufficio l'errore.
Cass. civ. n. 10202/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. pen., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa per la quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, una volta disposta la trasmissione degli atti, il pubblico ministero diviene nuovamente "dominus" dell'azione penale con la conseguente facoltà di contestare ulteriori aggravanti, essendogli precluso il solo esercizio dell'azione penale per il reato come originariamente qualificato).
Cass. civ. n. 9912/2024
L'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è configurabile nel caso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l'attenuante in oggetto, ritenendo irrilevante la ridotta entità della somma di denaro richiesta in ogni singolo episodio, pari a 150 euro).
Cass. civ. n. 9820/2024
L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso tale attenuante sul rilievo che l'imputato era recidivo e la vittima era ottantenne).
Cass. civ. n. 9282/2024
La competenza funzionale a decidere in materia di revoca della detenzione domiciliare spetta, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al magistrato di sorveglianza.
Cass. civ. n. 9207/2024
In tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva.
Cass. civ. n. 9199/2024
All'annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione non consegue, in via automatica, la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che tale cessazione deve essere ordinata solo con riguardo alle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi in cui l'annullamento della sentenza di appello sia disposto senza rinvio, purché, in tale eventualità, non comporti, ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento e una nuova decorrenza dei termini di custodia a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 9176/2024
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato più grave ritenuto in continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non è vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per il divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite, configurandosi altrimenti un'ipotesi di pena illegale.
Cass. civ. n. 8804/2024
L'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. nella fase rescindente esclude che, rispetto alla fase rescissoria, debba pronunciarsi la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, anche in caso di successiva inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello.
Cass. civ. n. 8665/2024
Integra il reato di cui all'art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, la sottrazione all'imposta di consumo di oli destinati alla lubrificazione meccanica, posto che l'art. 62, comma 3, d.lgs. citato include tali prodotti nel novero di quelli assoggettati a imposta di consumo e l'art. 61, comma 4, del medesimo testo normativo prevede l'applicabilità delle sanzioni stabilite dai precedenti artt. 40 e 44 per le violazioni all'obbligo del pagamento per quantità di prodotto non inferiore a 100 chilogrammi.
Cass. civ. n. 8012/2024
E'affetto da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottato in carenza di potere ed idoneo a cagionare un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento, emesso fuori udienza, con cui il presidente di sezione del tribunale, senza essersi pronunziato sulla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza e di giudizio direttissimo, restituisce gli atti al pubblico ministero sul rilievo che non era stato previsto un turno per la celebrazione collegiale del richiesto giudizio direttissimo.
Cass. civ. n. 7211/2024
L'attenuante dell'integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento per le lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione delle stesse, pur se possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della cd. regolarità causale.
Cass. civ. n. 7189/2024
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, il procedimento di correzione, nel caso in cui sia richiesto l'esame, in precedenza omesso, di un motivo di ricorso in funzione della sostituzione della decisione inficiata dall'errore, deve articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 7155/2024
In tema di procedimento di esecuzione, nel caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione che ha adottato il provvedimento, sia pure in diversa composizione collegiale, a causa dell'incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione, ai sensi dell'art. 34 cod proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione è incompatibile ogniqualvolta ha esercitato un potere discrezionale implicante una valutazione sul merito dell'accusa, e non mere determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, pur se adottate in base ad apprezzamento delle risultanze processuali).
Cass. civ. n. 6591/2024
Non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, ciò non significa che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione.
Cass. civ. n. 5887/2024
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).
Cass. civ. n. 5227/2024
Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo è consentito trattare i giudizi di rinvio ex art. 622 c.p.p., non applicandosi l'art. 11, comma 6, n. 2, del d.lgs. n 116 del 2017 (che preclude l'assegnazione agli stessi dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace), in considerazione delle peculiarità strutturali tipiche dei giudizi suddetti, che si pongono quali fasi processuali del tutto autonome rispetto al processo penale e soggiacciono alle regole sostanziali e processuali civilistiche.
Cass. civ. n. 4915/2024
In tema di TARSU, l'individuazione della superficie tassabile, in presenza di rifiuti speciali, non può essere operata, ai fini della riduzione fiscale prevista nel regolamento comunale, sulla base del tipo di attività commerciale svolta, ma su quella della specifica natura dei rifiuti realizzati nell'esercizio dell'attività stessa.
Cass. civ. n. 4252/2024
In tema di valutazione della prova, l'avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa che non si sia costituita parte civile non ne mina la credibilità come testimone, trovandosi altrimenti la predetta nell'anomala condizione di dover rinunciare all'esercizio del diritto riconosciutole dall'ordinamento in conseguenza dell'illecito subito per poter essere creduta. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non è offerta al giudice alcuna prova della penale responsabilità in conseguenza dell'avvenuto risarcimento del danno, essendo questo un istituto privatistico, non suscettibile di essere inteso come una confessione tacita, giudiziale o extragiudiziale).
Cass. civ. n. 3741/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto con violenza sulle cose era divenuto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 3059/2024
Il giudice del rinvio, chiamato a rivalutare la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche a seguito della diversa qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente (nella specie, dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa a quello di concorso esterno), non ha l'obbligo di adottare una motivazione diversa da quella della pronuncia annullata.
Cass. civ. n. 3057/2024
In tema di rescissione di giudicato, non è esperibile il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. basato sull'omessa notifica al difensore, ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., del verbale di udienza con indicazione della data di rinvio, a seguito dell'accoglimento dell'istanza fondata sul legittimo impedimento del medesimo).
Cass. civ. n. 2778/2024
In caso di annullamento con rinvio di sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della corte di appello, competente a celebrare il nuovo giudizio è la medesima corte, salvo che tale ufficio sia costituito da un'unica sezione, operando in tal caso la regola suppletiva di cui all'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la trasmissione degli atti alla corte territoriale più vicina.
Cass. civ. n. 2776/2024
Sopravvenuta procedibilità a querela del reato per effetto della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto - Possibilità - Limiti - Indicazione. In tema di furto, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto energia elettrica e l'azione penale risulti esercitata antecedentemente al 30/03/2023, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte, con riguardo alla procedibilità, dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentita al pubblico ministero la contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto, entro la prima udienza dibattimentale.
Cass. civ. n. 2364/2024
In tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con le chiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto. (Conf.: n. 10192 del 1977,
Cass. civ. n. 2362/2024
È inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di condanna definitiva con riferimento all'"an" della responsabilità, ma annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante, posto che per "sentenza irrevocabile" ai fini del giudizio di revisione deve intendersi la sentenza passata in giudicato in ogni suo aspetto.
Cass. civ. n. 2305/2024
In materia di TARSU, l'accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali integra un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità.
Cass. civ. n. 2103/2024
È censurabile in sede di legittimità la decisione resa in grado di appello in cui sia stata del tutto omessa la presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronunzia reiettiva dell'impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand'anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (In motivazione, si è altresì affermato che, diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata).
Cass. civ. n. 1238/2024
In tema di personale dirigente non medico del SSN, per effetto dell'art. 1, comma 2, del c.c.n.l. 12 luglio 2001, recante norma d'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2, lett. a) del c.c.n.l. 1994-1997 del 5 dicembre 1996, nel fondo della retribuzione di risultato non rientra la quota pari al 70% del risparmio farmaceutico maturata successivamente al 31 dicembre 1996.
Cass. civ. n. 1028/2024
In tema di accertamento tributario, la legittimazione a partecipare all'attività istruttoria, svolta dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di un'associazione non riconosciuta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), spetta a colui che formalmente risulti essere il legale rappresentante, anche ove il medesimo dichiari, in sede di operazioni, di essere cessato dalla carica, poiché, in difetto di denunce di variazione, egli ha l'onere di fornirne inequivoca dimostrazione mediante la produzione degli atti associativi corrispondenti, non essendo sufficiente la prova che, dopo la dedotta cessazione, altri abbia agito in nome e per conto dell'ente, potendo questi aver agito come un ulteriore legale rappresentante ovvero come rappresentante apparente.
Cass. civ. n. 757/2024
La formazione progressiva del giudicato conseguente ad annullamento con rinvio consente di dare al fatto, nel giudizio rescissorio, una diversa e più grave qualificazione giuridica anche in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, nel caso in cui la questione attinente alla riqualificazione costituisca un punto della decisione oggetto dell'annullamento o sia col punto caducato in rapporto di connessione essenziale, posto che la questione "de qua" non può ritenersi un capo della sentenza, difettando della completezza che rende il capo suscettibile di definitività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione, assunta in sede di rinvio, che aveva attribuito al fatto l'originaria qualificazione giuridica di "induzione indebita a dare o promettere utilità", benché la decisione annullata l'avesse riqualificato in termini di "traffico di influenze illecito" e non vi fosse stata impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 51592/2023
La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione da parte di soggetto diverso dal proponente, pur se privo di delega scritta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida la querela del legale rappresentante di una società cooperativa, con firma autenticata dal difensore, presentata presso l'ufficio della Procura della Repubblica da soggetto non identificato).
Cass. civ. n. 50258/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).
Cass. civ. n. 50237/2023
In tema di rescissione del giudicato - nella disciplina anteriore alla riforma c.d. Cartabia - allorché sia stata accertata la notifica all'imputato di atti da cui poteva evincersi la pendenza del processo (nella specie, avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e verbale di rinvio dell'udienza dibattimentale), non rileva che lo stesso non ne abbia compreso il contenuto per analfabetismo, non potendo in tal caso ritenersi incolpevole la mancata conoscenza del processo.
Cass. civ. n. 50105/2023
In tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale).
Cass. civ. n. 50102/2023
In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma. (Fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui la Corte ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell'imminenza dell'orario concordato per l'esecuzione del reato).
Cass. civ. n. 49940/2023
Il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in "malam partem" al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione).
Cass. civ. n. 49651/2023
In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).
Cass. civ. n. 49499/2023
Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 49478/2023
In tema di estorsione, la minaccia finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto, rivolta a una pluralità di persone, integra, laddove l'intento non sia conseguito, una pluralità di delitti tentati, unificabili sotto il vincolo della continuazione, rispetto ai quali l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. deve essere valutata con riguardo al danno patrimoniale cagionato o avuto di mira dall'agente per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva minacciato con un coltello gli occupanti di un vagone della metropolitana al fine di ottenere "qualche spicciolo").
Cass. civ. n. 49283/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.
Cass. civ. n. 48529/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
Cass. civ. n. 48327/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione, che, se di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente.
Cass. civ. n. 48081/2023
In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile la decisione che aveva liquidato unitariamente i compensi del patrono di parte civile, senza rappresentare le voci considerate in relazione alle singole attività difensive svolte e omettendo di indicare il criterio di valutazione della congruità della somma liquidata, discostandosi sensibilmente dai parametri medi tabellari).
Cass. civ. n. 47769/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, laddove sia decorso il termine per la presentazione della condizione di procedibilità ex art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante che rende il reato procedibile di ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento oggetto d'impugnativa sul rilievo che il tribunale non avesse consentito al pubblico ministero di contestare in via suppletiva la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nel capo di imputazione, che avrebbe reso il delitto procedibile di ufficio).
Cass. civ. n. 47183/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628-bis, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 111 e 117 Cost., nella parte in cui, disponendo che la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione sia trattata in camera di consiglio, non prevede che le parti possano discutere oralmente dinanzi alla Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 46935/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 Cost., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare annullata dalla Corte di cassazione a comporre il collegio in sede di rinvio, in quanto la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.
Cass. civ. n. 46924/2023
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, le modifiche apportate all'art. 131-bis cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, derivandone che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all'entrata in vigore delle predette modifiche, la Corte di cassazione deve verificare direttamente l'applicabilità dell'istituto nel giudizio di legittimità, senza disporre il rinvio del processo nella sede di merito.
Cass. civ. n. 46795/2023
In tema di rescissione del giudicato, l'essere stato il soggetto sottoposto a misura cautelare, durante la cui esecuzione sia evaso - avendo, peraltro, nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio - costituisce indice di effettiva conoscenza del processo tale da legittimare il giudizio in assenza, in mancanza della allegazione di specifici elementi indicativi di uno stato di "incolpevole ignoranza" del processo medesimo, per la cui sussistenza non è sufficiente evocare la mancata notifica dell'atto di "vocatio in iudicium" contenente l'accusa, invero già cristallizzata nel titolo cautelare (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art. 165, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. s, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 46221/2023
L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia).
Cass. civ. n. 46210/2023
In caso di concorso di aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale, il giudice, se non diversamente stabilito, dopo aver individuato la sanzione prevista per l'aggravante ad effetto speciale più grave, opera, nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., un unico aumento di pena fino a un terzo per tutte le ulteriori aggravanti ad effetto speciale e, all'esito, effettua gli eventuali aumenti obbligatori per le aggravanti comuni entro i limiti di cui all'art. 66 cod. pen. (Fattispecie in tema di rapina pluriaggravata, commessa anteriormente alla modifica dell'art. 628 cod. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).
Cass. civ. n. 44175/2023
In tema di reato continuato, il giudice, per individuare la violazione più grave, deve tener conto anche delle circostanze, aggravanti e attenuanti, ravvisabili nel caso concreto e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che, entro i limiti previsti dalla legge, ritiene opportuni, effettuando, all'esito, l'aumento sanzionatorio per la ritenuta continuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha applicato tale principio in un caso di affermata sussistenza della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., ritenuta una circostanza attenuante). (Conf.: n. 1153 del 1993,
Cass. civ. n. 43849/2023
E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione sul rilievo che l'imputato si era limitato a dichiarare la propria estraneità alla contestata ricettazione di un'autovettura, a fronte di sentenza di primo grado dalla quale emergeva che il predetto, all'interrogatorio di garanzia e in corso di giudizio, non aveva reso dichiarazioni che inducessero a farlo ritenere l'autore del furto, circostanza per la quale era stata altresì ritenuta insufficiente, a tal fine, la testimonianza della persona offesa a termini della quale lo stesso imputato si aggirava nel parcheggio dove era in sosta l'autovettura asportata).
Cass. civ. n. 43631/2023
È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione.
Cass. civ. n. 43364/2023
Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale sia strumentale anche al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza sia nota all'agente.
Cass. civ. n. 43273/2023
In tema di confisca per equivalente disposta, ex art. 640-quater cod. pen., in relazione al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., l'affermata applicabilità della previsione dell'art. 322-ter cod. pen. non può essere intesa come afferente al trattamento sanzionatorio edittale suscettibile di elisione nel caso di bilanciamento in termini di prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, atteso che il disposto dell'art. 69, comma secondo, cod. pen. si limita a escludere che, in tal caso, possa tenersi conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti, sancendo che debba farsi luogo alle sole diminuzioni previste per le attenuanti, senza null'altro prevedere relativamente a diversi effetti penali conseguenti al riconoscimento dell'ipotesi delittuosa aggravata, che, pertanto, continuano a dispiegarsi.
Cass. civ. n. 43255/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'art. 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio, essendo lo stesso investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l'azione penale per un reato correttamente circostanziato. (Fattispecie di furto, in relazione alla quale, per effetto della contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., il delitto era divenuto procedibile di ufficio).
Cass. civ. n. 40438/2023
In tema di misure di prevenzione, nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento, da parte della Corte di cassazione, del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale, è preclusa la deduzione di questioni diverse da quelle cui si riferisce la pronunzia rescindente e che non presentino con essa alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica. (Nella specie, la Corte ha precisato che, essendo stata annullata la sola statuizione relativa all'obbligo di soggiorno, gli elementi sopravvenuti, seppure idonei ad elidere il giudizio di pericolosità sociale, avrebbero potuto essere dedotti con autonoma istanza di revoca ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).
Cass. civ. n. 40275/2023
E' impugnabile con appello la sentenza del giudice di pace che, in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, abbia applicato la misura dell'espulsione, in sostituzione della pena pecuniaria. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato l'impugnazione come appello, trasmettendo gli atti al tribunale competente).
Cass. civ. n. 39801/2023
La richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali, di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen., può avere ad oggetto la sentenza penale di condanna o il decreto penale di condanna e non anche, invece, i provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza che, in quanto adottati "rebus sic stantibus", consentono all'interessato di riproporre la questione con una nuova domanda.
Cass. civ. n. 38481/2023
L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.
Cass. civ. n. 38470/2023
L'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. non è configurabile in caso di erogazione di somme da parte dell'INAIL, in quanto tale prestazione non ha carattere risarcitorio, ma indennitario.
Cass. civ. n. 37091/2023
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 081 TENTATIVO REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - TENTATIVO - Atti preparatori - Trasmissione messaggi estorsivi mediante intermediari - Prova dell'idoneità e univocità degli atti - Probabilità di conseguire l'evento - Fattispecie. Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa ad estorsione, in cui la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame in ragione dell'assenza di gravità indiziaria in ordine alle circostanze che i messaggi estorsivi, affidati a due intermediari, fossero pervenuti ai destinatari, che gli intermediari fossero soggetti affidabili, che avessero una specifica collocazione all'interno del sodalizio mafioso e che la provenienza delle richieste estorsive fosse riconoscibile da parte delle vittime).
Cass. civ. n. 37070/2023
In tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità.
Cass. civ. n. 36928/2023
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 106 FURTO - IN GENERE REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Tentativo di asportazione di beni culturali da sito archeologico - Furto tentato - Sussistenza - Reato di ricerca archeologica senza concessione - Esclusione - Ragioni. Integra il delitto di furto tentato, e non la contravvenzione di cui all'art. 175 d.lgs. 22 novembre 2004, n. 42, la condotta di chi si introduca all'interno di un parco archeologico in assenza di concessione amministrativa, allo scopo di impossessarsi di beni culturali oggetto di ritrovamento nel sito. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la sottrazione, tentata o consumata, dei beni culturali reperiti a seguito dell'attività di esplorazione archeologica abusiva non ricade nel perimetro applicativo dell'art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004, che sanziona la mera ricerca non autorizzata, in quanto svolta in assenza di concessione ovvero avvenuta in violazione delle prescrizioni impartite dalla pubblica amministrazione).
Cass. civ. n. 36766/2023
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, non vi è limitazione dei poteri istruttori del giudice, che, pertanto, può procedere ad integrazione probatoria mediante la rinnovazione di quella stessa prova dichiarativa ritenuta inutilizzabile nel giudizio rescindente e rispetto alla quale era stato enunciato il principio di diritto posto a fondamento della decisione di annullamento. (Fattispecie in cui la Corte aveva annullato la decisione di condanna per la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, rese in diverso procedimento ed acquisite in violazione del disposto dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 36686/2023
In tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio. (Fattispecie in cui il ricorso per cassazione aveva ad oggetto il solo diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche).
Cass. civ. n. 36524/2023
A seguito di annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato, il giudice civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. deve procedere a un'autonoma qualificazione del fatto, indipendente dalla formale imputazione penale, restando conseguentemente irrilevante la mancata formulazione, in quella sede, della contestazione suppletiva ex art. 521 c.p.p. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che, pronunciandosi in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile vittima di lesioni personali, reputando irrilevante, ai fini civilistici, che all'iniziale contestazione, in sede penale, delle stesse quali aggravante del reato di rissa non fosse seguita una rituale contestazione suppletiva quale autonomo titolo di reato, ai sensi dell'art. 521 c.p.p.).
Cass. civ. n. 36364/2023
In tema di circostanze attenuanti, la gelosia non può giustificare la concessione delle attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis cod. pen., né dell'attenuante dell'aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gelosia, quale sentimento morboso espressione di supremazia e possesso che si estrinseca attraverso l'annientamento della vittima, può rendere configurabile l'aggravante dell'aver agito per motivi futili o abietti, di cui all'art. 61, n.1, cod. pen.).
Cass. civ. n. 35630/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini, la sentenza con cui il giudice, anziché riqualificare il fatto in contestazione come consentitogli dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., assolve l'imputato dal delitto ascrittogli e dispone contestualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, considerato, altresì, che la nuova imputazione eventualmente formulata sarebbe destinata a confliggere con la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto del doppio processo per lo stesso fatto.
Cass. civ. n. 34851/2023
Anche il giudice tributario di merito può disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., in virtù del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario (ex art. 62, comma 2, del citato d.lgs.), nonché della funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, volto a sollecitare l'anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della S.C., giudice di legittimità pure nella giurisdizione tributaria.
Cass. civ. n. 34824/2023
In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno o più di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della valutazione della sussistenza del lucro di speciale tenuità. (Fattispecie in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti in cui la Corte ha ritenuto che la speciale tenuità vada rapportata non solo all'entità economica del danno cagionato all'Erario, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati dal reato, in termini effettivi o potenziali).
Cass. civ. n. 34523/2023
In tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della "vocatio in iudicium", la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio.
Cass. civ. n. 34127/2023
In materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti. (Nella specie la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, avesse tenuto conto del fatto sopravvenuto costituito dall'accertamento nel merito, con la sentenza di primo grado, dei reati posti a fondamento della misura cautelare).
Cass. civ. n. 33813/2023
L'amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni. (Fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale).
Cass. civ. n. 33798/2023
In tema di processo tributario, il ricorso per cassazione proposto dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate è insanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna, la cui legittimazione è limitata ai gradi di merito, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Cass. civ. n. 33707/2023
In tema di giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, la notificazione a mezzo pec del ricorso è valida anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (inserito dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata.
Cass. civ. n. 33560/2023
A seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, in special modo se riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che dall'annullamento per l'erroneità della precedente dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, nessuna preclusione potesse derivare in ordine alla individuazione del tempo necessario a prescrivere).
Cass. civ. n. 33398/2023
La mancata sottoscrizione dell'ordinanza del tribunale del riesame da parte del presidente del collegio e del giudice è causa di nullità relativa del provvedimento e, non incidendo sulla regolarità del giudizio, né determinando l'inesistenza della decisione, comporta la restituzione degli atti al tribunale affinché provveda nuovamente.
Cass. civ. n. 33180/2023
In tema di catasto urbano, il riclassamento d'ufficio, ex art. 1, comma 336, l. n. 311 del 2004, presuppone che la non conformità dello stato di fatto dell'unità immobiliare con i classamenti catastali, e la conseguente violazione dell'obbligo di aggiornamento dei relativi atti, derivino da variazioni edilizie, sicché non può essere esercitato in presenza di una variazione della destinazione d'uso, non accompagnata da modifiche strutturali dell'immobile.
Cass. civ. n. 33106/2023
Il concessionario di un porto turistico detiene, in forza della concessione, il demanio marittimo e lo specchio acqueo antistante ed è, pertanto, soggetto passivo del tributo per la raccolta dei rifiuti relativamente ai cc.dd. posti-barca, anche se questi sono oggetto di contratti che ne attribuiscono la disponibilità a terzi, giacché tali contratti non estinguono, ma anzi presuppongono, la detenzione.
Cass. civ. n. 32350/2023
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento dell'intera ordinanza che abbia riconosciuto il diritto all'indennizzo, il giudice è investito "ex novo" della domanda sia in ordine all'"an" che al "quantum", sicchè, ove intenda nuovamente riconoscere la sussistenza del diritto all'indennizzo, può liberamente rideterminarne l'ammontare.
Cass. civ. n. 31548/2023
E' ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di un ente per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio relativamente al reato presupposto ascritto a un soggetto allo stesso funzionalmente legato, a condizione che tale inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non alla loro valutazione. (Fattispecie relativa a omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6 e 25-septies, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in ragione della condanna per il reato di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. del legale rappresentante della società committente in via esclusiva dell'opera, nonchè del progettista incaricato, per la morte del lavoratore, intervenuta a seguito del crollo della struttura predisposta per la sua esecuzione). Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 septies, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 73
Cass. civ. n. 30775/2023
Ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della "immediatezza", contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità.
Cass. civ. n. 30147/2023
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., può essere demandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, la definizione dei termini e delle modalità attuative dei detti percorsi.
Cass. civ. n. 27622/2023
L'omesso esame di un motivo aggiunto al ricorso per cassazione non integra un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che le censure ritenute pretermesse risultino esaminate e siano state disattese dal complessivo discorso giustificativo svolto nella motivazione della sentenza. (Fattispecie relativa a doglianze proposte nei "motivi aggiunti" al ricorso, erroneamente indicati in sentenza come contenuti in una "memoria").
Cass. civ. n. 27134/2023
E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che trattasi di mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell'accertata violazione dei diritti partecipativi dell'imputato al giudizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito).
Cass. civ. n. 26271/2023
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. l'omesso scrutinio di specifiche deduzioni contenute in un motivo di ricorso per cassazione, qualora le stesse siano state implicitamente valutate e disattese dalla Corte. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dell'errore in quanto la censura formulata era stata comunque valutata nella disamina del ricorso proposto nell'interesse di altro coimputato che aveva proposto analoga doglianza).
Cass. civ. n. 26223/2023
In tema di reato continuato, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., qualora la riparazione sia avvenuta mediante il versamento di una somma inferiore rispetto all'importo totale del danno, va valutata e applicata - in mancanza di diversa indicazione da parte del danneggiante – imputando il risarcimento al debito più oneroso, in base ai criteri di cui all'art. 1193 cod. civ., con la conseguenza che la diminuente opererà esclusivamente nel caso in cui l'importo versato a titolo di risarcimento sia quanto meno pari al danno arrecato dalla condotta di reato giudicata più grave.
Cass. civ. n. 26144/2023
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti).
Cass. civ. n. 25048/2023
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione del provvedimento d'inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 23931/2023
In tema di competenza per territorio relativa a delitto tentato, l'ultimo atto diretto a commettere il reato, cui è necessario far riferimento ex art. 8, comma 4, cod. proc. pen., deve essere inteso nella sua dimensione naturalistica e in quanto finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quale la condotta non si è compiuta o l'evento non si è verificato, restando indifferente la circostanza che esso sia astrattamente riconducibile ad un'autonoma figura di reato. (Fattispecie in tema di tentata rapina, in cui l'ultimo atto diretto alla sua commissione integrava, "ex se", il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo).
Cass. civ. n. 22977/2023
A seguito di annullamento parziale di un provvedimento di confisca facoltativa, non è consentito al giudice del rinvio attribuire alla statuizione ablatoria una diversa qualificazione giuridica. (Fattispecie in cui, a seguito dell'annullamento parziale della confisca facoltativa per vizio di motivazione sul nesso di pertinenzialità, il giudice del rinvio aveva riqualificato la statuizione ablatoria come confisca "di sproporzione", senza argomentare in ordine al nesso di pertinenzialità).
Cass. civ. n. 22906/2023
concorso di persone nel reato continuato - Prova dell'associazione anche attraverso i reati scopo - Fattispecie. Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, in cui la Corte ha ritenuto carente la motivazione della decisione di condanna per non aver individuato, con specificità, né gli indicatori dell'autonomia dell'associazione rispetto al mero accordo criminoso funzionale alla consumazione delle azioni predatorie, nè il ruolo dei singoli partecipi al sodalizio).
Cass. civ. n. 22715/2023
I rapporti tra giudice dell'esecuzione individuale e giudice del sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), per l'ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice; pertanto, qualora a carico del debitore - proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 e ss. della citata legge - siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato alla procedura concorsuale, ove ne ricorrano i presupposti, col decreto di apertura della stessa ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., può solo pronunciare il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell'accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse, riservati esclusivamente al giudice delle singole esecuzioni (oppure al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Conseguentemente, se il giudice delegato ha pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell'esecuzione, se debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c.; nel caso di ritenuta insussistenza di questi ultimi, costituisce onere della parte interessata contestare la decisione con l'opposizione al provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della procedura, pena l'irretrattabilità degli effetti dell'espropriazione forzata.
Cass. civ. n. 22658/2023
In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nella specie, furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata. (In fattispecie in cui risultava decorso il termine per la proposizione della querela di cui all'art.85, comma 1 del citato d.lgs., la Corte ha evidenziato che, sussistendo in capo alla pubblica accusa l'onere di allegazione di atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell'azione penale, in assenza di un puntuale percorso normativo, i modelli organizzativi predisposti dalla Corte di cassazione al fine di evitare ritardi nella trasmissione delle querele da parte delle procure della Repubblica rappresentano esclusivamente uno scrupolo istituzionale volto all'avanzamento della tutela garantita dall'ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela).
Cass. civ. n. 22641/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile).
Cass. civ. n. 22614/2023
Nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale.
Cass. civ. n. 22365/2023
In caso di sentenza di condanna riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cui si deduca l'errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente alla mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illecita dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso siano inammissibili, stante l'autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo della sentenza.
Cass. civ. n. 22091/2023
della pena per il reato più grave - Automatica riduzione degli aumenti di pena per i reati satellite - Necessità – Esclusione. Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione.
Cass. civ. n. 22010/2023
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.
Cass. civ. n. 22009/2023
Il termine perentorio di centottanta giorni fissato dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, a nulla rilevando il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza, attesa la necessità di evitare che una decisione irrevocabile di condanna resti esposta per un tempo potenzialmente indefinito ad una situazione di instabilità, determinata dalla esperibilità del ricorso straordinario. (Fattispecie relativa a dedotto errore di fatto della sentenza di annullamento con rinvio per omesso avviso al difensore dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione).
Cass. civ. n. 21903/2023
Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, "ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti).
Cass. civ. n. 21089/2023
La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio in un caso nel quale l'imputato era stato condannato per avere fornito la base logistica in un tentativo di rapina ai danni di un istituto di vigilanza, a fronte della contestata partecipazione attiva all'azione predatoria, sul rilievo che già in fase cautelare e poi in sede di giudizio abbreviato il predetto avesse avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazione concorsuale).
Cass. civ. n. 20884/2023
Nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Cass. civ. n. 20277/2023
In tema di trattamento sanzionatorio, non viola il principio del "ne bis in idem" la valutazione dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente effettuata anche ai fini della determinazione della pena, ove sia stata ritenuta configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, e valutata in termini di subvalenza nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che, diversamente, si farebbe luogo ad una "interpretatio abrogans" del generale criterio di graduazione del trattamento sanzionatorio tra il minimo e il massimo edittale previsto per il reato per cui si procede).
Cass. civ. n. 20276/2023
In tema di divieto di "reformatio in peius", il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l'esistenza di un'attenuante in precedenza negata e influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, è tenuto a ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi sia confermato, con adeguata motivazione, l'aumento in precedenza disposto e a condizione che il risultato finale dell'operazione implichi l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella irrogata in precedenza. (Fattispecie relativa a reati sessuali, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione con la quale, a fronte dell'integrale risarcimento del danno, effettuato a seguito della condanna in primo grado anche in relazione a ciascuno dei reati-satellite, erano stati confermati, senza specifica motivazione, gli aumenti in precedenza disposti per tali illeciti).
Cass. civ. n. 19150/2023
Per la configurabilità dell'attenuante della provocazione, pur nella forma cd. "per accumulo", è necessario che sia provata l'esistenza di una relazione causale tra un fatto ingiusto, in occasione di un ultimo episodio verificatosi in un contesto di esasperazione dovuto a condotte pregresse, e lo stato d'ira che ha mosso il reo alla reazione.
Cass. civ. n. 19017/2023
In tema di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti "ratione temporis" ed è cumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della l. n. 448 del 2001.
Cass. civ. n. 18486/2023
In tema di rescissione del giudicato, l'istanza relativa a una sentenza emessa dal giudice di pace deve essere presentata presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, posto che, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, trova applicazione la disciplina codicistica.
Cass. civ. n. 17965/2023
I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.
Cass. civ. n. 17934/2023
In tema di mandato di arresto europeo, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza della Corte di appello che abbia ordinato la consegna è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di valutazione da parte della decisione impugnata. (Fattispecie in cui le censure prospettate dalla ricorrente in relazione agli omessi accertamenti che la Corte distrettuale, in tesi, avrebbe dovuto svolgere, sono state ritenute del tutto autonome e diverse da quelle relative ai "punti" annullati in sede rescindente, come tali non consentite ai fini del sindacato di legittimità da svolgere sull'esito del giudizio rescissorio).
Cass. civ. n. 17358/2023
In caso di annullamento della sentenza di appello per intervenuta prescrizione del reato con rinvio ai soli effetti civili, il giudice civile del rinvio provvede all'accertamento dell'illecito in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri di giudizio propri del giudizio civile, potendo valutare il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni del giudizio civile.
Cass. civ. n. 17216/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, in presenza di una concreta volontà riparatoria, l'integrale riparazione del danno, costituente il presupposto per il riconoscimento dell'attenuante, possa avvenire mediante pagamento rateizzato, con adempimento definitivo anche successivo al giudizio, in quanto la concessione dell'indicata diminuente postula non solo la volontà riparatoria dell'imputato, ma anche il fatto oggettivo dell'integrale riparazione del danno, sicché non può assumere rilevanza la possibile disparità di trattamento tra aspiranti beneficiari, in ragione delle loro diverse condizioni economiche.
Cass. civ. n. 16556/2023
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. non può essere proposto dal condannato per la correzione dell'errore contenuto nella decisione della Corte di cassazione che si pronunzi su ordinanze del giudice dell'esecuzione in materia di indulto. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'indulto, rientrando nel novero delle cause di estinzione della pena, incide solo sulla sola esecuzione di essa, non intervenendo a stabilizzare il giudicato, già perfezionatosi).
Cass. civ. n. 14718/2023
In tema di TARES, la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative; l'operatività consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la tassabilità dell'area scoperta adiacente ad un immobile adibito ad autosalone e destinata alla sosta dei veicoli dei clienti, in quanto frequentata da persone e quindi produttiva di rifiuti).
Cass. civ. n. 14700/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio, omettendo di valutare le sopravvenienze istruttorie suscettibili di avvalorare la legittimità di tale contestazione suppletiva).
Cass. civ. n. 14091/2023
È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c..
Cass. civ. n. 13530/2023
In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'ordinanza emessa ex art. 610 c.p.c. che, esorbitando dalla sua funzione tipica, decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è mai appellabile, ma eventualmente reclamabile, ex art. 624 c.p.c., qualora costituisca l'atto conclusivo della fase endoesecutiva di un'opposizione e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (la quale resta pendente in attesa dell'esito dell'instaurando giudizio di merito), oppure opponibile, ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui implichi la definitiva chiusura del processo esecutivo.
Cass. civ. n. 13362/2023
Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).
Cass. civ. n. 13343/2023
In tema di IRES, l'addizionale per il settore bancario e finanziario, di cui all'art. 2 del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 5 del 2014, assicurando copertura finanziaria all'operazione redistributiva di alleggerimento del carico fiscale derivante dalla seconda rata IMU, è costituzionalmente legittima, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza n. 288 del 2019 della Corte cost., ed è dovuta anche dalle S.G.R., poiché le peculiari caratteristiche del mercato finanziario (quali, l'esistenza di barriere all'entrata, la concorrenza limitata ai soli operatori autorizzati ed il carattere necessitato dei servizi finanziari) costituiscono specifico ed autonomo indice di capacità contributiva.
Cass. civ. n. 12348/2023
In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).
Cass. civ. n. 11172/2023
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento.
Cass. civ. n. 10897/2023
La declaratoria di incostituzionalità del disposto di cui all'art. 577, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di valutare in termini di prevalenza le attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 2) e 62-bis cod. pen., deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 197 del 2023, non comporta l'annullamento con rinvio della decisione nella quale sia stato formulato il giudizio di equivalenza tra la citata aggravante e le attenuanti generiche, nel caso in cui dall'esame della motivazione risulti, in modo inequivoco, che la disposizione dichiarata illegittima non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della pena.
Cass. civ. n. 10867/2023
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l'ordinamento appresta il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 9019/2023
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare onde ottenere l'esclusione di un'aggravante anche nel caso in cui con il provvedimento gravato gli siano state concesse attenuanti valutate in termini di equivalenza o di prevalenza, in quanto l'erroneo riconoscimento della sussistenza dell'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.
Cass. civ. n. 8998/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
Cass. civ. n. 8799/2023
La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. non ha la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ma ha l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato; pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale colpisce l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione ex art. 623 c.p.c..
Cass. civ. n. 8753/2023
In tema di tassa sui rifiuti (TARI), la superficie destinata ad autorimessa o a magazzino, essendo potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, va computata ai fini della determinazione della parte fissa dell'imposta, a prescindere dalla mancata produzione in concreto dei rifiuti o dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato, condizioni che, ove provate dal contribuente, sono idonee ad escludere solo l'obbligo di versamento della parte variabile dell'imposta medesima.
Cass. civ. n. 7193/2023
Ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno.
Cass. civ. n. 6421/2023
In tema di arresto, ricorre lo stato di quasi flagranza nel caso in cui l'individuazione del responsabile avvenga, poco dopo la commissione di un furto, attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto sul bene oggetto di sottrazione, in quanto l'arresto è stato eseguito a seguito di un inseguimento "virtuale", non integrante un atto di indagine della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 6223/2023
Concorre nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa insieme ad altri all'ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi, essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale durante la fase esecutiva del reato programmato. (Fattispecie in cui l'imputato, che aveva pianificato con altri più condotte estorsive, è stato ritenuto responsabile anche dei reati di detenzione e porto dell'arma materialmente utilizzata dai correi per eseguire le programmate intimidazioni).
Cass. civ. n. 5921/2023
L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
Cass. civ. n. 5837/2023
La tardiva conoscenza, da parte della Corte di cassazione, della morte dell'imputato, verificatasi prima della pronuncia di legittimità, integra un errore materiale o di fatto, emendabile con il procedimento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., incombendo sulla Corte il potere-dovere di revocare, anche di ufficio, la propria decisione.
Cass. civ. n. 5667/2023
Nelle aree portuali per le quali non sia stata istituita l'Autorità portuale ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 8, della l. n. 84 del 1994, l'attività di gestione dei rifiuti ivi prodotti rientra nella competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, è riservato il potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; ne consegue che nessuna competenza al riguardo (neppure in via suppletiva) può riconoscersi all'Autorità marittima, alla quale è riservato soltanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, a norma degli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 182 del 2003.
Cass. civ. n. 5568/2023
In tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in area portuale, va esclusa la privativa del Comune e il correlato diritto al pagamento del tributo nel caso in cui tale attività rientri nella nella competenza esclusiva dell'Autorità portuale, mentre la competenza comunale permane per la gestione dei rifiuti nello spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti l'Autorità marittima.
Cass. civ. n. 5517/2023
Il divieto di "reformatio in peius" opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori, giudizi di rinvio, dovendo la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile "in peius" l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di impugnazione dell'imputato, senza che rilevi, in contrario, la circostanza che il pubblico ministero abbia impugnato la prima sentenza nel capo relativo alla misura della pena e non abbia coltivato il gravame avverso il rigetto.
Cass. civ. n. 4823/2023
L'amministratore di fatto di una società di persone non è legittimato a ricevere la notificazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, perché l'atto impositivo deve essere consegnato alla persona che rappresenta l'ente secondo la legge, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c.; peraltro, l'amministratore di fatto non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa per non aver ricevuto personalmente, da parte dell'ente impositore, la notificazione di un atto idoneo all'istaurazione del contraddittorio preventivo, in quanto si deve ritenere che fosse comunque a conoscenza di ogni vicenda riguardante la società.
Cass. civ. n. 4748/2023
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.
Cass. civ. n. 4611/2023
In tema di impugnazioni, avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione si pronuncia sull'istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo interessato non condannato non è ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in quanto rimedio esperibile solo in relazione alle pronunce per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna, né può invocarsi la correzione dell'errore materiale qualora l'emenda del vizio dedotto, mutando il contenuto decisorio della sentenza, comporti una "modificazione essenziale dell'atto".
Cass. civ. n. 4587/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui, con riferimento al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., poiché l'indicata norma incriminatrice prevede una forbice edittale sufficientemente ampia da consentire al giudice di adeguare la sanzione al fatto pur in presenza della recidiva qualificata, sicché non sono ravvisabili contrasti né con il principio di proporzionalità della pena, né con il principio di offensività.
Cass. civ. n. 4365/2023
Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità della sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di norma riguardante la determinazione della pena. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata e ha rimesso al giudice di merito la quantificazione della pena, in ragione della sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non è previsto che la sanzione comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità ai sensi dell'art. 311 cod. pen.)
Cass. civ. n. 4244/2023
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-octies, cod. pen. non è necessario che la condotta del soggetto agente sia determinata da motivi attinenti all'esercizio dell'attività professionale del sanitario o presupponga un rapporto tra quest'ultimo e il paziente, essendo sufficiente che l'aggressione violenta o minacciosa sia realizzata contestualmente all'esercizio in atto dell'anzidetta attività. (Fattispecie relativa a rapina commessa in danni di due farmaciste durante lo svolgimento della loro attività professionale).
Cass. civ. n. 2914/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boni iuris" della domanda principale, avanzata ex art. 625-bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso.
Cass. civ. n. 2623/2023
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Cass. civ. n. 2580/2023
In tema di rescissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (In applicazione di tale principio, è stata affermata la competenza della Corte d'appello a decidere su un ricorso per rescissione avverso sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza successivamente alla vigenza del citato d.lgs. n. 150 del 2022).
Cass. civ. n. 2505/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (Nella fattispecie, è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).
Cass. civ. n. 2331/2023
L'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non è incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, non comportando il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto alla riscossione, pur se è possibile valorizzare tale aggravante, in uno ad altri elementi, quale dato sintomatico del dolo di estorsione.
Cass. civ. n. 1525/2023
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.l cod. pen., sebbene l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti. (Fattispecie relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso nei confronti di persona che annoverava un unico precedente del 2007, in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata rilevando che il notevole arco di tempo trascorso tra il delitto contestato e l'unico precedente gravante sull'indagato, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto).
Cass. civ. n. 1012/2023
In tema di TARSU, ai fini dell'identificazione dell'ente destinatario del relativo pagamento dell'imposta, la previsione dell'art. 14, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, secondo cui soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, non si applica all'annualità di imposta 2011, giacché l'entrata in vigore della predetta norma è stata differita al 1° gennaio 2013, con la conseguenza che, per il predetto periodo di imposta, in ipotesi di superficie insistente sul territorio di più Comuni, resta applicabile il previgente principio della legittimazione di ciascuno dei predetti enti, in proporzione all'estensione della porzione di superficie ricadente nel rispettivo territorio.
Cass. civ. n. 391/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione. (Fattispecie in cui il condannato, nel dolersi dell'omesso scrutinio da parte della Corte di cassazione del motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione del suo esame dibattimentale, a seguito della mutata composizione del collegio giudicante, non aveva indicato i motivi per cui quell'incombente istruttorio dovesse ritenersi decisivo).
Cass. civ. n. 51/2023
In caso di annullamento con rinvio della sentenza di applicazione di pena su richiesta per nuovo giudizio sulla disposta confisca, seguito a ricorso per cassazione proposto antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nella competenza funzionale del giudice del rinvio ogni questione connessa all'applicazione in via transitoria, ex art. 95, comma 1, d.lgs. citato, del nuovo regime sulla sostituzione delle pene detentive brevi, sicché a quest'ultimo l'imputato potrà eventualmente presentare l'istanza di commutazione.
Cass. civ. n. 4/2023
In tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile.
Cass. civ. n. 30488/2022
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione.
Cass. civ. n. 18363/2022
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, ove accolga la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, in quanto può adottarsi un'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente.
Cass. civ. n. 17015/2022
In tema di reati tributari, la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, seconda parte, cod. pen., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile ai delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei quali il "risarcimento del danno" cagionato all'Erario costituisce fatto autonomo, specificamente previsto dagli artt. 13, 13-bis e 14 del decreto citato, quale causa di non punibilità o circostanza attenuante, ove avvenuto nei modi, con le forme e nei tempi indicati nelle indicate disposizioni.
Cass. civ. n. 14971/2022
L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici.
Cass. civ. n. 14577/2022
In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l'indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.
Cass. pen. n. 9535/2022
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva.
Cass. pen. n. 15697/2022
La circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, prevista dall'art. 62 n. 3, cod. pen., presuppone che l'autore del reato non abbia concorso e non sia confluito con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto di reato.
Cass. pen. n. 7221/2021
Non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa venga posta in essere quale reazione ad un fatto ingiusto altrui commesso nei confronti di un terzo non legato all'agente da rapporti personali tali da doverne assumere la difesa.
Cass. pen. n. 5049/2020
La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato.
Cass. pen. n. 24990/2020
La circostanza attenuante comune del lucro di speciale di cui all'art. 62, n. 4, c.p. é applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed é compatibile con la fattispecie dello spaccio di lieve entità prevista dall'art. 73, 5º comma, D.P.R. n. 309/1990 in quanto si tratta di due fattispecie focalizzate su elementi tra loro ontologicamente distinti.
Cass. pen. n. 19764/2019
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività.
Cass. pen. n. 45322/2019
Non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa venga posta in essere quale reazione a un fatto ingiusto erroneamente attribuito alla vittima, atteso che, in tal caso, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 59, comma terzo, cod. pen., secondo cui se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. (Fattispecie in cui è stata esclusa la circostanza attenuante in relazione alla condotta del ricorrente che, assistendo ad una colluttazione tra il figlio e la vittima, sorpresa dal primo a rubare dei meloni, ignorando tale circostanza, inseguiva la vittima, esplodendo più colpi di fucile due dei quali la attingevano mortalmente)
Cass. pen. n. 27698/2018
Non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni. (Fattispecie relativa a reato di stalking in cui la Corte ha escluso sia la scriminante della legittima difesa, sia l'attenuante della provocazione invocata dal ricorrente, poiché le reciproche azioni violente si erano verificate nel contesto di una perdurante condotta persecutoria da parte dell'imputato in danno della vittima, che era stata attesa sotto casa e lì aggredita).
Cass. pen. n. 25915/2018
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p., costituita dall' “essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa”, è configurabile quando la condotta della persona offesa non soltanto si inserisce nella serie causale di produzione dell'evento, ma si collega anche sul piano della causalità psicologica a quella del soggetto attivo, nel senso che la persona offesa abbia voluto la realizzazione dello stesso evento avuto di mira dall'agente.(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che bene fosse stata esclusa la sussistenza della circostanza in questione in un caso in cui la persona offesa del reato di truffa, poi degenerato in rapina, avrebbe agito nella prospettiva di commettere a sua volta un reato di ricettazione).
Cass. pen. n. 21517/2018
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso. (Nella specie, è stata esclusa l'attenuante perché l'imputato aveva offerto, mediante lettera raccomandata, peraltro non recapitata, una somma di danaro non quantificata).
Cass. pen. n. 2630/2018
La circostanza aggravante speciale della finalità di odio razziale (art. 3 d.l. 26 aprile 1993 n. 122) è compatibile con l’attenuante comune della provocazione di cui all’art. 62 n. 2 c.p., non potendosi considerare due stati d’animo contrastanti e reciprocamente escludenti, da un lato, quello diretto a rendere percepibile all’esterno un sentimento d’odio, senza che rilevi la mozione soggettiva dell’agente (ovvero i motivi che lo hanno spinto alla commissione del reato), e dall’altro, quello comportante l’attenuazione della gravità del fatto. (Cass. pen., sez. V, 22 gennaio 2018 n. 2630).
Cass. pen. n. 56380/2017
Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l'imputato proceda ad offerta reale dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1029 e ss. cod. civ., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l'adeguatezza e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo. (Nella fattispecie la S.C. ha respinto il ricorso dell'imputato evidenziando che non era stata fornita dalla difesa alcuna prova del fatto che la somma offerta a mezzo assegno circolare e rifiutata dalla parte offesa, fosse successivamente rimasta al di fuori della disponibilità del ricorrente).
Cass. pen. n. 38635/2017
La circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento, prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen. non può essere concessa per il fatto che l'autore del reato abbia intrapreso un percorso terapeutico volto alla comprensione del disvalore del reato commesso, e, quindi, in relazione a semplici stati psicologici interiori dell'imputato, essendo, invece, necessaria l'elisione delle conseguenze dannose della condotta. (Fattispecie di realizzazione di materiale pedopornografico in cui la S.C. ha, altresì, puntualizzato che eventuali percorsi interiori di comprensione del disvalore del reato commesso possono essere al più valutati ai fini della determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3), cod. pen., ovvero del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis, cod. pen.).
Cass. pen. n. 28292/2017
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. "per accumulo", si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte di assise di appello ha escluso l'attenuante della provocazione nei confronti dell'imputato, che aveva ucciso il genero, esplodendo al suo indirizzo sei colpi di pistola, non verificando se l'azione fosse da collegare alla condizione di persistente tensione emotiva nella quale versava da tempo l'imputato per la condizione di disagio familiare patita dalla figlia, che aveva presentato diverse querele nei confronti del coniuge, riacutizzata da un ultimo episodio vessatorio compiuto dalla vittima, che si era rifiutata di colloquiare con il suocero per un chiarimento in merito alla situazione di tensione che si era determinata con la moglie).
Cass. pen. n. 18483/2017
Nei reati sessuali, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. non è configurabile con riferimento all'ipotesi di ravvedimento attivo di cui alla seconda parte della disposizione, postulando una reversibilità degli effetti delittuosi non applicabile a reati di natura istantanea, come quelli indicati, nei quali la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l'offesa; l'attenuante è invece sempre configurabile con riferimento all'ipotesi di risarcimento del danno di cui alla prima parte della disposizione citata, sempre che il reo provveda alla integrale riparazione di ogni conseguenza pregiudizievole, anche di natura non patrimoniale, derivata dal reato.
Nei reati sessuali, nel caso di somma offerta a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa e da questa accettata, il giudice che ritenga tale somma insufficiente al ristoro dell'integrale pregiudizio, e dunque inidonea a dimostrare l'effettivo ravvedimento del colpevole, deve negare la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., non potendo tuttavia limitarsi ad enunciare, quale elemento ostativo al suo riconoscimento, l'inadeguatezza del risarcimento versato in relazione al danno morale e di relazione patito dalla vittima, ma dovendo invece esprimere una rigorosa valutazione delle specifiche configurazioni assunte dal danno non patrimoniale in relazione alle concrete ripercussioni negative sulla vittima, in relazione alle quali commisurare la liquidazione equitativa.
Cass. pen. n. 16595/2017
Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione, non integra di per sé "fatto ingiusto", il comportamento di un genitore che interferisca nelle scelte sentimentali della figlia maggiorenne, con lui convivente, in quanto i doveri genitoriali non si conformano ad tempus e possono persistere al cospetto di comportamenti da parte dei figli maggiori di età, ma conviventi, su cui il genitore ritenga di intervenire. (In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'attenuante, invocata dal ricorrente, condannato per il tentato omicidio del padre della fidanzata, che ne aveva ostacolato la relazione in ragione del suo stile di vita e dopo averlo visto lanciare della sostanza stupefacente dal finestrino della propria autovettura, reputato dalla Corte quale valido motivo della condotta del genitore).
Cass. pen. n. 6877/2017
La misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (In applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di appello che, riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., esclusa in primo grado, aveva, tuttavia, applicato una riduzione di pena esigua e sproporzionata rispetto a quella determinata in prime cure alle circostanze attenuanti generiche, giustificando tale scelta con la necessità di evitare che la pena fosse contenuta nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale).
Cass. pen. n. 6635/2017
La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato).
Cass. pen. n. 4701/2017
La responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha individuato un nesso mediato ma eziologicamente rilevante tra i danni causati in maniera diretta dai reati fine dell'associazione a delinquere e le condotte associative che hanno garantito le condizioni per la loro determinazione, ancorché per i reati fine l'imputato fosse stato assolto, escludendo perciò la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., essendo inidonea all'uopo l'offerta risarcitoria dell'imputato da riferirsi anche a tali danni).
Cass. pen. n. 27101/2016
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia già stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti.
Cass. pen. n. 24075/2015
Non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità.
Cass. pen. n. 14040/2015
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in tema di peculato continuato, in cui la Corte ha censurato la sentenza che aveva negato il riconoscimento dell'attenuante sulla base della considerazione dell'importo complessivo delle somme percepite in relazione a ciascun fatto appropriativo).
Cass. pen. n. 9248/2015
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica in quanto riferibile, in virtù del tenore testuale assunto dall'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. a seguito della modifica introdotta dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato, purché la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente), sia l'entità dell'evento dannoso o pericoloso subito dalla vittima. (Fattispecie relativa al delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).
Cass. pen. n. 8530/2015
La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res". (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello, il quale aveva escluso l'applicabilità della circostanza attenuante al furto di una cinepresa compiuto da un agente di polizia all'interno del proprio Commissariato, derivando da esso grave pregiudizio al rapporto fiduciario di servizio).
Cass. pen. n. 51237/2014
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. per accumulo, si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'attenuante della provocazione, nei confronti dell'imputato, che aveva inferto alla moglie ferite con un coltello multiuso, sfregiandole il viso, dopo che questa le aveva confessato il persistere della relazione con il cognato).
Cass. pen. n. 13575/2014
Ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p., il giudice deve avere riguardo soltanto al "danno patrimoniale" (nel quale rientra anche quello fisico o morale procurato dalla condotta illecita alla persona offesa), e non può quindi attribuire rilievo ostativo agli elementi indicati dall'art. 133 c.p., e, in particolare, alla capacità a delinquere.
Cass. pen. n. 11915/2014
La circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto postula la sussistenza di una riunione imponente e disordinata di individui che, per effetto di una spinta emozionale, reagisca in modo improvviso e rumoroso e il mancato concorso nonché la mancata confluenza dell'autore con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto reato. (Fattispecie relativa ad una violenta aggressione posta in essere dal ricorrente ed altri tre individui, in danno degli agenti di polizia municipale intenti al controllo di un veicolo, in la S.C. ha escluso l'aggravante).
Cass. pen. n. 4033/2014
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute solo per l'incensuratezza dell'imputato, dovendosi considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 c.p.. (Principio affermato in relazione al testo dell'art. 62 bis c.p. vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 125 del 2008).
Cass. pen. n. 3167/2014
Agli effetti della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. la durata del danno nel reato di furto assume rilevanza solo come elemento complementare - e non alternativo - di quello del valore della cosa sottratta. Ne consegue che, se la cosa è di grande valore in sé, a nulla rileva che sia stata sottratta soltanto per brevi momenti: il danno è obiettivamente grave per il solo fatto dello spossessamento, sia pure limitato nel tempo. Al contrario, nel caso di recupero in brevissimo tempo di una somma sottratta di non grossa entità, il danno di speciale tenuità può ravvisarsi, nella indifferenza del valore della cosa sottratta, in ragione del minimo pregiudizio che la breve sottrazione ha causato.
Cass. pen. n. 604/2014
La circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che una irregolare e imprudente manovra di guida della persona offesa potesse giustificare l'applicazione della invocata attenuante, alla condotta dell'imputato, che aveva reagito mostrando un coltello e posizionando la propria autovettura in modo da impedire alla vittima di proseguire nella marcia).
Cass. pen. n. 47840/2013
Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante nel caso di "provocazione lenta", frutto di ipotizzate vessazioni da parte della vittima del delitto di omicidio che ostacolava la relazione extraconiugale della moglie e la cui gelosia non era sfociata in alcun modo in condotte violente).
Cass. pen. n. 45179/2013
In tema di atti sessuali con minorenne, la valutazione della congruità dell'offerta risarcitoria ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. non può essere condotta sulla scorta di un semplice "criterio equitativo" ma deve tener conto della dimensione concreta degli effetti del reato, da determinarsi anche con l'ausilio di perizie mediche o psicologiche. (Nel caso di specie la Corte ha censurato la motivazione della sentenza di merito che aveva considerato incongrua l'offerta risarcitoria sul presupposto, non documentato, della compromissione del regolare sviluppo psico-fisico della minore).
Cass. pen. n. 34522/2013
Un risarcimento dei danni non integrale seppure non consente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., può essere valutato dal giudice in funzione della concessione delle attenuanti generiche.
Cass. pen. n. 29536/2013
La spontanea "ritrattazione" della denuncia non esclude la punibilità del delitto di calunnia, integrando un "post factum" irrilevante rispetto all'avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62, n. 6, cod. pen. (Fattispecie relativa ad una falsa accusa di furto di un assegno, ritrattata dall'imputata il giorno successivo alla presentazione della denuncia).
Cass. pen. n. 28243/2013
Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande).
Cass. pen. n. 26388/2013
Ai fini del diniego dell'attenuante della riparazione del danno, in presenza di una seppur generica dichiarazione liberatoria della persona offesa, il giudice è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni per cui ritenga la stessa inadeguata e il risarcimento operato dall'imputato comunque insufficiente.
Cass. pen. n. 23821/2013
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. non è applicabile ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Cass. pen. n. 23663/2013
Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento, ancorché effettuato dalla società o dall'ente nell'ambito del quale opera l'imputato, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato medesimo tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'attenuante al delegato alla sicurezza di un'azienda con riferimento al risarcimento effettuato dalla società titolare dell'azienda medesima).
Cass. pen. n. 16632/2013
Ai fini della esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p., il requisito della proporzione tra fatto ingiusto e reazione, pur non avendo il carattere dell'essenzialità, può assumere rilevanza se l'accertata mancanza di un qualsiasi rapporto di adeguatezza della reazione al fatto provocatorio faccia sì che questo debba essere considerato un mero pretesto di cui l'agente abbia approfittato per dare sfogo alla propria prepotenza, violenza, malvagità d'animo o aggressività così escludendo la sussistenza del nesso causale fra fatto provocatorio e reazione.
Cass. pen. n. 15576/2013
La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante. (Fattispecie relativa ai reati di ricettazione e detenzione e vendita di prodotti industriali con il marchio contraffatto).
Cass. pen. n. 2833/2013
L'attenuante prevista per l'ipotesi che l'imputato si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato non può concorrere con quella della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, poiché, benché entrambe facciano riferimento ad un comportamento dell'imputato idoneo ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, la seconda presenta elementi di specialità ravvisabili nel contesto criminale di riferimento, nelle modalità concrete attraverso le quali l'imputato perviene all'interruzione degli effetti dannosi del reato e negli effetti dispiegati sul trattamento sanzionatorio.
Cass. pen. n. 45629/2012
Nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, il risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, deve aver luogo prima che sia pronunziata l'ordinanza prevista dall'art. 438, comma quarto, c.p.p..
Cass. pen. n. 36916/2011
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non è integrata per il solo fatto della scarsa entità del valore della cosa (nella specie del denaro sottratto nel corso di una rapina), occorrendo far riferimento ad una valutazione il più completa possibile del danno.
Cass. pen. n. 36037/2011
La configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. implica, nel caso che la persona offesa del reato non abbia voluto accettare il risarcimento, che il colpevole faccia offerta reale nei modi stabiliti dagli art. 1209 e ss. c.c., e cioè che questa sia stata seguita dal relativo deposito o atto equipollente, sicché la somma sia a completa disposizione della persona offesa e successivamente il giudice possa valutare adeguatezza e tempestività dell'offerta, al fine di accertare l'effettiva resipiscenza del reo.
Cass. pen. n. 30123/2011
Non vi sono i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno (art. 62, comma primo, n. 6 c.p.), nel caso in cui danneggiato dal reato sia un ente pubblico, ove manchi adeguata dimostrazione dell'esatta entità e congruità della somma versata, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera attestazione di pagamento di somme dovute in favore dell'ente danneggiato.
Cass. pen. n. 20937/2011
La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l'attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309/1990. (Fattispecie relativa alla vendita di due dosi di marijuana per la somma di euro 40,00, in cui la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione della Corte distrettuale in ordine all'esclusione del riconoscimento dell'attenuante "de qua").
Cass. pen. n. 18896/2011
La condotta criminosa posta in essere da un appartenente alla polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni e con abuso di potere, non può essere qualificata dalla circostanza attenuante di motivi di particolare valore morale e sociale, prospettati sulla base dell'interesse pubblico di primaria importanza che l'attività di polizia giudiziaria è diretta a soddisfare.(In motivazione la Corte ha precisato che la commissione di un reato da parte di un appartenente alla polizia giudiziaria, pur se finalizzata al conseguimento di brillanti risultati investigativi, non riceve particolare approvazione dalla collettività, potendo gli stessi risultati essere legittimamente raggiunti con un'attività sotto copertura).
Cass. pen. n. 15111/2011
La circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto non trova applicazione se l'autore abbia concorso e confluito con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto reato.
Cass. pen. n. 14523/2011
Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. il risarcimento, ancorché eseguito dal comune datore di lavoro dell'imputato e della persona offesa, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo addebitato al responsabile di un reparto della ditta presso la quale lavorava la p.o.).
Cass. pen. n. 14461/2011
L'attenuante della riparazione del danno (art. 62, comma primo, n. 6 c.p.) non è applicabile nel caso in il risarcimento del danno sia l'effetto, in tutto o in parte, non già della libera determinazione degli imputati, bensì dell'opera di terzi (nella specie Ministero della Difesa).
Cass. pen. n. 2970/2011
La circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, c.p.) non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto incensurabile la motivazione del giudice di merito che ha statuito l'inapplicabilità della circostanza in questione al delitto di usura a fronte del parziale risarcimento del danno effettuato dall'imputato).
Cass. pen. n. 2663/2011
Incombe all'imputato l'onere di provare gli elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione di sussistenza della circostanza attenuante della provocazione.
Cass. pen. n. 42265/2010
La circostante attenuante della riparazione del danno non può trovare applicazione nel caso in cui il risarcimento venga operato dal coniuge nell'interesse, e non in nome, dell'imputato, senza che quest'ultimo abbia richiesto al coniuge un intervento per la riparazione.
Cass. pen. n. 29938/2010
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p., richiedendo la sussistenza del fatto doloso della persona offesa, rinvia, per la nozione del dolo, al precedente art. 43 e quindi presuppone che la persona offesa preveda e voglia l'evento dannoso come conseguenza della propria cooperazione attiva o passiva al fatto delittuoso dell'agente. (Nella specie è stata esclusa la ricorrenza dell'attenuante nella reazione a una rapina a mano armata da parte di un gioielliere che, al termine della colluttazione, finì ucciso dai rapinatori, sul rilievo che le confliggenti condotte della vittima e degli aggressori non costituivano elementi della medesima serie causale di produzione dell'evento, ma si ponevano in rapporto di mera occasionalità, nel senso che la reazione della persona offesa rappresentava l'antecedente).
Cass. pen. n. 29929/2010
La possibilità di applicare simultaneamente l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale e quella della provocazione è subordinata all'accertamento, in concreto, della loro ascrivibilità a distinte situazioni concrete, poiché qualora il fatto che ne è alla base sia unico, per il principio del "ne bis in idem" sostanziale che impedisce la reiterata valutazione del medesimo elemento ai fini della riduzione della pena, deve applicarsi una sola delle anzidette circostanze. (Fattispecie relativa ad omicidio volontario di persona che minacciava la figlia minorenne dell'agente e ne picchiava la convivente, in cui è stato ritenuto corretto il riconoscimento della sola attenuante della provocazione, a fronte di richiesta di valutazione del fatto anche ai fini della concessione dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale).
Cass. pen. n. 27542/2010
Le due circostanze attenuanti del reato contenute nell'art. 62 n. 6 c.p. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) hanno sfere di applicazione autonome, l'una essendo correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile, l'altra collegandosi, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due ipotesi, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla commissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi.
Cass. pen. n. 27191/2010
La circostanza attenuante della riparazione del danno non si realizza, in riferimento ai fatti criminosi aventi ad oggetto l'emissione di assegni bancari senza copertura, con il solo pagamento dell'importo dell'assegno, essendo necessario che sia risarcito l'intero pregiudizio economico, rappresentato anche dalle spese, dagli interessi, dal lucro cessante.
Cass. pen. n. 26847/2010
Non è configurabile l'attenuante della provocazione quando l'esistenza di pregressi contrasti tra autore del fatto e vittima abbia progressivamente condotto a reciproche aggressioni e ripicche in termini tali da non consentire l'attribuzione all'uno o all'altra di uno specifico fatto ingiusto quale causa immediata della reazione.
Cass. pen. n. 25119/2010
È configurabile la circostanza attenuante della provocazione nel fatto, imputabile alla vittima del reato di tentato omicidio, di avere cagionato con un morso il distacco dell'orecchio dell'avversario, nel corso di un litigio avvenuto circa tre ore prima dell'aggressione, tempo che indica una sostanziale continuità tra litigio iniziale e violenta reazione successiva.
Cass. pen. n. 21014/2010
La sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai delitti contro il patrimonio non ha riguardo soltanto al valore della cosa oggetto materiale del reato ma anche alla condotta dell'imputato nella sua globalità.
Cass. pen. n. 20729/2010
Per la concessione dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 c.p. può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, può costituire un pregiudizio per la vittima, attese le sue disagiate condizioni economiche. (Nella specie, la Corte ha escluso che, ai fini della concessione della suddetta attenuante in relazione al furto ai danni di un supermercato di due bottiglie di champagne, potessero rilevare le condizioni economiche del soggetto passivo).
Cass. pen. n. 20312/2010
I motivi di particolare valore morale o sociale cui l'art. 62, comma primo, n. 1, c.p. riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva, ed intorno ai quali vi sia un generale consenso. (Fattispecie nella quale la Corte non ha ravvisato motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta degli imputati, resisi responsabili dei reati di interruzione di un servizio pubblico e di interruzione della libera circolazione sulle strade ferrate allo scopo di impedire il transito di un convoglio che trasportava armi ed altro materiale tra due basi militari U.S.A.).
Cass. pen. n. 13921/2010
Anche ai fini della ricorrenza dell'attenuante della provocazione cosiddetta "per accumulo" si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione e in occasione di un ultimo episodio pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, non potendosi mai riconoscere la circostanza, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione.
Cass. pen. n. 12621/2010
L'attenuante della riparazione del danno non può trovare applicazione nel caso in cui il risarcimento, in tutto o in parte, venga operato da terzi e non dall'imputato. (Fattispecie in cui al risarcimento del danno sofferto dalla vittima del reato avevano provveduto i familiari dell'imputato).
Cass. pen. n. 5767/2010
L'integralità del risarcimento, richiesta per il riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione del danno, non è esclusa dall'esistenza di un accordo transattivo.
Cass. pen. n. 3998/2010
L'attenuante della riparazione del danno non è applicabile quando il completo risarcimento sia l'effetto, in tutto o in parte, non della libera determinazione degli imputati, bensì dell'opera di terzi (nella specie, recupero della refurtiva da parte della polizia).
Cass. pen. n. 915/2010
Non costituisce fatto ingiusto, tale da integrare la circostanza attenuante comune della provocazione, la determinazione di porre fine ad una relazione sentimentale, in quanto costituisce espressione del legittimo esercizio del diritto di libertà sessuale. (Fattispecie in materia di violenza sessuale).
Cass. pen. n. 49966/2009
La circostanza attenuante comune del concorso del fatto doloso della persona offesa non è applicabile ai reati di rissa e a quelli connessi.
Cass. pen. n. 49674/2009
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62, comma primo, n. 4 c.p.) non è applicabile ai reati contro la fede pubblica (nella specie spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate).
Non ricorre l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62, comma primo, n. 1 c.p., nel caso in cui l'imputato per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) affermi di aver voluto trasferire il denaro al padre residente in Marocco e con precarie condizioni di salute, in quanto l'operatività di detta attenuante presuppone che i motivi dell'azione criminosa superino l'entità della morale comune media, con la conseguenza che l'aiuto economico prestato dal figlio al padre malato non può essere riguardato come eccedente i limiti della normale solidarietà familiare e non è, dunque, ricollegabile ai 'motivi di particolare valore morale e sociale previsti dalla norma in questione.
Cass. pen. n. 44015/2009
Non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., la mera cessazione della condotta criminosa che non si risolva né in una volontaria riparazione del danno né nell'eliminazione delle conseguenze del reato. (Fattispecie nella quale è stato escluso il riconoscimento di tale circostanza al complice che, mediante segnalazione telefonica anonima diretta alla P.G., aveva fatto cessare la condotta di sfruttamento in concorso dell'altrui prostituzione).
Cass. pen. n. 37602/2009
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è incompatibile con il reato di frode nell'esercizio del commercio. (Fattispecie in tema di frode "qualitativa").
Cass. pen. n. 21405/2009
L'attenuante della provocazione è incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente nei casi in cui vi sia sostanziale coincidenza tra lo stato d'ira e l'infermità mentale o quest'ultima abbia avuto preponderante incidenza sul primo.
Cass. pen. n. 5941/2009
In tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno.
Cass. pen. n. 3286/2009
In tema di continuazione, la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso.
Cass. pen. n. 31635/2008
L'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, c.p. postula che, nell'intenzione dell'agente, l'azione delittuosa sia preordinata ad eliminare una situazione effettivamente esistente, ritenuta immorale o antisociale, e che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi del tempo del commesso reato ; detti presupposti non ricorrono nel caso che l'agente dichiari falsamente all'ufficiale dello stato civile di essere il padre naturale del figlio dell'allora convivente, trattandosi di motivo meramente personale inteso a rendere più salda l'unione con quest'ultima e quindi privo di quella componente oggettiva che legittima l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1 c.p. (Nella specie, tra l'altro, il ricorrente, cessata la convivenza, aveva iniziato l'azione di disconoscimento di paternità ).
Cass. pen. n. 24090/2008
In tema di circostanze attenuanti comuni, l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 c.p. non è concedibile ove il danno risarcibile sia di natura psichica o morale, in quanto le conseguenze di tale danno non sono suscettibili di spontanea ed efficace elisione od attenuazione. (Fattispecie in tema di reati sessuali ).
Cass. pen. n. 47039/2007
Non può essere riconosciuta la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale all'omicida del coniuge affetto da grave malattia (morbo di Alzheimer in stadio avanzato), il cui movente sia stato quello di porre fine a una vita di strazi, in quanto dall'azione criminosa non esula la finalità egoistica di trovare rimedio alla sofferenza, consistente nella necessità di accudire un malato grave ridotto in uno stato vegetativo.
Cass. pen. n. 45514/2007
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, non integra il fatto ingiusto altrui richiesto dall'art. 62 n. 2 c.p. la mancata corresponsione del compenso pattuito per una prestazione carnale, in considerazione del carattere turpe dell'azione di chi si prostituisce e di chi ne compra i favori sessuali. (Fattispecie relativa a omicidio della persona che aveva rifiutato di corrispondere all'autore del reato, che esercitava la prostituzione, l'intera somma pattuita come prezzo del rapporto sessuale).
Cass. pen. n. 37352/2007
L'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale non è configurabile in relazione alla cosiddetta « causa d'onore» (In motivazione, la Corte di cassazione ha osservato che la « causa d'onore» è espressione di una concezione del rapporto di coniugio in contrasto con valori riconosciuti e tutelati anche dalla Costituzione, quali il rispetto della vita, la dignità della persona, l'uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazioni basate sul sesso, l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio).
Cass. pen. n. 36612/2007
In tema di reati paesaggistici, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 62, n. 6, seconda parte, c.p., costituisce fatto irrilevante l'essersi il reo attivato per ottenere il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, in quanto detta autorizzazione non comporta da sola né l'eliminazione né l'attenuazione delle conseguenze del reato paesaggistico.
Cass. pen. n. 21349/2007
Ai fini della concessione dell'attenuante della riparazione del danno in caso di omicidio volontario, occorre che il risarcimento sia integrale, diretto cioè nei confronti di ciascuno dei congiunti della vittima, in quanto il diritto alla riparazione per la morte di una persona è acquisito iure proprio sicché a ciascuno deve essere liquidato il pregiudizio individualmente subito.
Cass. pen. n. 2671/2007
Sussiste la circostanza attenuante comune della provocazione (art. 62, comma primo, n. 2, c.p.) qualora la reazione iraconda segua a breve distanza di tempo e di luogo rispetto alla condotta aggressiva tenuta dal provocatore.
Cass. pen. n. 33022/2006
Deve ritenersi tempestivo, ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, l'intervento riparatorio effettuato prima della reiterazione delle formalità di apertura del dibattimento, una volta regredito il processo a causa del mutamento del giudice.
Cass. pen. n. 25870/2006
Sussiste l'attenuante del danno di speciale tenuità nel caso di furto di tessera bancomat, atteso che la carta plastificata, se il ladro non ne conosce il codice e non può usarla, non ha alcun valore in sé e la sua sottrazione cagiona l'unico danno consistente nelle spese per il duplicato. (La Corte ha specificato che la differenza rispetto al furto di carta di credito è la inutilizzabilità del bancomat in mancanza del codice).
Cass. pen. n. 21065/2006
Non può essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. nel caso di danneggiamento e furto di beni come conseguenza di una manifestazione contro la guerra, posto che le motivazioni politiche ispiratrici di comportamenti criminosi non possono venire in considerazione ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Cass. pen. n. 15990/2006
La circostanza attenuante del «fatto doloso dell'offeso» (art. 62 n. 5 c.p.) attiene direttamente al nesso di causalità tra condotta ed evento del reato, nel senso che il fatto doloso del soggetto passivo deve risultare concausa efficiente dell'evento del reato.
Cass. pen. n. 11142/2006
In tema di reati contro il patrimonio, l'attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4 c.p.) non si applica al delitto tentato (nella specie tentato furto), posto che il danno patrimoniale non è elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa.
Cass. pen. n. 6770/2006
Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la valutazione del pregiudizio economico subito dal soggetto passivo va fatta con riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla sottrazione, a nulla rilevando il maggior danno che possa eventualmente verificarsi o si verifichi dopo il momento consumativo del reato (fattispecie nella quale la Corte ha escluso la rilevanza dei disagi che la persona offesa avrebbe dovuto subire per ottenere il rinnovo dei documenti sottratti).
Cass. pen. n. 46866/2005
Ai fini del riconoscimento dell'effetto attenuante al risarcimento del danno (art. 62, comma primo, n. 6 c.p.) è necessario che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione qua ante, non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato. Ne deriva che è immune da censure la decisione del giudice di appello che escluda detta attenuante nei confronti dell'imputato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 L. fall.), il quale si sia limitato a restituire le somme indebitamente percepite a titolo di emolumenti non dovuti.
Cass. pen. n. 46329/2005
Per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., si richiede che la riparazione del danno, tanto nella forma specifica della restituzione, quanto in quella del risarcimento, sia effettiva, integrale e volontaria. La detta circostanza, pertanto, non può trovare applicazione quando la dazione sia avvenuta tramite un intervento surrogatorio di una compagnia di assicurazione.
Cass. pen. n. 44639/2005
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità si deve tenere conto, quando oggetto del reato non sia una somma di denaro, del valore oggettivo della cosa e quando si tratti, come nella specie, di furto di un carnet di moduli per assegni bancari (non recanti la indicazione di importi), del valore oggettivo intrinseco (quello «cartaceo» dei moduli de quibus) del medesimo, cui va rapportato il danno diretto da reato, e non già di eventuali ulteriori pregiudizi che potrebbero derivare al soggetto passivo dall'uso da parte di terzi di quanto a lui sottratto, che non rientrano nella nozione del danno quale conseguenza immediata e diretta del reato.
Cass. pen. n. 43342/2005
A seguito della nuova formulazione dell'art. 62 n. 4 c.p., recata dall'art. 2 L. 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso (fattispecie relativa a delitto di falso nummario).
Cass. pen. n. 34342/2005
L'attenuante del ravvedimento attivo (art. 62 n. 6 c.p.) non può essere applicata in riferimento al delitto di omicidio, perché essa implica che le condotte riparatorie siano efficaci, e quindi concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato, ed invece la commissione dell'indicato delitto determina l'irreversibile distruzione del bene giuridico protetto.
Cass. pen. n. 33093/2005
Sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4) nell'ipotesi di furto di una carta telefonica Sim, la quale ha un costo modesto (20 o 25 euro) e un credito telefonico che, ove sussistente, non supera i cinquanta o i cento euro; né si determinano a seguito del detto furto, danni ulteriori posto che il titolare della carta rubata può conservare il numero di telefono che gli era stato attribuito.
Cass. pen. n. 17637/2005
Le distinte ed autonome circostanze attenuanti di natura soggettiva previste dall'art. 62 n. 6 c.p. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) attribuiscono rilievo alla condotta dell'autore del reato successivamente alla consumazione dello stesso al fine di ripararne le conseguenze: nella prima il danno è inteso in senso civilistico come lesione patrimoniale o non patrimoniale, ma economicamente risarcibile (art. 185 cpv. c.p.; art. 2059 c.c.); nella seconda, invece, esso è considerato — unitamente al pericolo di danno — nel suo significato penalistico, ossia quale lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 12860/2005
Sussiste la circostanza attenuante comune della provocazione (art. 62, n. 2, c.p.) anche quando la reazione iraconda non segua immediatamente il fatto ingiusto — a differenza di quel che richiede l'esimente di cui all'art. 599 c.p. nel delitto di diffamazione — ma consegua ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante.
Cass. pen. n. 46557/2004
In tema di attenuante del risarcimento del danno, alla luce dell'interpretazione adeguatrice dell'art. 62, n.6, c.p. fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998, deve ritenersi che detta attenuante (da riguardarsi come soggettiva solo relativamente agli effetti mentre, quanto al suo contenuto, è qualificabile come essenzialmente oggettiva), sia riconoscibile anche nel caso in cui il risarcimento sia stato effettuato da un istituto o un'impresa di assicurazione.
Cass. pen. n. 38020/2004
La circostanza attenuante della provocazione non è applicabile nell'ipotesi di reato unito dalla continuazione ad altro reato, perché la reiterazione annulla l'effetto iniziale della provocazione, rivelando il subentrare all'originaria situazione emotiva di spinte psicologiche, diverse dallo stato d'ira.
Cass. pen. n. 34912/2004
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4, c.p.), non può trovare applicazione nel caso dei reati di contrabbando, in cui l'interesse protetto non è il patrimonio dello Stato ma il suo diritto sovrano alla imposizione e riscossione dei tributi.
Cass. pen. n. 28554/2004
La circostanza attenuante del ravvedimento operoso prevista dalla seconda parte dell'art. 62, n. 6 c.p. ha pacificamente natura soggettiva ed è ravvisabile solo se l'azione è determinata da motivi interni e non influenzata da fattori quali l'arresto e lo stato di detenzione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva confessato ed indicato il luogo in cui aveva occultato il cadavere a seguito dell'arresto avvenuto per altro reato).
Cass. pen. n. 28272/2004
L'attenuante del ravvedimento operoso prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. consiste nell'elisione o attenuazione delle conseguenze del reato e pertanto non è applicabile ai reati di danno come l'omicidio che determinano la distruzione del bene giuridico protetto.
Cass. pen. n. 26298/2004
La circostanza attenuante della provocazione è configurabile solo in presenza di una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità dell'offensore, confliggente con una opposta condizione di illiceità dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità. Ne consegue che essa non è applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni.
Cass. pen. n. 24693/2004
Per il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendosi la proporzione tra reazione ed offesa, occorre tener conto del criterio dell'adeguatezza come parametro utile alla valutazione dello stato d'animo del reo che, nel caso di evidente sproporzione, tradisce sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d'ira.
Cass. pen. n. 20303/2004
In tema di circostanze attenuanti comuni, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 62 n. 4 c.p. il giudice deve motivare in ordine al valore intrinseco ed economico della cosa e non può limitarsi a valutarla unicamente in relazione alle sue potenzialità di uso ed al servizio da essa reso. (Nella fattispecie è stata annullata con rinvio la sentenza di appello nella parte in cui aveva negato l'attenuante citata in relazione al furto di un telefono cellulare affermando che l'oggetto, per il suo servizio e le sue potenzialità procura un danno e un guadagno non irrilevanti).
Cass. pen. n. 16883/2004
In tema di circostanze attenuanti comuni, non può ritenersi avvenuta l'intera riparazione del danno mediante il risarcimento di esso nell'ipotesi in cui l'imputato abbia soltanto prodotto il proprio mero impegno per un successivo versamento, da effettuarsi a favore della parte lesa (nella fattispecie, minorenne), di una somma custodita in deposito presso il difensore (il quale l'avrebbe consegnata alla minore a seguito di autorizzazione del giudice tutelare).
Cass. pen. n. 12558/2004
Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo «stato d'ira» costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il «fatto ingiusto altrui» costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che non potesse escludersi - come invece avevano fatto i giudici di merito con motivazione giudicata inadeguata - la sussistenza dell'attenuante in discorso in un caso di lesioni volontarie in danno di un giornalista intervenuto alle esequie di un suicida, nonostante che la famiglia del defunto ed il gruppo politico anarchico di cui lo stesso aveva fatto parte avessero manifestato energica contrarietà alla presenza della stampa).
Cass. pen. n. 4304/2004
Le due ipotesi attenuatrici del reato (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso), contenute nell'art. 62 n. 6 c.p., hanno sfere di applicazione di regola autonome: l'una è, infatti, correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile; l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla emissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili nè possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi.
Cass. pen. n. 4287/2004
Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi. (Nella specie la Corte ha ritenuto che nel delitto di usura, ai fini della concessione della predetta attenuante, il danno da valutare è quello corrispondente al pregiudizio economico in concreto subito dalla parte offesa con il pagamento o la promessa di pagamento di interessi usurari, restando del tutto irrilevanti gli eventuali inadempimenti successivi della vittima dell'usura, quali la sospensione del pagamento delle rate stabilite per la restituzione del capitale).
Cass. pen. n. 2919/2004
In tema di ricettazione, ai fini della valutazione della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per valutare l'entità del danno cagionato dal reato di ricettazione di assegni circolari e bancari si deve tener conto dell'importo risultante dai titoli unicamente se il fatto di ricettazione ha avuto per oggetto un assegno già compilato con l'indicazione dell'importo.
Cass. pen. n. 46031/2003
L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, secondo comma, c.p. solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, c.p. (Nella fattispecie, relativa alla ricettazione di alcuni assegni inutilizzabili, la Corte ha escluso la applicabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. proprio in ragione del fatto che il giudice di merito aveva già compiuto una valutazione relativa alla estrema tenuità del valore patrimoniale del bene per riconoscere l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p.).
Cass. pen. n. 43394/2003
In tema di ricettazione, pur essendo compatibile il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 comma secondo c.p., con la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., deve essere esclusa la riconoscibilità dell'attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. volto a contestare la concessione dell'attenuante speciale, basata sulla modestia dell'importo dalla somma ricettata, in luogo di quella comune).
Cass. pen. n. 35607/2002
Al fine di ritenere configurabile la circostanza attenuante della provocazione nell'ipotesi di reazione del soggetto provocato diretta contro persona diversa dal provocatore, occorre che la vittima sia legata al provocatore da un rapporto che renda plausibile la reazione nei suoi confronti e, quindi, è necessaria, se non una sua compartecipazione nel fatto provocatorio, almeno la sussistenza di rapporti giuridicamente o moralmente apprezzabili - come quelli di parentela o di solidarietà - tra il provocatore e la vittima stessa, così che sussista un nesso causale tra il fatto del provocatore, i rapporti tra costui e il terzo e la reazione dell'agente nei confronti di quest'ultimo.
Cass. pen. n. 36299/2001
La circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n.4 c.p. è configurabile anche con riferimento al delitto di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 (abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e simili) qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell'autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della parte offesa, di un evento dannoso o di una situazione di pericolo, entrambi di speciale tenuità. A tal fine il giudice è chiamato a verificare in concreto il presupposto della speciale tenuità e la sua valutazione è censurabile in sede di legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Cass. pen. n. 21872/2001
Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.) in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona (che non coincide necessariamente con il titolare del diritto sulla cosa sottratta) contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de quo ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che, in applicazione della seconda parte della disposizione citata, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante; il relativo apprezzamento, risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici.
Cass. pen. n. 12716/2001
In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (danno di particolare lievità) non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata.
Cass. pen. n. 7302/2001
In tema di unificazione con il vincolo della continuazione di vari reati, per applicare una circostanza attenuante non è necessario che questa sia presente in ciascuno dei delitti facenti parte della fattispecie complessa, essendo sufficiente ch'essa ricorra in ordine al reato più grave. (Fattispecie in cui, facendo applicazione di questo principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che non aveva applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in quanto ritenuta sussistente solo in ordine al reato di furto e non anche al delitto di tentata estorsione, valutato come più grave).
Cass. pen. n. 702/2001
Al fine della concessione dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., il giudice di merito può tenere conto anche dei danni provocati a persone offese non costituite in giudizio o non identificate, atteso che la materiale difficoltà di rintracciare tali persone non esonera l'agente dall'obbligo di risarcimento. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad una rapina, aveva escluso l'attenuante avendo riscontrato soltanto il risarcimento del danno contro il patrimonio e non anche di quello fisico e morale cagionato alle persone sottoposte a violenza e minaccia).
Cass. pen. n. 630/2001
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione può costituire «fatto ingiusto» anche il ricorso a forme espressive non corrette, ma anzi caratterizzate da insolenza e villania e, quanto allo «stato d'ira», lo stesso è riconoscibile alla sola condizione che sussista un nesso di causalità che lo ricolleghi a quel fatto, senza che sia anche necessario quel rapporto di immediatezza che è invece richiesto, in materia di ingiurie, dall'art. 599, comma secondo, c.p., per la sussistenza dell'esimente ivi prevista. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che ingiustificatamente fosse stata esclusa l'applicabilità dell'attenuante in questione in favore della figlia di un noto uomo politico la quale, incontratasi casualmente con un altro uomo politico che, in precedenza, aveva espresso il desiderio di vedere il di lei padre «consumare il rancio nelle patrie galere», lo aveva apostrofato con un epiteto ingiurioso).
Cass. pen. n. 12307/2000
Non vi è compatibilità tra l'attenuante della provocazione e un reato a condotta abituale, quale quello di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 c.p., contrassegnato costitutivamente da una serie di comportamenti antigiuridici di analoga natura che si ripetono e si replicano nel tempo, posto che in tal caso quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto si presenta, in realtà, come espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta, al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno.
Cass. pen. n. 5786/2000
La circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, c.p., richiede che la condotta resipiscente dell'agente sia spontanea. Tale requisito non è escluso qualora l'indagato abbia reso confessione in presenza di prove evidenti della sua responsabilità; essendo sufficiente che il soggetto si sia adoperato senza pressioni o costrizioni a elidere o a attenuare le conseguenze del reato.
Cass. pen. n. 536/2000
L'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6 c.p., secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, è applicabile a tutti i reati tributari, sia che incriminino condotte prodromiche, sia che l'evasione dell'imposta costituisca elemento costitutivo del reato; essa è applicabile anche se l'amministrazione finanziaria non si è costituita parte civile e richiede che il risarcimento sia avvenuto nelle forme previste dalla norma citata.
Cass. pen. n. 4235/2000
Ai fini della verifica delle condizioni alle quali l'art. 280 c.p.p. subordina l'applicazione, e quindi il mantenimento, di una misura coercitiva personale, occorre fare riferimento, dopo una sentenza di condanna, alle statuizioni della sentenza stessa. Nella ipotesi in cui il giudice, con detta sentenza, qualifichi differentemente il fatto contestato, inquadrandolo in una figura criminosa diversa meno grave, è a tale nuova qualificazione che deve aversi riguardo per verificare se permangano le condizioni di applicabilità della misura. Ugualmente deve affermarsi se vengano riconosciute circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale (art. 278 c.p.p.). Viceversa, non assumono alcun rilievo le statuizioni della sentenza di condanna che attengono esclusivamente alla pena, quali la possibile concessione di attenuanti (diverse da quelle dell'art. 62, n. 4, c.p.) e il giudizio di comparazione tra queste e le aggravanti ritenute sussistenti.
Cass. pen. n. 285/2000
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p. (concorso del fatto doloso della persona offesa) non è applicabile ai delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, sia sotto il profilo che il concorso della volontà della prostituta è elemento costitutivo delle due fattispecie, sia sotto il profilo che alla prostituta non può essere riconosciuta la qualità di persona offesa, ma soltanto di parte eventualmente danneggiata e di soggetto passivo, sia sotto il profilo che il fatto della prostituta costituisce soltanto occasione, prossima o remota, del delitto e non vera e propria causa o concausa dell'evento come prescrive l'art. 62 n. 5 c.p.
Cass. pen. n. 13028/1999
L'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 62 c.p. presuppone che il soggetto, dopo la consumazione del reato, si adoperi fattivamente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del commesso reato; essa non può essere invocata per avere l'imputato indicato il luogo dove era occultato altro stupefacente, circostanza che, attesa la natura permanente del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, determina soltanto il cessare della condotta criminosa posta in essere, ma non già l'elisione o il ridimensionamento delle conseguenze del reato stesso posteriori rispetto al momento consumativo.
Cass. pen. n. 12323/1999
In materia di stupefacenti, l'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 esclude l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., in quanto, contenendo una formula quasi identica ed avendo anche una configurazione più ampia costituisce norma speciale rispetto all'altra.
Cass. pen. n. 10361/1999
In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento o dell'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), il danno suscettibile di valutazione va commisurato al valore della cosa al momento della consumazione del reato e non al suo prezzo di acquisto. Pertanto, nella ipotesi di mancata precisazione, ad opera della persona offesa, dell'uno o dell'altro elemento, l'incertezza del parametro di riferimento deve essere risolta in bonam partem.
Cass. pen. n. 9695/1999
In tema di provocazione, la previsione dell'articolo 62 n. 2 c.p. è correlata ad un fatto ingiusto altrui cui consegue uno stato d'ira che, quale incontestabile impulso reattivo-aggressivo, scateni l'azione criminosa; l'attenuante deve pertanto essere esclusa quando il fatto provocatorio si ponga come mera occasione del delitto, da ricondurre ad un diverso movente o atteggiamento psicologico, insorto indipendentemente o anche dovuto ad una strutturazione e trasformazione dell'originario impulso emotivo in sentimento d'odio, rancore, vendetta o altro. Ed invero, pur non essendo richiesta una immediatezza della reazione, questa deve tuttavia essere collegabile ad un evento più prossimo e idoneo ad innescarla, sempre che non si sia verificata una trasformazione in un diverso sentimento.
Cass. pen. n. 7830/1999
L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. non è applicabile ai reati di cessione di sostanze stupefacenti. Se è vero che detta circostanza presuppone relativamente all'ipotesi dei delitti determinati da motivi di lucro, quali in astratto potrebbero essere quelli in materia di stupefacenti, il conseguimento di «un lucro di speciale tenuità», tuttavia il requisito dell'«evento dannoso» di speciale tenuità - pure richiesto dalla norma - si attaglia pur sempre ai reati che offendono il patrimonio, e non è configurabile nei reati in materia di sostanze stupefacenti. Tali reati, infatti, risultano lesivi dei valori costituzionali attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza e all'ordine pubblico, nonché alla salvaguardia sociale.
Cass. pen. n. 6285/1999
In tema di circostanza attenuante per stato d'ira (art. 62 n. 2 c.p.), la provocazione, oltre che istantanea, può essere lenta protraendosi nel tempo senza mai raggiungere quella intensità di stimolazione da produrre nel perseguitato una «conflagrazione reattiva», ma determinando tuttavia in questi una «accumulazione» degli stimoli psichici cui è stato esposto, destinata ad esplodere, all'occasione, nel comportamento violento reattivo all'altrui fatto ingiusto.
Cass. pen. n. 7905/1998
A seguito dell'inciso aggiunto con l'art. 2 della L. del 7 febbraio 1990, n. 19 nel testo dell'art. 62, n. 4 c.p., secondo il quale «Nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità», l'attenuante è applicabile a ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura del bene oggetto di tutela. (Nella specie si trattava di un'ipotesi di reato di violazione di sigilli - apposti su una costruzione abusiva - nella quale, tuttavia, l'attenuante non è stata applicata, non ritenendosi la sussistenza del requisito della «speciale tenuità», trattandosi di reato commesso per completare, in area vincolata a verde cimiteriale, un manufatto in cemento armato, di notevole grandezza: 2.400 mc. e 600 mq.).
Cass. pen. n. 7104/1998
Poiché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. prende in considerazione il solo aspetto oggettivo del danno o del lucro, essa può configurarsi anche quando persona offesa dal reato sia lo Stato o altro ente pubblico, sicché il giudice non deve limitarsi a prendere in considerazione l'aspetto soggettivo della vittima ma deve estendere la propria valutazione all'entità del danno con riferimento al valore della cosa.
Cass. pen. n. 701/1998
Al fine della sussistenza della circostanza attenuante della provocazione non occorre una vera e propria proporzione tra offesa e reazione; tuttavia occorre comunque l'adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto. Infatti occorre un nesso causale tra il secondo ed il primo, nesso che va escluso in presenza di una consistentissima sproporzione.
Cass. pen. n. 6981/1997
Ai fini della applicabilità dell'attenuante della provocazione, uno stato d'animo caratterizzato da odio e rancore non è sufficiente ad integrare lo stato d'ira che l'art. 62 n. 2 del codice penale prevede quale elemento costitutivo dell'attenuante stessa. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione della corte di merito che aveva negato la concessione dell'attenuante, in questione all'imputato il quale, in conseguenza di un litigio, si era reso responsabile di lesioni personali pluriaggravate in danno di un individuo presso il quale si era in precedenza recato con intento punitivo ritenendolo autore di un furto).
Cass. pen. n. 3306/1997
Le ipotesi previste dall'art. 62 n. 6 c.p. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso), pur avendo sfere di applicazione autonome, non possono essere valutate per una duplice riduzione di pena, inerendo esse ad un'unica ragione giustificatrice, che si individua nella minore capacità a delinquere dimostrata dal reo dopo la commissione del reato, con il comportamento attuoso teso a eliderne le conseguenze dannose o pericolose.
Cass. pen. n. 5134/1997
Nei delitti contro il patrimonio l'attenuante prevista dall'art. 62 c.p. è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle conseguenze dell'evento poiché la legge 7 febbraio 1990 n. 19, prevedendo l'estensione dell'attenuante ai delitti determinati da motivi di lucro, solo per questi ha fissato il limite ulteriore della particolare tenuità anche dell'evento conseguente. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che dovesse essere applicata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in una ipotesi di furto in ospedale, da parte di un tossicodipendente, di farmaci ipnotici per un ridotto valore commerciale, indipendentemente dalla pericolosità del farmaco sottratto).
Cass. pen. n. 3859/1997
Al reato di divieto d'importazione di animali o parti d'animali, appartenenti a specie protette (nel caso Carapaci - carcasse o gusci - di tartarughe), non può essere applicata la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, perché la nuova dizione (legge 7 febbraio 1990, n. 19) dell'art. 62 n. 4 c.p., pur ampliando il campo di applicazione ha lasciato immutato il riferimento ai «delitti». Non può, inoltre, considerarsi di speciale tenuità il danno o il fine di lucro in una disciplina tesa alla tutela di beni irriproducibili e di valore incommensurabile, quali l'ambiente ed il territorio.
Cass. pen. n. 2620/1997
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e quella di cui all'art. 323 bis c.p., in quanto la prima si riferisce al fatto di reato nella sua globalità, e quindi ai tradizionali elementi della condotta, dell'elemento psicologico e dell'evento, complessivamente considerati, mentre la seconda prende in esame il solo aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio).
Cass. pen. n. 1285/1997
In tema di provocazione (art. 62 n. 2 c.p.) deve affermarsi che l'attenuante inerisce ad una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità dell'offensore, confliggente con una opposta situazione di illiceità dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità. Ne consegue che l'attenuante non è applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni.
La circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6, seconda ipotesi, c.p. solo in via eccezionale opera dopo la commissione del reato e trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole il quale, per ravvedimento, si adopera per eliderne le conseguenze che, pur strettamente inerenti alla lesione o alla messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice, sono d'altra parte estranee all'esecuzione ed alla consumazione del reato stesso. Ne consegue l'inapplicabilità a reati in cui il danno penale sia per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dall'opera del colpevole e, in particolare, al delitto di omicidio, in quanto reato di danno il cui evento consiste nella distruzione del bene giuridico protetto, non più suscettibile di eliminazione o attenuazione successiva da parte del colpevole.
Cass. pen. n. 84/1997
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.) è sufficiente un'offerta di risarcimento, anche non formale, che abbia i requisiti della congruità e della serietà, in presenza dei quali l'attenuante deve essere concessa ancorché la persona offesa non abbia accettato l'offerta.
Cass. pen. n. 11024/1996
L'attenuante della provocazione ha carattere di specialità rispetto ai motivi di particolare valore morale o sociale e non può concorrere con gli stessi.
Cass. pen. n. 10766/1996
In materia di ricettazione, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità (art. 648 secondo comma) non concerne il solo valore economico dell'oggetto della ricettazione ma riguarda anche il profitto che dalla ricezione o dall'acquisto della cosa l'agente vuole trarre, nonché ogni altro elemento che sia idoneo a definire la portata del reato in termini di lievità o di gravità alla luce dei parametri forniti dall'art. 133 c.p. È possibile pertanto, che sia negata la particolare tenuità del fatto anche quando sia stata applicata la circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità).
Cass. pen. n. 7943/1996
Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione, è necessario che il fatto commesso dalla vittima sia oggettivamente ingiusto (anche con riferimento a norme sociali e di costume), a nulla rilevando l'erroneo convincimento del reo al riguardo.
Cass. pen. n. 7033/1996
Lo schema dell'impedimento volontario dell'evento (cosiddetto recesso attivo) si differenzia da quello dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (attivo ravvedimento): ed invero nel primo caso, ad attività criminosa compiuta, e mentre è in svolgimento l'ormai autonomo processo naturale (che è in rapporto necessario di causa ad effetto tra una determinata condotta ed un determinato effetto cui la prima mette capo), l'agente si riattiva, interrompendo tale processo, così da impedire il verificarsi dell'evento; nel secondo caso, invece, a reato consumato, e quindi ad evento già verificatosi, interviene il ravvedimento dell'agente che spontaneamente ed efficacemente si adopera per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato: il chiaro discrimine tra le due ipotesi è ravvisabile pertanto nell'avvenuta oppure no verificazione dell'evento normativo.
Cass. pen. n. 6140/1996
In tema di concussione, l'entità del vantaggio patrimoniale che sia conseguito dal colpevole per effetto della sua condotta di costrizione o di induzione, non ha influenza ai fini della configurabilità del delitto, ma solo a quelli dell'applicabilità dell'attenuante del danno di particolare tenuità o dell'aggravante del danno di rilevante gravità.
Cass. pen. n. 4320/1996
Il danno patrimoniale derivante da furto, rapina o ricettazione di carte di credito in considerazione del valore strumentale di queste, che consentono al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento differito, non deve essere rapportato al semplice valore venale del documento e non può, pertanto, essere ritenuto modesto.
Cass. pen. n. 3510/1996
In tema di alterazione dello stato dei luoghi senza autorizzazione paesaggistica, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. non è applicabile quando l'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato avvengano a notevole distanza di tempo dal momento di realizzazione dell'illecito (nella specie quasi due anni) e siano conseguenza di un ordine impartito dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo, poiché manca in tal caso sia l'efficacia che la spontaneità dell'intervento. (La S.C. ha ritenuto che correttamente la corte di merito aveva escluso l'applicabilità dell'attenuante, poiché il ripristino era avvenuto a seguito del comando autoritativo, pur se seguito alla presentazione di progetti dell'interessato).
Cass. pen. n. 3067/1996
Lo «stato d'ira» previsto, quale circostanza attenuante, dall'art. 62 n. 2 c.p., proprio perché — diversamente dall'«impeto d'ira» di cui parlava il codice penale previgente — può consistere anche in un'alterazione emotiva che si protrae nel tempo, è riferibile ad un fatto anche non in rapporto di immediatezza con la reazione, purché, tuttavia, collegato ad un avvenimento più prossimo ed idoneo a determinare la reazione medesima, e sempre che quest'ultima non si sia tramutata da passione in sentimento di odio, rancore o altro.
Cass. pen. n. 2837/1996
Per l'applicabilità della circostanza attenuante della riparazione del danno contemplata dall'art. 62 n. 6 c.p. è indispensabile che la riparazione stessa, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva. Ne consegue che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 185 comma 2 c.p.) deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta. Tale risultato può essere ottenuto — salva la valutazione di congruità rimessa al giudice e fuori del caso di versamento diretto del danaro nelle mani di colui cui spetta — solo con l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, vale a dire nelle forme dell'offerta reale, la quale si perfeziona con effetto liberatorio per il debitore al momento del deposito della somma presso la cassa deposito e prestiti o presso un istituto bancario. Il rispetto di tali prescrizioni integra l'estremo dell'effettività delle riparazioni ed è altresì rivelatore della reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso.
Cass. pen. n. 2554/1996
La circostanza attenuante della provocazione si può configurare anche nel caso di reato commesso da persona diversa dal provocato, anche se, in questo caso, per poter affermare la sussistenza dell'indispensabile rapporto di causalità tra offesa e reazione, è necessario che l'agente sia legato allo stesso provocato da vincoli di solidarietà giuridicamente e moralmente apprezzabili. (La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima, ritenendo la configurabilità della provocazione in un caso in cui l'agente ed il provocato erano legati da amicizia).
Cass. pen. n. 1723/1996
L'attenuante dell'integrale risarcimento del danno è un mezzo apprestato dall'ordinamento non solo per favorire la soddisfazione degli interessi patrimoniali della persona offesa, ma trova la sua ragion d'essere nella rilevanza che assume il comportamento del reo quale indice di ravvedimento e quindi di diminuita pericolosità sociale. L'attenuante perciò può essere concessa anche quando l'imputato offra in risarcimento un bene immobile e la parte lesa rifiuti l'offerta, purché l'offerta sia congrua. Tuttavia occorre che l'offerta sia concreta e determinata, per cui non è sufficiente l'invito a presentarsi da un notaio per la stipula di un atto di cessione di alcuni beni da individuare nel patrimonio dell'imputato, mentre lo sarebbe, ad esempio, una proposta ferma ricevuta da un notaio o una procura irrevocabile a vendere.
Cass. pen. n. 12804/1995
La generica offerta di indennizzo, fatta alla parte lesa in momento processuale imprecisato e da questa respinta, non può assumere, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., quel grado di serietà e congruità richiesto dalla detta norma, occorrendo concretezza, effettività ed immediata disponibilità dell'offerta, anche in ipotesi di non accettazione.
Cass. pen. n. 12785/1995
Per la sussistenza dell'attenuante della provocazione è necessario che il reato sia stato commesso in un vero e proprio stato d'ira determinato da un fatto altrui che deve essere obiettivamente ingiusto. Inoltre, anche senza che vi debba essere un rapporto di proporzionalità tra reazione e fatto ingiusto altrui, è comunque necessario che la reazione sia in qualche modo adeguata all'offesa, al fine di lasciar desumere l'esistenza di un nesso di causalità tra i due fatti e non di mera occasionalità.
Cass. pen. n. 11043/1995
L'attenuante prevista dall'art. 62, n. 1, c.p. — aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale — ricorre ogniqualvolta il soggetto abbia agito o per motivi meritevoli di particolare approvazione secondo il comune senso etico o per motivi valutati favorevolmente secondo il comune sentire della società civile. Presupposto di tale attenuante non è, quindi, il soddisfacimento di un interesse egoistico, quale, ad esempio, la cosiddetta causa d'onore, ma la spinta a compiere azioni caratterizzate da una componente altruistica. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano escluso l'applicazione della attenuante in esame, in relazione ad un omicidio determinato dalla volontà di interrompere una relazione sentimentale della vittima con la sorella dell'imputato).
Cass. pen. n. 7444/1995
L'attenuante del ravvedimento operoso di cui alla seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 c.p. non è configurabile nei reati di danno il cui evento consista nella distruzione del bene giuridico protetto, perché l'evento medesimo non è più suscettibile di quella eliminazione o attenuazione da parte del colpevole, che sono caratteristiche dell'attenuante in parola. (Nella fattispecie si trattava di omicidio e la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. enunciando il principio di cui in massima).
Cass. pen. n. 7076/1995
Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione, lo stato d'ira non è incompatibile con la preordinazione del reato; ma occorre, appunto, che si sia agito in uno stato d'ira, ovvero che il reato sia stato commesso quando l'agente abbia perduto il controllo di sé stesso, per mancato funzionamento dei freni inibitori, determinato dal fatto ingiusto altrui.
Cass. pen. n. 6679/1995
Per l'applicabilità delle circostanze attenuanti della riparazione del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p., è necessario che la riparazione stessa sia effettiva, integrale e volontaria; le dichiarazioni liberatorie rese dal creditore non assumono rilievo di sorta ai fini del riconoscimento dell'attenuante medesima.
Cass. pen. n. 1493/1995
In tema di attenuante del ravvedimento operoso in materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, all'espressione «anche» di cui all'art. 73, comma 7, va assegnato valore disgiuntivo; conformemente del resto, all'imprescindibile necessità che il contributo debba essere «efficace». Peraltro, le conseguenze considerate dall'art. 73, comma 7, del D.P.R. n. 309 del 1990 non si riducono a quelle scaturite dal fatto così come realizzato, in un dato momento dal reo, ma si riferiscono anche alla protrazione, e quindi, alla permanenza, del reato, ovvero alla consumazione di successivi delitti che del primo integrino lo sviluppo. Diversamente da quanto previsto dall'art. 62, n. 6, c.p., possono, dunque, concretare l'attenuante in esame anche le confessioni e le chiamate in correità le quali consentano l'interruzione del protrarsi del reato o la scoperta di complici ma non quelle che siano prive di riscontri estrinseci o che conducano soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei principali responsabili già identificati, o all'identificazione dei soggetti aventi un ruolo soltanto secondario nell'ambito della complessiva economia criminosa già accertata; o, addirittura, nel senso di ricomprendere nell'area dell'art. 73, comma 7, quei delitti che, costituenti progressione dell'originaria attività criminosa di cui il soggetto si è reso autore o partecipe, troverebbe nelle dette risorse il presupposto causale.
Cass. pen. n. 1323/1995
La circostanza attenuante della provocazione può competere anche a chi abbia tenuto per primo un comportamento ingiusto, quando l'altrui reazione sia stata così «eccessiva e sproporzionata rispetto all'originario fatto provocatorio» da dare vita a un nuovo fatto ingiusto.
Cass. pen. n. 13068/1994
Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, e non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto. (Fattispecie relativa a furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose, consistente in effrazione della porta di un locale, in cui è stato ritenuto che si dovesse tenere conto, oltre che del valore della res sottratta, anche del pregiudizio arrecato con il danneggiamento cagionato).
Cass. pen. n. 11185/1994
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della provocazione è richiesta una certa proporzione tra fatto ingiusto e reazione per escludere che il primo sia stato mera occasione per la commissione del reato e non la causa psicologica di questo. (Nella specie si è ritenuta erronea la sentenza di merito che aveva escluso l'attenuante in questione, pur avendo dato atto che l'omicidio era stato determinato dall'insofferenza per la coabitazione tra imputato e vittima — per qualche tempo insieme alle rispettive donne in ambiente ristretto — insofferenza motivata anche dalla condotta particolarmente asociale della vittima stessa che si ubriacava, provocava rumori molesti, vomitava per le scale, e così via).
Cass. pen. n. 10892/1994
Poiché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. è configurabile solo quando i motivi a delinquere corrispondono oggettivamente, e non solo soggettivamente, a stimoli ed impulsi psicologici di elevato significato etico o sociale tali da ottenere la valenza dell'atto delittuoso e da riscuotere il consenso o l'approvazione del comune senso etico o sociale, tale consenso è da escludere quando il soggetto reagisce ad offese semplicemente verbali, provocando una rissa e, poi, tentando addirittura di uccidere.
Cass. pen. n. 9930/1994
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 si pone come attenuante speciale rispetto a quella di cui all'art. 62, n. 6, seconda parte, c.p., per cui quest'ultima non può trovare applicazione ove sia basata sulla medesima condotta collaborativa che già abbia fruttato il riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 7 dell'art. 73 citato. Ed invero, gli stessi elementi non possono essere valutati ripetutamente per il conseguimento di una duplice riduzione di pena, mentre d'altro canto, l'attenuante speciale prevale sempre su quella generale, secondo quanto previsto dall'art. 68 c.p. che disciplina l'ipotesi della «circostanza aggravante», in cui una circostanza aggravante comprende in sé un'altra aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé altra attenuante; ipotesi nella quale la circostanza giuridicamente più rilevante - che importi, cioè, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena - è considerata come specifica e, quindi, trova applicazione ed è valutata essa soltanto.
Cass. pen. n. 9373/1994
Ai fini della concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 c.p., il fatto ingiusto altrui può essere realizzato non solo da un comportamento antigiuridico ma anche dalla violazione di norme sociali o di costume e deve contenere in sé la potenzialità di suscitare una commotio animi nel senso di una intensa eccitazione capace di alterare la funzionalità dei freni inibitori. (Fattispecie relativa ad omicidio commesso nei confronti di soggetto che aveva proposto all'imputato, il quale aveva reagito, di intrecciare con lui una stabile relazione omosessuale. La circostanza attenuante non è stata ravvisata sul rilievo che la pregressa conoscenza tra vittima ed omicida, implicando la consapevolezza da parte di quest'ultimo delle tendenze omosessuali dell'altra, annullava di fatto la potenzialità commotiva, privando il comportamento della parte lesa di quella inopinatezza che poteva suscitare un irrefrenabile impulso reattivo. Inoltre, vi era enorme sproporzione tra azione e reazione).
Cass. pen. n. 9352/1994
Per l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 5 c.p. non è sufficiente che la condotta della persona offesa si inserisca nella serie causale determinativa dell'evento ai sensi dell'art. 41 c.p. ma è altresì necessario che essa sia collegata con la condotta del colpevole anche sul piano della causalità psicologica, oltre che su quello della causalità materiale, nel senso che l'offeso deve avere voluto lo stesso evento avuto di mira dal soggetto attivo del reato. Dovendo la volontà della persona offesa convergere verso lo stesso accadimento che la sua condotta concorre a determinare, non basta ad integrare la detta attenuante una qualsiasi determinazione volitiva antigiuridica della stessa.
Cass. pen. n. 6863/1994
In tema di stupefacenti, l'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309/1990 ha una configurazione più ampia di quella prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. Essa non si ricollega al reato, bensì alla «attività criminosa», che è espressione sicuramente più lata e può comprendere il fatto contestato, senza esaurirsi in esso; non si riferisce al danno criminale o al pericolo di esso, ma a «conseguenze ulteriori», che possono certamente comprendere l'ulteriore aggravamento del detto danno o la verificazione del pericolo di danno, ma che sicuramente superano tali eventi, come è dimostrato sia dalla genericità della formula adottata, sia dall'indicazione esemplificativa di alcuni contributi, quali l'aiuto all'autorità investigativa e la scoperta di risorse rilevanti, che sicuramente non attengono all'elisione del danno criminale del reato già commesso. L'aggravante comune ha riguardo all'adoperarsi del colpevole in vista di una regressione del danno o del pericolo, già integrati dal reato in capo ai soggetti passivi mentre l'aggravante speciale ha riguardo all'evoluzione peggiorativa del detto danno o danni ulteriori e diversi da quello criminale già consolidato. Ne consegue che tra le due norme viene a porsi un rapporto di specialità reciproca, con conseguente prevalenza della norma che, di volta in volta, debba qualificarsi speciale nella concreta fattispecie sottoposta all'esame del giudice.
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ricorre quando il colpevole, dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, si adopera, per ravvedimento, al fine di elidere o attenuare le conseguenze concernenti il cosiddetto danno criminale, che è integrato dalla lesione o dal pericolo di lesione, in capo ai soggetti passivi — reali o potenziali — del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma violata. Il riconoscimento dell'attenuante, nei reati in materia di stupefacenti, presuppone innanzitutto un giudizio di reversibilità dal danno in concreto arrecato alla parte lesa e, in secondo luogo, l'attivarsi del reo, non già in una direzione qualsiasi, purché dimostrativa della sua qualità di «ravveduto», ma in quella specifica orientata ad elidere, o a ridimensionare, il danno o il pericolo, conseguente all'immissione sul mercato o alla consegna al consumatore, di quella specifica partita di stupefacente oggetto della contestazione.
Cass. pen. n. 6811/1994
Presupposto dell'attenuante della provocazione è, nell'aspetto soggettivo, uno stato d'ira incontenibile che provoca nell'agente la perdita dei poteri di autocontrollo, e che non può pertanto essere confuso con stati d'animo diversi quali il risentimento, il rancore, la vendetta. Quanto all'elemento oggettivo, deve tenersi conto del criterio dell'adeguatezza con parametro utile alla valutazione dello stato d'animo e delle intenzioni del reo: ed invero la sproporzione fra offesa e reazione sta a significare che la condotta criminosa ha avuto come fattore endogeno scatenante una causale non ricollegabile con nesso di causalità con la condotta della vittima, essendovi assoluta inconciliabilità tra istinto punitivo e reazione causata da uno stato d'ira.