Art. 158 – Codice civile – Separazione consensuale
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice [150; 711 c.p.c.].
[omissis]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21051/2024
Nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l'intero canone, il recesso di uno di essi (che non è subordinato al consenso dell'altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell'immobile.
Cass. civ. n. 11137/2024
In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.
Cass. civ. n. 7626/2024
La corrispondenza tra le persone del presidente e del relatore o del giudice monocratico con i firmatari, per esteso o mediante sigla, oppure telematicamente, del provvedimento giurisdizionale, essendo attestata con l'atto pubblico, costituito dalla pubblicazione del cancelliere, può essere contestata solo con la querela di falso.
Cass. civ. n. 7245/2024
In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. (Fattispecie relativa alla ricettazione di oltre milleduecento supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, in cui la Corte ha ritenuto il reato commesso in epoca prossima al suo accertamento in ragione della rapida obsolescenza commerciale di tal genere di prodotti e della scarsa convenienza economica a detenerli a lungo, prima della messa in vendita). (Conf.: n. 2865 del 1991,
Cass. civ. n. 6042/2024
In caso di decisione collegiale di appello, la stesura del provvedimento non è riferibile al solo relatore - nella specie giudice ausiliario - ma all'intero organo giudicante in forza della sottoscrizione del Presidente, che conferisce paternità collegiale alla decisione stessa.
Cass. civ. n. 4578/2024
In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore della cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c. (vizi della cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la condanna al risarcimento dei danni, subiti dal conduttore in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi a causa di vizi interessanti la copertura del capannone locato, sull'art. 2051 c.c.).
Cass. civ. n. 1795/2024
Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita a uno stesso illecito, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.
Cass. civ. n. 51735/2023
Ai fini dell'applicazione al reato continuato dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere effettuata non con riguardo al danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato.
Cass. civ. n. 38740/2023
Il delitto di uso di atto falso è istantaneo e non permanente, in quanto la sua consumazione si esaurisce con l'uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell'azione criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione avendo individuato il momento consumativo dello stesso nella pubblicazione del testamento olografo falso e ritenuto ininfluenti le successive condotte connesse allo "status" di erede).
Cass. civ. n. 36562/2023
Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., aveva qualificato come gratuita l'attribuzione patrimoniale con cui, nell'ambito dell'accordo per la separazione consensuale, il marito aveva ceduto alla moglie la propria quota indivisa di alcuni immobili cointestati, senza tener conto delle risultanze istruttorie comprovanti la provenienza dall'eredità paterna della donna delle somme utilizzate per l'edificazione degli stessi).
Cass. civ. n. 33966/2023
L'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità - va interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo; tuttavia, ove gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui derivano le propagazioni, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere tali modificazioni, così come è privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare.
Cass. civ. n. 19335/2023
In tema di delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano, la presenza del medesimo nel territorio dello Stato, la quale radica la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 9 cod. pen., è condizione che deve preesistere all'esercizio dell'azione penale e, una volta avverata, non viene meno per effetto dell'eventuale allontanamento, non potendo una condizione di procedibilità essere rimessa alla libera scelta dell'imputato.
Cass. civ. n. 15222/2023
In tema di condominio solo i condomini, titolari di diritti reali sulle unità immobiliari, hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell'assemblea; facoltà riconosciuta anche ai conduttori limitatamente alle ipotesi regolate dall'art. 10, comma 1, della l. n. 392 del 1978, potendo quest'ultimi, in caso di approvazione di una delibera che arreca pregiudizio, ovvero molestia, all'esercizio del loro diritto di godimento dell'immobile, avvalersi delle tutele di cui agli artt. 1585 e 1586 c.c.
Cass. civ. n. 10983/2023
In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Nella specie, con riferimento alla caduta dalla passerella del palco di un cine-teatro - occorsa, a causa di un improvviso "black-out" elettrico, a un tecnico incaricato di effettuare le riprese video di un evento culturale, mentre eseguiva un sopralluogo -, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al conduttore, sul presupposto che tanto il palco quanto l'impianto elettrico costituissero parti dell'immobile acquisite alla sua disponibilità).
Cass. civ. n. 5735/2023
La condotta del conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo - il quale rifiuti di traferirsi in altri locali per consentire l'esecuzione dei lavori idonei a neutralizzare un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi - può assumere rilievo nell'eziologia del danno ed essere ritenuta da sola sufficiente a provocarlo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., solo qualora il rifiuto sia ingiustificato ed il locatore possa ritenersi liberato dalla mora nell'adempimento dell'obbligazione di riparazione a seguito di formale intimazione ex art. 1207 c.c., accompagnata dalla proposta di un provvisorio trasferimento dell'attività in altro locale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur in presenza di un ritardo del locatore nel procedere alle riparazioni, aveva ritenuto determinante nella causazione del danno il rifiuto opposto dal conduttore al trasferimento provvisorio in altri locali, senza previamente verificare se l'offerta di tale trasferimento, avanzata dal locatore, avesse formato oggetto di apposita intimazione ex art. 1207 c.c. e fosse stata ingiustificatamente rifiutata).
Cass. civ. n. 1787/2023
In tema di violenza privata, quando la condotta che realizza il fatto tipico non esaurisce l'offesa, ma determina una permanente compressione del bene protetto, lo stato di consumazione perdura fino a quando si protrae la situazione antigiuridica realizzata, che l'agente ha il potere di rimuovere provocando la riespansione del bene compresso. (Nella fattispecie, relativa a imputato che, apponendo a un cancello catene, lucchetti e filo di ferro, aveva impedito l'esercizio di una servitù di passaggio, la Corte ha affermato che, pur trattandosi di reato istantaneo, i termini di prescrizione non decorrevano dalla data di realizzazione del fatto tipico, ma da quella fino a cui si era protratta la situazione antigiuridica).
Cass. civ. n. 24687/2022
La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l'assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell'accordo di separazione non può essere oggetto di azione di simulazione assoluta, il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, può essere aggredito dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione assoluta.
Cass. civ. n. 28649/2020
In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia; ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 cod. proc. civ. in relazione all'art. 158, primo comma, cod. civ., in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale.
Cass. civ. n. 25861/2014
La pendenza di una lite sulla validità dell'accordo giustificativo della separazione consensuale tra coniugi pregiudica, in senso tecnico giuridico, l'esito del giudizio, contemporaneamente pendente, di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, e ne comporta la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., perché l'eventuale annullamento di quell'accordo determinerebbe il venir meno, con effetto "ex tunc", di un presupposto indispensabile della pronuncia di divorzio. (Regola sospensione)
Cass. civ. n. 18066/2014
In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori.
Cass. civ. n. 6297/2014
La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni di natura economica, imposte al coniuge in sede di separazione consensuale (nella specie relative al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario), va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale.
Cass. civ. n. 9174/2008
In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia; ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 c.p.c. in relazione all'art. 158, primo comma, c.c., in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un accordo, avente ad oggetto la rinuncia alla comproprietà immobiliare da parte di un coniuge a favore dell'altro, ritenuto parte di un progetto di separazione consensuale non andato a buon fine, essendo intervenuta tra i coniugi separazione giudiziale con addebito).
Cass. civ. n. 20290/2005
Le pattuizioni intervenute tra i coniugi anteriormente o contemporaneamente al decreto di omologazione della separazione consensuale, e non trasfuse nell'accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest'ultimo, in posizione di «non interferenza» — perché riguardano un aspetto che non è disciplinato nell'accordo formale e che è sicuramente compatibile con esso, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, ovvero perché hanno un carattere meramente specificativo — oppure in posizione di conclamata e incontestabile maggiore o uguale rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo di cui all'art. 158 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che aveva escluso l'invalidità dell'accordo intervenuto tra i coniugi per l'alienazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito ed assegnata alla moglie, e per la ripartizione del ricavato tra loro, in quanto la perdita dell'abitazione da parte del coniuge assegnatario era giustificata dall'intenzione di quest'ultimo di trasferirsi in un'altra città, ed era comunque compensata dal beneficio economico derivante dall'attribuzione di parte del corrispettivo, che avrebbe consentito alla moglie di far fronte più largamente alle proprie esigenze ed a quelle della figlia a lei affidata).
Cass. civ. n. 6625/2005
La dichiarazione di addebito della separazione personale dei coniugi può essere richiesta e adottata solo nell'ambito del giudizio di separazione, dovendosi escludere l'esperibilità, in tema di addebito, di domande successive a tale giudizio, poiché il capoverso dell'art. 151 c.c. espressamente attribuisce la cognizione della relativa domanda alla competenza esclusiva del giudice della separazione. Ne consegue che, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, come alla omologazione di separazione consensuale, le parti non possono chiedere, né per fatti sopravvenuti, né per fatti anteriori alla separazione, una pronuncia di addebito, a nulla rilevando, nel caso di separazione consensuale, nemmeno il carattere negoziale della stessa, e la conseguente applicabilità ad essa delle norme generali relative alla disciplina dei vizi della volontà - nei limiti in cui siano compatibili con la specificità di tale negozio di diritto familiare - implicando tale regime solo la possibilità di promuovere il relativo giudizio di annullamento.
Cass. civ. n. 5741/2004
Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della «donazione», e — tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. — rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di «separazione consensuale» (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo — in quanto tale — da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di «donazione» vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto — quello della separazione personale — caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua «tipicità» propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della «gratuità» in ragione dell'eventuale ricorrenza — o meno — nel concreto, dei connotati di una sistemazione «solutorio-compensativa» più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale.
Cass. civ. n. 4306/1997
Sono pienamente valide le clausole dell'accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi.
Cass. civ. n. 9393/1994
Le clausole della separazione consensuale omologata in tema di mantenimento, nel loro contenuto originario od in quello ridefinito in esito alla procedura di cui agli artt. 710 e 711 c.p.c., hanno, ai sensi dell'art. 158 c.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 18 febbraio 1988), natura di titolo giudiziale, anche ai fini dell'iscrizione d'ipoteca a norma dell'art. 2818 c.c., al pari delle statuizioni in proposito incluse nella sentenza di separazione. Ne discende che l'avente diritto a detto mantenimento non è abilitato, per difetto di interesse, a reclamare, con il rito ordinario o con quello monitorio, una decisione di condanna all'adempimento, la quale si tradurrebbe nella reiterazione di un titolo di cui già gode.
Cass. civ. n. 4647/1994
Anche nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi è ammissibile il ricorso alla transazione per porre fine o per prevenire l'insorgenza di una lite tra le parti, sia pure nel rispetto della indisponibilità di talune posizioni soggettive, ed è configurabile la distinzione tra contratto di transazione novativo e non novativo, realizzandosi il primo tutte le volte che le parti diano luogo ad un regolamento d'interessi incompatibile con quello preesistente, in forza di una previsione contrattuale di fatti o di presupposti di fatto estranei al rapporto originario (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto novativa e, quindi, non suscettibile di risoluzione per inadempimento, a norma dell'art. 1976 c.c., la transazione con la quale il marito si obbligava espressamente, in vista della separazione consensuale, a far conseguire alla moglie la proprietà di un appartamento in costruzione, allo scopo di eliminare una situazione conflittuale tra le parti).
Cass. civ. n. 2270/1993
In tema di separazione consensuale, le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all'omologazione, trovando fondamento nell'art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dall'art. 710 c.p.c., quando non varchino il limite di derogabilità consentito dall'art. 160 c.c.; per contro, alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell'accordo omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all'interesse protetto dalla norma (ad esempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall'accordo omologato e sicuramente compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano clausole meramente specificative dell'accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all'art. 158 c.c.
Cass. civ. n. 2788/1991
L'accordo con il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può anche riguardare rapporti non immediatamente riferibili, né collegati in relazione causale al regime di separazione o ai diritti ed agli obblighi del perdurante matrimonio (cosiddette convenzioni familiari caratterizzate da un sostanziale parallelismo di volontà ed interessi) e pertanto può anche consistere in una transazione, ove ne rispecchi i requisiti di forma e di sostanza, sempre che non comporti una lesione di diritti inderogabili.
Cass. civ. n. 1208/1985
In tema di separazione consensuale dei coniugi, l'art. 158 (nuovo testo) c.c., prevedendo il rifiuto dell'omologazione per il caso di accordi sul mantenimento dei figli in contrasto con gli interessi dei medesimi, conferisce al giudice il potere - dovere di controllare i suddetti accordi anche nel merito, e non solo cioè in relazione all'eventuale contrasto con inderogabili principi di ordine pubblico. Ciò comporta che i patti, con cui i coniugi definiscano nel suo complesso il mantenimento del nucleo familiare, includente figli minori, e non si limitino quindi a regolamentare i rapporti patrimoniali fra loro, restano inefficaci qualora vengano sottratti al vaglio dell'omologazione, sia perché non compresi fra le clausole della separazione, sia perché concordati in un momento successivo alla sua omologazione.
Cass. civ. n. 3940/1984
Poiché ciascuno dei coniugi ha il diritto di condizionare il proprio consenso alla separazione personale ad un soddisfacente assetto dei propri interessi economici, sempre che in tal modo non si realizzi una lesione di diritti inderogabili, è valido un contratto preliminare con il quale uno dei coniugi, in vista di una futura separazione consensuale, promette di trasferire all'altro la proprietà di un immobile, anche se tale sistemazione dei rapporti patrimoniali avviene al di fuori di qualsiasi controllo da parte del giudice che provvede all'omologazione della separazione, purché tale attribuzione non sia lesiva delle norme relative al mantenimento ed agli alimenti e ciò a prescindere dalle condizioni economiche del coniuge beneficiario, una volta che il diritto al mantenimento di quest'ultimo sia stato così riconosciuto dal coniuge obbligato.
Cass. civ. n. 3323/1982
I fatti antecedenti alla separazione consensuale possono essere invocati da un coniuge, al fine di conseguire un mutamento del titolo della separazione con pronuncia di addebitabilità a carico dell'altro coniuge, solo quando deduca e dimostri di averli conosciuti dopo detta separazione consensuale.