Cass. civ. n. 105 del 04 gennaio 2023
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Procedimento di rettificazione - Vizio di extrapetizione o di omessa pronuncia - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicazione - Fondamento.
In tema di acque, allorché nel procedimento per rettificazione delle sentenze pronunciate dai TRAP e dal TSAP, ex art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (T.U. acque), si contesti l'extrapetizione o l'omessa pronuncia su una domanda, o su un suo capo, o la presenza di disposizioni contraddittorie ex art. 517, nn. 4, 5, 6 e 7, c.p.c. del 1865, in assenza di diversa disposizione espressa sul termine di decadenza per la proposizione di detto rimedio davanti allo stesso giudice che ha emesso la decisione, opera la norma generale e di chiusura contenuta nell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, che contiene un rinvio, formale o mobile, alle norme di cui al c.p.c., con conseguente applicazione del termine lungo (semestrale) di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., nel dovuto bilanciamento tra l'interesse della parte ad avvalersi del rimedio impugnatorio specifico e l'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo ed alla certezza del diritto, attraverso la formazione dell'autorità di cosa giudicata da parte della statuizione giudiziale adottata dal giudice competente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208
Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 517 lett. 4
Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 517 lett. 5
Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 517 lett. 6
Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 517 lett. 7
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.