Cass. civ. n. 10824 del 22 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Cartella di pagamento emessa in base alla dichiarazione dei redditi - Emersione di omessi versamenti degli importi - Impugnazione - Possibilità di negare l'esposizione nella dichiarazione di dati sui quali si fonda la cartella - Ammissibilità - Onere della prova.


Nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente, il quale conserva la disponibilità della copia delle dichiarazioni presentate, anche tramite l'accesso ad appositi spazi di archiviazione riservati nei sistemi informatici dell'amministrazione, eccepire e dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa sul fondamento o della riferibilità ad altri della dichiarazione o delle vicende per le quali essa debba considerarsi tamquam non esset ovvero, non contestata la presentazione, di una divergenza delle basi di calcolo utilizzate in cartella rispetto a quelle risultanti dalle dichiarazioni o dalle ricevute degli eventuali versamenti effettuati.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18998 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

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