Cass. civ. n. 10781 del 21 aprile 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Redditi d'impresa - Commercio di prodotti di lusso o di nicchia - Spese di pubblicità e spese di rappresentanza - Criterio discretivo - Obiettivi e finalità perseguiti.


In tema di redditi d'impresa, anche quando la società contribuente, nel commercio di prodotti di lusso o di nicchia, dispone di un'utenza di riferimento tendenzialmente ristretta, il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza è rappresentato dagli obiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali, per iscriversi alla prima categoria, devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un'attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, mentre rientrano tra le seconde i costi di iniziative imperniate sull'ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l'immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10440 del 2021

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE