Art. 2563 – Codice civile – Ditta

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo [2196, n. 3, 2569, 2577, 2584, 2592, 2598] della ditta [2561] da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome [6, 7] o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto all'articolo 2565 [2292].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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