Cass. civ. n. 10819 del 22 aprile 2024

Testo massima n. 1


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di respingimento - Mancata informazione in tema di protezione internazionale - Nullità - Decreto di trattenimento - Conseguenze - Fattispecie.


Allo straniero condotto nei punti di crisi, dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, deve essere in ogni caso assicurata un'adeguata informazione sulla procedura di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, dovendosi in mancanza ritenere nullo il decreto di respingimento del medesimo, con invalidità che si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato i decreti di convalida e di proroga del trattenimento, emessi dal giudice di merito sull'erroneo presupposto che, poiché lo straniero, al momento dello sbarco, aveva manifestato la volontà di trovare lavoro in Italia e non aveva chiesto asilo, poteva ritenersi sanata l'omessa informativa sulla procedura di protezione internazionale).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5926 del 2015

Normativa correlata

Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8
Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 1 com. 2
Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE

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