Cass. civ. n. 10887 del 23 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Notificazione del ricorso a mezzo servizio postale universale - Costituzione del ricorrente - Omesso deposito della ricevuta di spedizione - Conseguenze - Condizioni.


Nel processo tributario, in caso di notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale universale, l'omesso deposito della ricevuta di spedizione o di altro atto equipollente al momento della costituzione in giudizio del ricorrente non costituisce motivo d'inammissibilità, purché esso avvenga entro il termine, perentorio, di trenta giorni previsto dall'art. 22, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31879 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

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