Cass. civ. n. 10912 del 26 aprile 2023

Testo massima n. 1


SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - IN GENERE Fondo intercluso – Costituzione di servitù coattiva di passaggio – Fondo intercludente appartenente a più proprietari – Giudizio per la costituzione della servitù – Litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo intercludente – Necessità – Applicazione analogica dell’art. 1059 comma 2 c.c. per evitare l’inutilità della sentenza resa a contraddittorio non integro – Esclusione.


L'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell'unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza "inutiliter data", non potendo applicarsi in via analogica, in caso di contraddittorio non integro, al fine di evitare detta inutilità, l'art. 1059, comma 2, c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7318 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1051
Cod. Civ. art. 1059 com. 2

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