Cass. civ. n. 10810 del 22 aprile 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo - Art. 43-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 - Omissione - Efficacia - Condizioni.
In tema di cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. e), n. 1, del d.P.R. n. 542 del 1999 e nel testo anteriore all'introduzione del comma 2-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la cessione senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 è efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, a condizione che la società cedente abbia già indicato nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 2 com. 3
Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.
DPR 14/10/1999 num. 542 art. 11 com. 1
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70
DM Finanze 30/09/1997 art. 2
Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 94 CORTE COST.