Cass. civ. n. 10788 del 22 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Produzione in appello del processo verbale di contestazione - Ammissibilità - Condizioni - Termine ex art. 32, comma 1, del d.lgs. 546 del 1992.


In tema di contenzioso tributario, il processo verbale di contestazione è producibile dall'Amministrazione finanziaria, che non vi abbia provveduto prima, anche in grado di appello, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro il termine perentorio dell'art. 32, comma 1, del medesimo decreto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22776 del 2015

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 1 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE