Cass. civ. n. 10773 del 22 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SANZIONI - OMESSA O RITARDATA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE Ritardato versamento - Regime anteriore alle modifiche dell'art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986 da parte del d.lgs. n. 158 del 2015 - Sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.


In tema di imposta di registro, l'art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 158 del 2015, non sanziona espressamente la tardività nella registrazione dell'atto, la quale, tuttavia, costituisce una violazione punibile con la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, disposizione, quest'ultima, avente portata generale.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 7608 del 2018

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 69
Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 18
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

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