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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14455 del 29 settembre 2003

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14455 del 29 settembre 2003

Testo massima n. 1

Il potere di natura discrezionale conferito dal secondo comma dell’art. 182 c.p.c. al giudice di merito di assegnare nella fase istruttoria un termine per le regolarizzazione della costituzione della parte, non può comunque essere esercitato in fase d’impugnazione, giacché — essendosi verificata la decadenza connessa alla proposizione nel termine di legge del gravame — la regolarizzazione non è ammissibile.

Testo massima n. 2

In tema di rappresentanza sostanziale delle persone giuridiche, vige il principio secondo cui la legittimazione processuale – relativamente alla quelità dichiarata – va d’ufficio accertata dal giudice con riferimento all’astratta idoneità della veste del soggetto che agisca in nome e per conto dell’ente ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale nel processo. Ad un tale riguardo, nelle società per azioni il potere di rappresentanza spetta agli amministratori i quali possono conferirlo, in base allo statuto o alle determinazioni dell’organo deliberativo, anche a soggetti che siano preposti a un settore con poteri di rappresentanza sostanziale o inseriti con carattere sistematico nella gestione sociale o in un suo ramo. [ La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha dichiarato inammissibile, per carenza di allegazione e di prova della rappresentanza sostanziale di coloro che avevano agito, il ricorso per cassazione proposto da una società per azioni in persona dei funzionari che, dichiarando di essere i suoi legali rappresentanti, avevano conferito la procura al difensore ].

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