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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16376 del 20 agosto 2004

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16376 del 20 agosto 2004

Testo massima n. 1

La clausola di uno statuto di una società che prevede la firma congiunta degli amministratori è opponibile ai terzi, atteso che l’inopponibilità delle limitazioni dei poteri di rappresentanza, di cui al secondo comma dell’art. 2384 c.c. [ nel testo sostituito dal D.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127 e prima delle modifiche apportate dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 ], riguarda unicamente il contenuto della rappresentanza e non l’esistenza stessa del potere di rappresentanza, come si desume dalla duplice pubblicità [ iscrizione nel registro delle imprese e menzione nel bollettino ufficiale delle Spa e delle Srl ] cui viene sottoposta l’indicazione della titolarità [ congiunta o disgiunta ] della rappresentanza pluripersonale, in forza del combinato disposto degli artt. 2383 sesto comma e 2457 ter c.c., attuativi della facoltà concessa al legislatore nazionale dall’art. 9 n. 3 della direttiva comunitaria 9 marzo 1968 n.151, che consente agli stati membri di rendere opponibili ai terzi simili disposizioni statutarie alla condizione che siano rispettati gli adempimenti di pubblicità previsti dalla direttiva stessa.

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