Cass. civ. n. 1055 del 10 gennaio 2024
Testo massima n. 1
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Mobilità territoriale del personale docente - Rimessione alla contrattazione collettiva della regolazione delle modalità per l'attribuzione dei posti - Sussistenza - Scelte operate dalla contrattazione collettiva - Sindacabilità - Condizioni.
In tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 462 com. 7
Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 470 com. 1
Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 470 com. 2
Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 108 CORTE COST.