Cass. civ. n. 10855 del 22 aprile 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Fatturazione di operazioni inesistenti - Art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Obbligo di versamento dell'imposta da parte dell'emittente la fattura - Preclusione per il destinatario della stessa dell'esercizio del diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta - Fondamento.
In tema di I.V.A., l'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare in esse indicato, va interpretato nel senso che, anche in considerazione della rilevanza penale di tale condotta, il corrispondente tributo viene considerato "fuori conto" e la relativa obbligazione "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, senza che possa operare il meccanismo di compensazione, tra I.V.A. "a valle" ed I.V.A. "a monte", che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 del d.P.R. citato, il cui diritto è ulteriormente subordinato, all'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7