Cass. civ. n. 5422 del 7 maggio 1992

Testo massima n. 1


Ai fini della regolarità della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale di una società (art. 2404, terzo comma, c.c.) non è richiesta una duplice vidimazione , iniziale e finale, e pertanto la regolarità stessa non è esclusa da trascrizioni nel detto libro, di seguito alla vidimazione in esso contenuta , di processi verbali di riunioni del collegio redatti originariamente su fogli separati.

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