Cass. civ. n. 10672 del 19 aprile 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Litisconsorzio necessario ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 ratione temporis vigente - Natura processuale - Ambito applicativo temporale.


In tema di appalto, il litisconsorzio necessario fra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo ratione temporis vigente, risultante dall'art. 4, comma 31, della l. n. 92 del 2012, è istituto di natura processuale, come tale soggetto al principio tempus regit actum, di guisa che, ai fini della sua applicazione, non rileva la data di conclusione dei contratti di appalto, bensì quella di instaurazione del giudizio.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 31

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