Cass. civ. n. 10769 del 22 aprile 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Esenzione di cui all'art. 10 d.lgs. n. 122 del 2005 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fattispecie.


L'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005, riguardante gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, introducendo una diversa ed innovativa disciplina rispetto a quella previgente, non può retroagire fino ad applicarsi a contratti stipulati e ad insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inapplicabile l'esenzione, trattandosi di contratto stipulato prima della sua entrata in vigore ed essendo irrilevante che avesse ad oggetto una costruzione non ancora ultimata).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 3237 del 2016

Normativa correlata

Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 10
Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

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