Cass. pen. n. 46311 del 3 dicembre 2003

Testo massima n. 1


Non sussiste l'ipotesi del concorso formale tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 primo comma c.c., essendo differenti le condotte, dal momento che per la configurabilità della truffa occorre un quid pluris rappresentato dalla induzione in errore e dalla sussistenza del danno; pertanto, deve escludersi la possibilità di estendere l'effetto della procedibilità a querela anche alla truffa aggravata, ai sensi della disposizione di cui al secondo comma del citato art. 2622 c.c., che fa riferimento ad altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, in quanto nella truffa il danno non rappresenta un aggravante, ma un elemento costitutivo del reato.

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