Cass. civ. n. 8034 del 13 giugno 2000
Testo massima n. 1
Il concetto di ditta, volto a designare, genericamente ed unitariamente, il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa, non ha - salvo che essa venga usata anche come marchio - una diretta attinenza con i prodotti fabbricati o venduti o con i servizi prestati, e si distingue, pertanto, sia dal marchio in generale, sia dal cosiddetto «marchio di servizio» (introdotto in Italia dall'art. 3 della L. n. 1178 del 1959), destinato a contraddistinguere una specifica attività o branca di attività tra quelle esercitate dall'impresa (e dotato di un campo di produzione limitato a tale attività in sé considerata, mentre la ditta è sempre riferibile ad un «complesso» di attività), sia dall'insegna, che non identifica né il prodotto, né l'attività o branca di attività, bensì un bene aziendale presso il quale o mediante il quale un prodotto viene posto in commercio. Ne consegue la facoltà, per l'imprenditore, di disporre di più ditte, e la possibilità, per il medesimo (qualora produca beni o servizi differenziati, destinando ad essi aziende o beni aziendali distinti), di cedere una propria attività unitamente o disgiuntamente all'insegna che contraddistingue i beni interessati, insieme o disgiuntamente ad una sua ditta.
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