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Art. 2384 — Poteri di rappresentanza

Art. 2384 — Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi [ 19, 2193, 2207 ], anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17761/2016

Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all’oggetto sociale, e della conseguente efficacia dello stesso ai sensi dell’art. 2384 c.c., il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell’ente. Non sono invece sufficienti, al predetto fine, né il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere (la cui elencazione non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, funzionali all’esercizio di una determinata attività, né assicurando l’espressa previsione statutaria di un atto tipico che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività), né il criterio della conformità dell’atto all’interesse della società (in quanto l’oggetto sociale costituisce, ai sensi dell’art. 2384 c.c., un limite al potere rappresentativo degli amministratori, i quali non possono perseguire l’interesse della società operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta del settore in cui rischiare il capitale fatta dai soci nell’atto costitutivo).

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Cass. civ. n. 5152/2010

In tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle società di capitali, non trova applicazione la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista con riguardo ai beni degli incapaci dagli artt. 320, 374 e 394 c.c., dovendosi invece fare riferimento agli atti che rientrano nell’oggetto sociale – qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica – pur se eccedano i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, rientrano nella competenza dell’amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società, mentre eccedono i suoi poteri quelli di disposizione o alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell’ente e perciò esorbitanti (e contrastanti con) l’oggetto sociale. (In applicazione di tale principio, e con riferimento ad una fattispecie anteriore al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell’interpretare una clausola statutaria che limitava i poteri degli amministratorí al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, aveva ritenuto che essa si riferisse esclusivamente agli atti estranei all’oggetto sociale, in quanto essa sarebbe risultata priva di senso logico e giuridico ove riferita agli atti ricompresi nell’oggetto sociale, che coincidono già con tutti quelli che l’amministratore ha il potere di compiere quali atti di ordinaria amministrazione).

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Cass. civ. n. 18574/2007

Lo speciale regime ex art. 2384 c.c., di inopponibilità delle limitazioni del potere rappresentativo degli amministratori di una società per azioni ai terzi che non versino in situazione di dolo, per aver intenzionalmente stipulato un atto con il rappresentante sfornito di poteri in danno della società, trova applicazione in ogni caso in cui tale potere sussiste sia perché previsto dall’atto costitutivo o dalla delibera di nomina, sia perché derivante dalla stessa carica di amministratore. L’inciso «anche se pubblicate», enunciato nel secondo comma della menzionata disposizione codicistica, elimina in radice la possibilità che eventuali limitazioni del potere rappresentativo possano essere opposte al terzo contraente, allorché siano state adempiute le formalità ex lege per la pubblicazione degli atti societari. Conseguentemente, in coerenza con la ratio del menzionato art. 2384 c.c., ai fini dell’applicazione del principio enunciato non vi è ragione di distinguere le limitazioni contenute nell’atto costitutivo e nello statuto, da quelle risultanti in atti sociali, per i quali è prevista, dall’art. 29 della legge n. 266 del 1997, la pubblicazione mediante iscrizione o deposito nel registro delle imprese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, con motivazione immune da censure, aveva escluso nella condotta del lavoratore, all’atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione della controversia insorta con il datore di lavoro, la consapevolezza della carenza del potere rappresentativo del Presidente della società, di cui era dipendente, stipulando la conciliazione con un rappresentante sfornito di poteri, atteso il conflitto ingeneratosi, al cospetto della Commissione di conciliazione, tra le personalità che rivendicavano la legittimazione alla trattazione della vertenza di in nome della società, e al compimento dei relativi atti, sì da ingenerare il convincimento, sia pur erroneo, della piena titolarità dei poteri rappresentativi della persona conosciuta in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione ed esponente di massimo livello della società e, nell’ottica semplice del lavoratore, gerarchicamente sovraordinata ad un consigliere delegato per gli affari del personale, si da assorbirne le competenze).

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Cass. civ. n. 18191/2007

In tema di rappresentanza, l’applicabilità del principio dell’apparenza del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere, non potendosi in ogni caso invocare in via analogica il diverso principio ricavabile dall’art. 2384 c.c., dettato per le società. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello la quale aveva escluso che una società assicuratrice avesse indotto nel terzo alcun affidamento in ordine al potere rappresentativo dei coagenti per la stipula di contratti di assicurazione nel ramo vita, essendo stata data idonea pubblicità con trascrizione alla procura, che escludeva la facoltà di concludere proprio tali contratti e che comunque sottopone va i contratti autorizzati all’impiego di formulari a stampa predisposti, salvo deroghe da consentire dalla direzione della compagnia).

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Cass. civ. n. 26325/2006

In tema di società di capitali, poiché l’inefficacia dell’atto estraneo all’oggetto sociale è prevista quale conseguenza del regime della rappresentanza, ove il rappresentato previamente o successivamente, con la ratifica faccia proprio l’atto del rappresentante, non sussiste lesione dell’interesse tutelato e non si pone il problema dell’inefficacia dell’atto nei confronti del terzo. Ciò implica, peraltro, che vi sia una delibera dell’assemblea fornita dei necessari poteri, mentre deve escludersi che una delibera dell’organo gestorio, ancorché assunta in forma collegiale, possa incidere sui limiti dei poteri rappresentativi dell’amministratore.

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Cass. civ. n. 17678/2004

In tema di società di capitali, l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un’ipotesi di nullità dell’atto, ma, al piú, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi; e posto che è rimesso alla società, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell’atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere ex tunc quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell’amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneità dell’atto compiuto dall’amministratore rispetto all’oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell’adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla società, posto che tale .delibera impegna la società medesima alla condotta di essa esecutiva e ad essa conforme posta in essere dall’organo di gestione, idonea o meno che sia rispetto al perseguimento dell’oggetto sociale.

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Cass. civ. n. 16376/2004

La clausola di uno statuto di una società che prevede la firma congiunta degli amministratori è opponibile ai terzi, atteso che l’inopponibilità delle limitazioni dei poteri di rappresentanza, di cui al secondo comma dell’art. 2384 c.c. (nel testo sostituito dal D.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127 e prima delle modifiche apportate dalla legge 24 novembre 2000, n. 340), riguarda unicamente il contenuto della rappresentanza e non l’esistenza stessa del potere di rappresentanza, come si desume dalla duplice pubblicità (iscrizione nel registro delle imprese e menzione nel bollettino ufficiale delle Spa e delle Srl) cui viene sottoposta l’indicazione della titolarità (congiunta o disgiunta) della rappresentanza pluripersonale, in forza del combinato disposto degli artt. 2383 sesto comma e 2457 ter c.c., attuativi della facoltà concessa al legislatore nazionale dall’art. 9 n. 3 della direttiva comunitaria 9 marzo 1968 n.151, che consente agli stati membri di rendere opponibili ai terzi simili disposizioni statutarie alla condizione che siano rispettati gli adempimenti di pubblicità previsti dalla direttiva stessa.

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Cass. civ. n. 14455/2003

In tema di rappresentanza sostanziale delle persone giuridiche, vige il principio secondo cui la legittimazione processuale – relativamente alla quelità dichiarata – va d’ufficio accertata dal giudice con riferimento all’astratta idoneità della veste del soggetto che agisca in nome e per conto dell’ente ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale nel processo. Ad un tale riguardo, nelle società per azioni il potere di rappresentanza spetta agli amministratori i quali possono conferirlo, in base allo statuto o alle determinazioni dell’organo deliberativo, anche a soggetti che siano preposti a un settore con poteri di rappresentanza sostanziale o inseriti con carattere sistematico nella gestione sociale o in un suo ramo. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha dichiarato inammissibile, per carenza di allegazione e di prova della rappresentanza sostanziale di coloro che avevano agito, il ricorso per cassazione proposto da una società per azioni in persona dei funzionari che, dichiarando di essere i suoi legali rappresentanti, avevano conferito la procura al difensore).

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Cass. civ. n. 16416/2002

Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all’oggetto sociale, e della conseguente efficacia dello stesso ai sensi dell’art. 2384 c.c., il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell’ente. Non sono invece sufficienti, al predetto fine, nè il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere (in quanto, da un lato, la elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, che possono essere funzionali all’esercizio di una determinata attività, e, dall’altro, anche la espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività), nè il criterio della conformità dell’atto all’interesse della società (in quanto l’oggetto sociale costituisce, ai sensi dell’art. 2384 c.c., un limite al potere rappresentativo degli amministratori, i quali non possono perseguire l’interesse della società operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta del settore in cui rischiare il capitale fatta dai soci nell’atto costitutivo). (Nella fattispecie, relativa a un atto di costituzione di ipoteca a garanzia di debito di altra società collegata, la S.C. ha escluso che, agli effetti della inerenza dell’atto all’oggetto sociale, fossero sufficienti, da un lato, l’astratta previsione statutaria del compimento di “operazioni finanziarie” e, dall’altro, la conformità dell’operazione all’interesse della società).

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Cass. civ. n. 809/2002

Il terzo non può far valere le limitazioni dei poteri dell’organo rappresentativo della società di capitali, risultanti dallo statuto o dall’atto costitutivo, ovvero stabilite dal consiglio di amministrazione, perché, attesa la natura del rapporto (organico) che lega il soggetto che impersona l’organo alla società, queste limitazioni hanno solo riflessi interni e non pregiudicano la validità degli atti compiuti dal rappresentante della società, alla stregua del disposto degli artt. 2384 e 2384 bis del codice civile, secondo i quali l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti non è opponibile ai terzi in buon fede e le limitazioni al potere di rappresentanza risultanti dall’atto costitutivo o dallo statuto sono opponibili solo quando sia provato che il terzo ha agito intenzionalmente in danno della società.

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Cass. civ. n. 8159/2000

In tema di «gruppi» di società collegate tra loro in senso economico e dirigenziale (ma non anche sotto il profilo giuridico), la validità di atti (nella specie, fideiussione) compiuti dall’organo amministrativo di una di esse in favore di altra ad essa collegata è condizionata all’esistenza di un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in capo alla società agente, non potendosi, per converso, predicare la legittimità di atti che, favorendo le società collegate, non rivestano alcun interesse, fuoriescano completamente dall’oggetto sociale, o addirittura pregiudichino la società operante. (Nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che aveva sancito la validità di una fideiussione concessa da una società a responsabilità limitata in favore di società ad essa collegata, rinvenendo, nell’atto fideiussorio, gli estremi dell’interesse giuridicamente apprezzabile e della congruenza con gli scopi sociali della concedente).

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Cass. civ. n. 7180/2000

Ai fini dell’opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, il requisito dell’avere «intenzionalmente agito a danno della società» previsto dall’art. 2384 c.c. non solo non esclude, ma anzi presuppone quello della conoscenza, del terzo, del superamento, da parte dell’amministratore, dei limiti posti ai suoi poteri di rappresentanza. Le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali risultanti dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicati, non sono opponibili ai terzi di buona fede, senza eccezione per quelle limitazioni derivanti da «conflitti interni», ossia dal difetto, inefficacia o invalidità della pregressa deliberazione di altro organo a tanto preposto, quando il potere degli amministratori sia subordinato all’avvenuto esercizio del potere deliberativo da parte di detto organo.

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Cass. civ. n. 6013/2000

Qualora lo statuto di una società per azioni attribuisca il potere di rappresentare la società in giudizio al presidente e ai consiglieri delegati e non anche al consiglio di amministrazione deve considerarsi invalida la delibera del consiglio di amministrazione attributiva del suddetto potere a persona diversa dal presidente o da un consigliere delegato, non essendo il consiglio titolare di tale potere.

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Cass. civ. n. 1817/2000

In tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall’oggetto sociale, l’introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt; 2384 e 2384 bis c.c. che, a differenza di quanto dispone, per le società di persone, l’art. 2298 c.c., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate; siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società possa essere opposta ai terzi in buona fede non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle società di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di «irraggiamento» sull’intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell’affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall’oggetto sociale, da intendere con molta larghezza. E dunque necessario che il giudice di merito verifichi, caso per caso, tutti gli aspetti della vicenda, allo scopo di accertare in concreto se il comportamento tenuto da colui che agiva in nome e per conto della società potesse avere o meno ingenerato nella controparte, considerate le modalità di svolgimento del rapporto, il ragionevole convincimento della sussistenza dei poteri di rappresentanza. (Nella specie, una parte aveva stipulato con una s.n.c. esercente impresa edilizia un preliminare di compravendita, sottoscritto da uno solo dei soci della società stessa, benché lo statuto di quest’ultima prevedesse che per l’acquisto o la vendita d’immobili era necessaria la firma congiunta dei due soci. La sentenza di merito aveva affermato l’irrilevanza della trasmissione del possesso dell’immobile ai fini di configurare, in favore del promissario acquirente, l’affidamento incolpevole, attesa la possibilità di controllo dei poteri rappresentativi per il tramite degli strumenti legali di pubblicità; il giudice di merito aveva, altresì, impedito alla parte di dimostrare come tutti i contratti preliminari relativi ad altri appartamenti del medesimo edificio erano stati stipulati con identiche modalità dallo stesso socio, in nome e per conto della società, e come i medesimi contratti avevano avuto regolare esecuzione con l’intervento al rogito di trasferimento dell’altro socio, il quale non aveva sollevato alcuna eccezione. Alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza, rilevando che tali ultime circostanze erano meritevoli di approfondimento nel quadro della verifica del ragionevole affidamento del promissario acquirente).

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Cass. civ. n. 1325/2000

La regola di cui all’art. 2384 c.c. il quale (nel testo modificato dall’art. 5 del D.P.R. n. 1127 del 1969 introdotto in esecuzione della Direttiva CEE n. 151 del 1968 al fine di garantire ai terzi la sicurezza in ordine alla validità degli atti posti in essere dai rappresentanti delle società) prevede che le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali risultanti dall’atto costitutivo o dallo statuto non sono opponibili ai terzi di buona fede, anche se pubblicate trova applicazione anche in riferimento alle ipotesi di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione. (In applicazione dell’esposto principio la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in una fattispecie in cui i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione competevano al consiglio di amministrazione e la rappresentanza legale al presidente, aveva ritenuto inopponibile ai terzi di buona fede la mancanza dell’autorizzazione al presidente a stipulare una transazione contenente una clausola compromissoria).

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Cass. civ. n. 9710/1994

Quando l’attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio di amministrazione si verifica (a differenza del caso dell’amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell’ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio di amministrazione, mentre il secondo spetta al presidente o all’amministratore cui esso sia stato espressamente conferito. Pertanto, la delibera consiliare in cui si concreta la volontà dell’organo collegiale di compiere un atto rientrante nell’oggetto sociale non ha valore di proposta di contratto (art. 1326 c.c.), ma costituisce atto interno con effetto limitato ai soggetti legati dal rapporto sociale ed è solo necessario presupposto della manifestazione di volontà del soggetto investito del potere rappresentativo.

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Cass. civ. n. 2430/1994

La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile in relazione ai beni degli incapaci (artt. 320, 374 e 394 c.c.) non coincide con quella applicabile in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle società, i quali vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell’«oggetto sociale» – qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica – pur se eccedano i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, devono ritenersi rientranti nella competenza dell’amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società ed eccedenti i suoi poteri, invece, quelli di disposizione o di alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell’ente e, perciò esorbitanti (e contrastanti con) l’oggetto sociale. (Ribadendo tali principi, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, la quale ha ritenuto rientrante nell’oggetto sociale – e, pertanto, vincolante per una Sas anche se stipulato senza la firma congiunta degli amministratori, prevista dallo statuto per gli atti di straordinaria amministrazione – la conclusione di un contratto di leasing cosiddetto «di trasferimento», comportante, alla sua scadenza, la possibilità del passaggio in proprietà, alla società utilizzatrice, dei beni strumentali impiegati per l’attività di gestione del gabinetto odontoiatrico, esercitata dalla società medesima).

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