Cass. civ. n. 1041 del 16 gennaio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Giudicato - Interpretazione da parte del giudice di legittimità - Trascrizione sentenza - Necessità - Omissione - Inammissibilità - Fattispecie.


In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 16227 del 2014

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 366
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST.
Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST.
Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST.

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