Cass. civ. n. 1191 del 7 febbraio 1997

Testo massima n. 1


La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2552 c.c., che, in tema di associazione in partecipazione, prevede, di regola, che la gestione dell'impresa spetti all'associante, è derogabile, potendo il contratto affidare all'associato poteri di gestione sia interna che esterna, sempre che egli ripeta i propri poteri dall'associante.

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