Avvocato.it

Articolo 182 Codice di procedura civile — Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

Articolo 182 Codice di procedura civile — Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 26948/2017

L’art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall’art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, non ritenendo ravvisabile un’autorizzazione implicita da parte del giudice delegato nei provvedimenti allegati dalla curatela, non aveva assegnato il termine di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c.).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 13711/2014

L’art. 182 cod. proc. civ. non costituisce norma eccezionale ed è suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva ed applicazione analogica, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile nel caso in cui la parte abbia mancato di fornire la prova della “legitimatio ad causam”, sebbene la stessa sia stata prospettata in modo coerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 11898/2014

Ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), il giudice che rileva d’ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale Nel diverso caso, invece, in cui l’eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte e venga chiesto il doppio termine di cui all’art. 183 cod. proc. civ. (sempre nel testo applicabile “ratione temporis”), l’opportuna documentazione va prodotta entro i termini concessi dal giudice, pena l’invalidità della procura alle liti e dell’atto difensivo inerente. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nonostante la tempestiva eccezione di difetto di rappresentanza proposta dal convenuto, la società attrice aveva prodotto la documentazione al riguardo, peraltro inidonea, solo all’udienza di precisazione delle conclusioni ed il giudice di primo grado aveva illegittimamente concesso un ulteriore termine perentorio, successivo a quello già concesso ex art. 183 cod. proc. civ., scaduto il quale il mandato difensivo doveva considerarsi invalido).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 11359/2014

L’art. 182, primo comma, c.p.c., va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell’art. 83, comma terzo, c.p.c., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal gudice dell’appello, sicché solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito sia rimasto infruttuoso.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 22099/2013

La legittimazione “ad processum”, riguardando un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, è questione esaminabile anche d’ufficio, come dimostra la previsione dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite della formazione del giudicato, con la conseguenza che non rileva il momento processuale in cui sia fornita la relativa prova, non operando, ai relativi effetti, le ordinarie preclusioni istruttorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la tardività della prova della qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, offerta nella memoria di replica istruttoria di cui all’art. 184 c.p.c.).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 17301/2013

La mancata assegnazione di un termine per la eventuale sanatoria della procura ritenuta invalida non comporta violazione dell’art. 182 c.p.c. (nel testo, qui applicabile “ratione temporis”, anteriore alla modifica apportatagli dalla legge 17 giugno 2009, n. 69), se non in caso di diniego a fronte di una esplicita richiesta della parte, che ben può attivarsi per il rilascio di una nuova e valida procura laddove la questione del vizio di quella originaria sia stata oggetto dell’attività defensionale ed istruttoria.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 28337/2011

A norma dell’art. 182 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile alla fattispecie “ratione temporis”, il giudice è tenuto – ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore – a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura “ad litem” al difetto di rappresentanza processuale. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento disciplinare emesso da un Consiglio territoriale sul rilievo che il difensore era sfornito della procura speciale).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 26465/2011

Il nuovo testo dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. (introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma. (Principio affermato relativamente a fattispecie di nullità della procura alle liti, per difetto di certificazione, da parte del difensore, dell’autografia della firma del conferente, in giudizio instaurato in primo grado prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 9217/2010

L’art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall’art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Principio affermato relativamente a fattispecie di invalida costituzione in giudizio della persona incapace, inabilitata ed assistita dal curatore).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 22783/2006

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio ed in sede d’impugnazione, la legittimazione processuale delle parti, comporta che egli deve verificare soltanto se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell’ente abbia anche dichiarato di far ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale dell’ente stesso nel processo, non anche che il giudice sia tenuto a svolgere di sua inziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, avendo quest’ultimo l’onere di provarla solo in caso di contestazione della controparte. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un’agenzia territoriale per l’edilizia residenziale del Lazio, rilevando che la stessa aveva agito in persona del direttore generale, organo al quale l’art. 11 della legge reg. del Lazio 3 settembre 2002, n. 30 attribuisce il potere di promuovere e resistere alle liti).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 5515/2006

Essendo il giudice tenuto, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., a verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti, rientra nel suo potere rilevare di propria iniziativa, anche in sede impugnatoria, e salvo il limite dell’eventuale formazione del giudicato interno, il difetto di legittimazione attiva o passiva, siccome trattasi di profilo d’indagine che attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio. Tale verifica deve essere condotta, se non vi sono contestazioni al riguardo, sulla base degli atti processuali che siano stati acquisiti al processo, né l’organo giudicante è tenuto a svolgere con proprio impulso alcun’altra indagine, tanto meno a sollecitare le parti alla produzione di documenti idonei a suffragare la qualità spesa in giudizio, a meno che non lo ritenga opportuno, atteso che il secondo comma del citato art. 182 affida all’organo giudicante la mera facoltà di colmare — mediante l’invito alle parti a mettere in regola atti o documenti che riconosce difettosi, come pure attraverso l’assegnazione di un termine per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni — le lacune delle stesse parti, rimettendone l’esercizio al suo prudente apprezzamento. A tal fine, devesi escludere che le parti siano specularmente titolari di posizioni soggettive tutelabili con mezzo di riesame, sia per censurare l’esercizio di tale facoltà, sia per sollecitarne l’attivazione in caso di omesso espletamento, ancorché il giudice non ne dia conto in motivazione, e tale omesso espletamento resta, pertanto, insindacabile nel merito, ed a maggior ragione incensurabile in sede di legittimità.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 5175/2005

La ratifica dell’atto del falsus procurator con efficacia retroattiva (art. 1399, c.c.) non opera nel campo processuale e, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall’art. 125 c.p.c., non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute; pertanto, qualora per una persona giuridica abbia agito un soggetto privo di poteri rappresentativi, la sanatoria conseguente dalla spontanea costituzione in giudizio del soggetto munito di rappresentanza processuale ha efficacia ex nunc ai sensi dell’art. 182, c.p.c., e non sana le decadenze maturate, nè impedisce l’eventuale formarsi del giudicato (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello per difetto di rappresentanza, in quanto la ratifica posta in essere con la proposizione del ricorso per cassazione da parte del soggetto legittimato non aveva impedito il formarsi del giudicato, appunto perchè priva di efficacia retroattiva).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 14455/2003

Il potere di natura discrezionale conferito dal secondo comma dell’art. 182 c.p.c. al giudice di merito di assegnare nella fase istruttoria un termine per le regolarizzazione della costituzione della parte, non può comunque essere esercitato in fase d’impugnazione, giacché — essendosi verificata la decadenza connessa alla proposizione nel termine di legge del gravame — la regolarizzazione non è ammissibile.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 13688/2001

A norma dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., nella previsione del “possibile recupero anche di atti affetti da difetto di rappresentanza”, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza in giudizio o per il rilascio della necessaria procura o autorizzazione, salvo che si sia avverata una decadenza; in applicazione di tale principio, ed al fine di evitare di porre nel nulla lo strumento di recupero posto dal citato art. 182 c.p.c, l’originario difetto di idoneo mandato ai sensi dell’art. 77 c.p.c. ben può essere emendato per iniziativa del soggetto legittimato, ancorché non ci sia stata cioè assegnazione di termine all’uopo da parte del giudice e prescindendo dall’apprezzamento di questi circa la possibilità dell’eventuale sanatoria del difetto della rappresentanza processuale, con la conseguenza che la tempestiva convalida e ratifica del ricorso in appello e del mandato al difensore effettuata autonomamente dalla parte all’udienza, nel giudizio di appello, impedisce il verificarsi della decadenza dall’impugnazione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2435/1996

Il principio, consacrato dall’art. 182 c.p.c., secondo cui al difetto di legittimazione processuale può ovviarsi in ogni stato e grado del processo, non può trovare applicazione ove si sia già verificata una decadenza; quando, cioè il giudice di merito abbia già rilevato l’irregolarità della posizione processuale della parte, e quindi del contraddittorio, e ne abbia tempestivamente contrastato la relativa eccezione, prima dell’apprezzamento di essa da parte del giudice, deve ritenersi irrimediabilmente decaduta dalla facoltà di regolarizzare il contraddittorio in una fase successiva.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 8621/1995

Qualora non sia stata prodotta da parte dell’appellato fallimento l’autorizzazione del giudice delegato al curatore a stare in giudizio, la possibilità di sanare il difetto di capacità processuale mediante la successiva produzione dell’autorizzazione è preclusa quando il giudice di appello abbia rilevato il difetto di autorizzazione, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., dichiarando la contumacia del fallimento. In sede di legittimità non è consentito produrre documentazione attestante il tempestivo rilascio dell’autorizzazione da parte del giudice delegato, dati i limiti al deposito di documenti fissati dall’art. 372 c.p.c., né è sindacabile il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di rimettere gli atti all’istruttore per l’acquisizione dell’autorizzazione a stare in giudizio che non sia stata tempestivamente prodotta.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 7490/1995

In caso di omesso deposito della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, negli atti della parte, il giudice non può dichiarare l’invalidità della costituzione di questa senza aver prima provveduto — in adempimento del dovere impostogli dall’art. 182, primo comma, c.p.c. — a formulare l’invito a produrre il documento mancante. Tale invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell’appello, venendo la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, a sanare ex tunc la irregolarità della costituzione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 819/1995

La mancata produzione, da parte di un ente pubblico territoriale, della delibera di autorizzazione del suo rappresentante legale a stare in giudizio concreta di per sé un’ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade perciò nella previsione dell’art. 182, comma 2, c.p.c. (e non anche in quella del comma 1 del medesimo articolo, concernente soltanto le irregolarità della costituzione in giudizio intesa come specifico atto processuale), con la conseguenza che, se rilevata dal collegio al momento della decisione, comporta necessariamente la declaratoria dell’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, senza che il collegio stesso sia tenuto ad assegnare un termine per quanto tale regolarizzazione è prevista dal citato art. 182, comma 2, solo con riferimento alla fase istruttoria ed inoltre si ricollega ad un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità, nel quale inoltre resta preclusa la produzione di detto documento al fine di dimostrare la sussistenza dell’autorizzazione nella pregressa fase processuale, ormai definita con la declaratoria suddetta.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 7682/1992

La mancanza al momento della decisione in grado di appello dei documenti attestanti l’autorizzazione al sindaco a stare in giudizio per il comune, che abbia proposto l’impugnazione, impone al giudice del gravame di dichiararne l’inammissibilità, senza che il collegio sia tenuto ad assegnare un termine o a rimettere la causa in istruttoria — quando manchi un’istanza di parte — al fine di consentire l’acquisizione di quei documenti, in quanto tale regolarizzazione è contemplata dall’art. 182 c.p.c. solo con riferimento alla fase istruttoria ed in relazione ad un potere discrezionale del giudice, e senza che la produzione per la prima volta in sede di legittimità valga a sanare retroattivamente l’irregolarità del precedente giudizio di appello conclusosi con la declaratoria di inammissibilità. Tale principio manifestamente non pone il citato art. 182 c.p.c. in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione alla previsione di una facoltà, non di un obbligo del giudice di disporre la regolarizzazione del difetto di autorizzazione, vertendosi in tema di onere di una parte, alla cui inosservanza si correla il diritto dell’altra parte di chiedere l’applicazione della sanzione dell’inammissibilità del gravame.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 466/1982

La mancata produzione della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, provoca nullità della costituzione in giudizio soltanto nel caso in cui il giudice istruttore (e, nell’omissione di questi, il Collegio, ancorché in appello) abbia infruttuosamente invitato la parte a produrre il documento mancante.

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze