Cass. civ. n. 10815 del 22 aprile 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - ALTRI COMPONENTI NEGATIVI Redditi di impresa - Società di capitali - "Differenza da recesso" - Natura - Indeducibilità ex art. 109, comma 9, lett a) del Tuir - Società di persone - Differenze.
In tema di reddito di impresa, nelle società di capitali la c.d. differenza da recesso corrisposta al socio receduto, derivante dall'eventuale maggior valore economico della società al momento del recesso rispetto al valore contabile del patrimonio netto, costituisce una componente negativa e deve qualificarsi come una remunerazione, un'anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio, che, pertanto, rientra nella previsione di indeducibilità di cui all'art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir (come desumibile dall'espresso richiamo che tale norma opera all'art. 44 del Tuir e confermato dall'art. 47, comma 7, dello stesso Tuir), mentre nelle società di persone la predetta differenza ha natura di reddito di partecipazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 7 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2473 com. 4