Cass. civ. n. 10760 del 22 aprile 2024
Testo massima n. 1
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Crediti tributari - Fallimento - Cartella di pagamento notificata al solo curatore - Opponibilità al fallito rientrato in "bonis" - Esclusione - Conseguenze - Prescrizione - Fattispecie.
In tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata annullando l'intimazione di pagamento opposta dal fallito tornato in bonis, in quanto fondata su cartelle notificate al curatore con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei tributi oggetto delle stesse).
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50