Cass. civ. n. 10837 del 22 aprile 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO Sentenza di condanna al risarcimento del danno emergente - Tassazione in misura proporzionale - Ragioni - Fattispecie.
La sentenza di condanna al risarcimento del danno emergente - che corrisponde all'immediata perdita economica causata al titolare del bene, in cui va compreso anche il valore economico della prestazione a cui il creditore aveva diritto e che non ha ottenuto in conseguenza dell'inadempimento - è assoggettata ad imposta di registro proporzionale, in quanto, per il disposto dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA, che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto non soggetto ad IVA l'importo spettante a titolo di risarcimento del danno emergente assoggettando, invece, ad imposta di registro proporzionale la sentenza del tribunale che, in accoglimento di una domanda di risoluzione contrattuale, aveva condannato la convenuta al risarcimento del danno da inadempimento).
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1 CORTE COST.