Cass. civ. n. 10846 del 24 aprile 2023
Testo massima n. 1
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE Individuazione disciplina sulla determinazione del “quantum” delle imposte iscrivibili a ruolo - Momento terminativo della formazione del ruolo - Rilevanza - Fondamento - Successiva notificazione della cartella di pagamento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile per la determinazione del "quantum" delle imposte da iscrivere a ruolo, viene in rilievo esclusivamente il momento terminativo del procedimento di formazione del ruolo stesso - che si perfeziona con la dichiarazione di esecutività - il quale soltanto costituisce titolo della pretesa nei confronti del contribuente, senza che alcuna rilevanza assuma la successiva e distinta attività di notifica della cartella, del tutto estranea alla venuta ad esistenza del titolo e finalizzata unicamente alla sua messa a conoscenza nei confronti del destinatario. (La S.C., enunciando il principio di diritto, ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto inapplicabile la riduzione dell'importo da iscrivere, da un mezzo a un terzo, prevista dall'art. 7 d.l. n. 70 del 2011, norma entrata in vigore dopo che il ruolo era stato reso esecutivo).
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 PENDENTE
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.
Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7
Legge 12/07/2011 num. 106 art. 1