Cass. civ. n. 10773 del 21 aprile 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI Valutazione delle rimanenze ai fini del reddito d'impresa - Criterio del minor valore fra quello di mercato e il costo specifico - Applicabilità a beni diversi da quelli raggruppabili in categorie omogenee - Esclusione.


In tema di valutazione delle rimanenze in chiusura d'esercizio, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il criterio del minore fra il valore di mercato o di possibile realizzo ed il costo specifico (quale costo di acquisto o di produzione), di cui all'art. 92, comma 5, TUIR, non può essere applicato a beni diversi da quelli raggruppabili in categorie omogenee per natura e per valore ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, con particolare riguardo ai beni valorizzati a costi specifici.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10714 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2426
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 com. 1 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 com. 5 CORTE COST.

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