Cass. civ. n. 809 del 24 gennaio 2002

Testo massima n. 1


Il terzo non può far valere le limitazioni dei poteri dell'organo rappresentativo della società di capitali, risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, ovvero stabilite dal consiglio di amministrazione, perché, attesa la natura del rapporto (organico) che lega il soggetto che impersona l'organo alla società, queste limitazioni hanno solo riflessi interni e non pregiudicano la validità degli atti compiuti dal rappresentante della società, alla stregua del disposto degli artt. 2384 e 2384 bis del codice civile, secondo i quali l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti non è opponibile ai terzi in buon fede e le limitazioni al potere di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto sono opponibili solo quando sia provato che il terzo ha agito intenzionalmente in danno della società.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE