Cass. pen. n. 10864 del 01 febbraio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale pandemica - Procedimento cartolare in appello - Conclusioni scritte del procuratore generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. - Conseguenze - Indicazione.
Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.