Cass. civ. n. 10826 del 24 aprile 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Contratto di apprendistato - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Piano formativo - Documento esterno al contratto - Esclusione - Ragioni.


Il contratto di apprendistato, per la cui stipula è richiesta la forma scritta "ad substantiam", deve necessariamente contenere il piano formativo individuale nel corpo dell'atto, senza possibilità di rinvio ad un documento esterno, in quanto l'elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l'acquisizione della qualifica.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2365 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 49 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1350

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