Cass. civ. n. 10863 del 24 aprile 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA' Assegno di maternità - Cittadina extracomunitaria - Convivente “more uxorio” con il padre italiano della prole - Diritto alla prestazione - Esclusione - Ragioni.


In tema di assegno di maternità ex art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo "ratione temporis" vigente, la madre extracomunitaria, convivente "more uxorio" col cittadino italiano padre del figlio minore, non ha diritto alla prestazione, non rientrando nella nozione di familiare di cittadino comunitario delineata dall'art. 2, comma 1, lettera b), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 30 del 2007, che richiede per la percezione dell'emolumento un'unione registrata secondo la legislazione degli Stati membri, equiparata al matrimonio alle condizioni previste dallo Stato ospitante.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32606 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 74 CORTE COST.
Legge 23/12/2021 num. 238 art. 3 com. 3 lett. A CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 2

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE