Cass. civ. n. 7583 del 23 dicembre 1983

Testo massima n. 1


La ditta, pur essendo costituita essenzialmente dal nome, dalla sigla o dalla denominazione dell'imprenditore, può comprendere anche indicazioni relative all'attività dell'impresa o parole di fantasia idonee ad accentuarne la forza individualizzante, ed in essa, come nell'insegna, possono essere inserite, quali elementi aggiuntivi o integrativi, anche parole o espressioni di fantasia rappresentative di un marchio altrui, quando, in ragione dell'oggetto dell'impresa o del luogo del suo esercizio, non ne derivi possibilità di confusione con l'attività e i prodotti dell'altra impresa, ad esempio per la limitatezza dei mercati in cui le due imprese rispettivamente operano e per la distanza esistente tra i relativi esercizi commerciali.

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