Cass. civ. n. 4111 del 28 aprile 1994
Testo massima n. 1
La responsabilità dell'unico azionista per le obbligazioni sociali prevista dall'art. 2362 c.c. — che integra un'eccezionale deroga al principio della responsabilità esclusiva della società di capitali per le obbligazioni sociali, nell'ipotesi di mancanza della pluralità dei soci — sussiste sia nell'ipotesi che l'unico azionista sia una persona fisica sia in quella che socio unico sia una persona giuridica (nella specie, un'altra società per azioni). Tale principio ha trovato conferma nel nuovo testo dell'art. .2497, secondo comma, c.c. — introdotto con l'art. 7 del D.L. n. 88 del 1993, in attuazione della tredicesima direttiva CEE sul diritto delle società, relativa alle Srl con unico socio (dir. n. 89/667 CEE) — che, al punto «a», ha previsto che unico socio illimitatamente responsabile possa essere una persona giuridica.