Cass. civ. n. 10875 del 24 aprile 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) "Ius superveniens" ex art. 53, comma 8 bis, TUA - Attività di “grossista” - Criterio della fatturazione e non dell'immissione in consumo - "Abolitio criminis" - Esclusione - Incidenza sulla sola esigibilità dell'accisa - Permanenza degli obblighi di dichiarazione e versamento - "Favor rei" - Esclusione - Ragioni.


In tema di accise sull'energia elettrica, la modifica dell'art. 53 TUA (con l'inserimento del comma 8 bis da parte del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012) e, quindi, l'adozione, per i grossisti, del criterio della fatturazione, anziché di quello previgente dell'immissione in consumo, non ha comportato alcuna "abolitio criminis", essendosi limitata a modellare diversamente il momento dell'esigibilità dell'accisa, lasciando dunque inalterati sia gli obblighi di corretta e veritiera dichiarazione annuale che quelli di versamento mensile; lo "ius superveniens", pertanto, non ha determinato i presupposti per l'applicabilità del principio del "favor rei", ma ha realizzato un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, che non ha alterato il disvalore della condotta e la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, poiché non è stata abrogata l'omessa o incompleta presentazione della dichiarazione annuale, ma è stato solo modificato il contenuto della dichiarazione stessa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10684 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 9 com. 2
Legge 26/04/2012 num. 44 art. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53 com. 8
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 59 com. 1 lett. C

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