Art. 2404 – Codice civile – Riunioni e deliberazioni del collegio
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni [2405]. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 2350/2024
In tema di azioni di responsabilità verso l'organo sindacale, l'onere di allegazione e di prova si atteggia nel senso che spetta all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso; assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale.
Cass. civ. n. 5422/1992
Ai fini della regolarità della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale di una società (art. 2404, terzo comma, c.c.) non è richiesta una duplice vidimazione , iniziale e finale, e pertanto la regolarità stessa non è esclusa da trascrizioni nel detto libro, di seguito alla vidimazione in esso contenuta , di processi verbali di riunioni del collegio redatti originariamente su fogli separati.