Cass. civ. n. 224 del 17 gennaio 1977
Testo massima n. 1
L'esistenza di patrimoni individuali dei singoli partecipanti non è incompatibile con la figura della comunione tacita familiare, perché questa non attrae nella sua sfera tutti gli averi e proventi del singolo componente, ma soltanto quelli che egli metta, volontariamente, in tutto od in parte, a disposizione del consorzio familiare, nel comune interesse, attraverso una manifestazione, anche tacita, di volontà.