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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6625 del 29 marzo 2005

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6625 del 29 marzo 2005

Testo massima n. 1

La dichiarazione di addebito della separazione personale dei coniugi può essere richiesta e adottata solo nell’ambito del giudizio di separazione, dovendosi escludere l’esperibilità, in tema di addebito, di domande successive a tale giudizio, poiché il capoverso dell’art. 151 c.c. espressamente attribuisce la cognizione della relativa domanda alla competenza esclusiva del giudice della separazione. Ne consegue che, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, come alla omologazione di separazione consensuale, le parti non possono chiedere, né per fatti sopravvenuti, né per fatti anteriori alla separazione, una pronuncia di addebito, a nulla rilevando, nel caso di separazione consensuale, nemmeno il carattere negoziale della stessa, e la conseguente applicabilità ad essa delle norme generali relative alla disciplina dei vizi della volontà — nei limiti in cui siano compatibili con la specificità di tale negozio di diritto familiare — implicando tale regime solo la possibilità di promuovere il relativo giudizio di annullamento.

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