Cass. civ. n. 10391 del 17 aprile 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Assunzione a termine per esigenze sostitutive - Adibizione alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente - Necessità - Esclusione - Correlazione causale tra l'attività del sostituto e quella del sostituito - Indispensabilità - Sostituzioni successive per scorrimento a catena - Legittimità - Limiti.


In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, nel regime di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive del prestatore assente può anche non essere destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore rimpiazzato, perché la sostituzione deve essere funzionale alle esigenze dell'impresa, con la conseguenza che l'imprenditore - nell'esercizio del proprio potere di organizzazione - ha la facoltà di disporre l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine assunto per ragioni sostitutive, attraverso gli spostamenti interni che ritenga più opportuni alla migliore performance aziendale e, quindi, anche attraverso un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, ferma, però, la necessità della correlazione tra assenza ed assunzione a termine, dovendo la seconda essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'impresa per effetto della prima.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 20647 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST.

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