Cass. civ. n. 10893 del 23 aprile 2024
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Azione revocatoria fallimentare - Giudizio pendente - Chiusura del fallimento per ripartizione finale dell’attivo - Art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, l. fall. - Legittimazione processuale del curatore - Sussistenza.
In tema di revocatoria fallimentare, la pendenza della procedura concorsuale non è una condizione di proseguibilità dell'azione, ove il fallimento sia stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, l.fall., dal momento che la norma consente la chiusura nonostante la presenza di giudizi pendenti, rispetto ai quali il curatore conserva la legittimazione processuale nei successivi stati e gradi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 118 com. 1 lett. 3
Legge Falliment. art. 118 com. 2
Legge Falliment. art. 120