Art. 640 – Codice penale – Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri , inducendo taluno in errore , procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649];
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34362/2024
In tema di frode informatica mediante indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa, nel caso in cui l'atto di disposizione patrimoniale venga posto in essere dallo stesso imputato che, procuratosi fraudolentemente i codici segreti del conto corrente della vittima, vi acceda ed effettui un bonifico bancario in favore di un conto corrente "on-line" a lui stesso intestato, la competenza per territorio si determina in base al criterio residuale di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, avendo l'imputato operato sul "web" su conto "on-line", non è possibile individuare il luogo in cui è stata commessa la condotta criminosa né quello in cui è stato conseguito il profitto.
Cass. civ. n. 31179/2024
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., richiamante il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.
Cass. civ. n. 23402/2024
Il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, commesso attraverso la costituzione di un credito fiscale fittizio a seguito della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere per le quali è previsto il riconoscimento del "superbonus 110%" e la successiva cessione a terzi di tale credito, si perfeziona con la riscossione o con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento è conseguito l'ingiusto profitto, con conseguente danno per l'amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare con cui, sull'erroneo presupposto dell'avvenuto perfezionamento del delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen., era stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, a fini di confisca per equivalente, dei proventi derivanti dalle cessioni a terzi dei crediti d'imposta generati mediante false attestazioni).
Cass. civ. n. 21076/2024
I reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, sicché è punibile per aver prestato acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, ponendosi su un piano di complicità con il pubblico agente, laddove, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia.
Cass. civ. n. 18861/2024
In tema di truffa, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 640, comma primo, n. 2, cod. pen. anche nel caso in cui il pericolo immaginario prospettato alla vittima riguardi lo stesso soggetto agente. (Fattispecie in cui l'imputata, legata alla persona offesa da una relazione sentimentale, aveva indotto quest'ultima a credere che la propria figlia fosse gravemente malata e che ella era intenzionata a togliersi la vita per la disperazione derivante dal non avere risorse economiche per curarla).
Cass. civ. n. 15134/2024
In tema di truffa, la titolarità del diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene alla cui apprensione era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che ha patito il danno patrimoniale, ovvero a colui che vanta il diritto di proprietà sul bene illecitamente appreso, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi di un medesimo reato.
Cass. civ. n. 14654/2024
Nei procedimenti con pluralità di reati plurisoggettivi, la confisca per equivalente non può eccedere il profitto corrispondente ai delitti specificamente attribuiti all'imputato, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato condannato per tutti i delitti accertati. (Fattispecie relativa a imputazioni per associazione per delinquere, truffa aggravata e commercio di farmaci anabolizzanti, in cui era stata disposta la confisca, nei confronti di un coimputato, per un ammontare corrispondente anche al profitto di delitti di truffa concretamente accertati, ma per i quali non era stato condannato).
Cass. civ. n. 13573/2024
Integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis cod. pen., e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta di chi registri sull'apposita piattaforma digitale false fatture relative alla simulata cessione di libri in formato digitale ai beneficiari del "bonus cultura", cui erano stati, invece, consegnati beni di genere diverso, stante la preordinata attività fraudolenta concretamente posta in essere.
Cass. civ. n. 13063/2024
In tema di mandato d'arresto europeo, non è configurabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, ove nel territorio dello Stato di emissione siano avvenuti anche solo un frammento apprezzabile della condotta, intesa in senso naturalistico, o una parte dell'evento che è conseguenza dell'azione od omissione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna del ricorrente all'Autorità giudiziaria tedesca in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alle truffe informatiche e ai reati fine, commessi in Albania ai danni anche di cittadini residenti in Germania, ove erano stati effettuati gli esborsi per via telematica).
Cass. civ. n. 8793/2024
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi abbia attivato, anche anteriormente alla perpetrazione del delitto presupposto di frode informatica, un conto corrente al fine di ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate, a condizione che l'agente sia inconsapevole delle modalità di consumazione del delitto presupposto, produttivo dell'illecito profitto.
Cass. civ. n. 6024/2024
In tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo.
Cass. civ. n. 3096/2024
In tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, "sub specie" di approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete. (In motivazione la Corte ha precisato che la vendita attraverso un portale telematico pone l'acquirente in condizione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore).
Cass. civ. n. 50729/2023
Nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una confisca "di valore", che non abbia riguardato, quindi, né somme già sottoposte a sequestro, né altri beni o liquidità previamente determinati nel provvedimento ablatorio, è necessaria l'iniziativa del pubblico ministero in funzione della selezione dei cespiti confiscabili e della verifica della corrispondenza del relativo valore a quello del profitto oggetto della misura. (Fattispecie relativa a confisca del profitto del reato presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche disposta nei confronti di persona giuridica).
Cass. civ. n. 49951/2023
Integra il reato di truffa la condotta di colui che si è procurato un ingiusto profitto in danno di altri, ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, anche nel caso in cui quest'ultima abbia agito motivata da fini illeciti, posto che non viene meno, in tal caso, l'oggettività giuridica della fattispecie, costituita dall'esigenza di tutela del patrimonio altrui e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali.
Cass. civ. n. 46437/2023
Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, che costituisce una tipica forma di raggiro. (Fattispecie in cui gli imputati, per procurarsi un ingiusto profitto, avevano espresso una menzogna tesa ad indurre in errore le parti offese, in particolare facendo figurare nel contratto con la banca, mediante una precedente alterazione del sistema informatico, interessi maggiori a quelli stabiliti nei singoli contratti).
Cass. civ. n. 46209/2023
In tema di truffa contrattuale, il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa.(Fattispecie relativa alla condotta in cui un medico ospedaliero autorizzato all'espletamento di attività sanitaria in regime "intra moenia", riconosciuto colpevole del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato per non aver comunicato all'ente pubblico lo svolgimento di attività professionale presso il proprio studio privato, sì da indurre l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si fosse svolto regolarmente, nel rispetto delle norme contrattuali).
Cass. civ. n. 45092/2023
Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri inerenti una pubblica funzione, la condotta del curatore fallimentare che richieda ai debitori della fallita di effettuare i versamenti delle somme dagli stessi dovute sul conto personale a lui intestato, anziché su quello della procedura fallimentare, in quanto è in ragione dell'ufficio pubblico ricoperto che l'agente ha la possibilità di conseguire l'oggetto dell'appropriazione.
Cass. civ. n. 43273/2023
In tema di confisca per equivalente disposta, ex art. 640-quater cod. pen., in relazione al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., l'affermata applicabilità della previsione dell'art. 322-ter cod. pen. non può essere intesa come afferente al trattamento sanzionatorio edittale suscettibile di elisione nel caso di bilanciamento in termini di prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, atteso che il disposto dell'art. 69, comma secondo, cod. pen. si limita a escludere che, in tal caso, possa tenersi conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti, sancendo che debba farsi luogo alle sole diminuzioni previste per le attenuanti, senza null'altro prevedere relativamente a diversi effetti penali conseguenti al riconoscimento dell'ipotesi delittuosa aggravata, che, pertanto, continuano a dispiegarsi.
Cass. civ. n. 37398/2023
In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, non sussiste specialità tra l'illecito amministrativo previsto dalle norme tributarie che sanzionano l'omesso pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (nella specie integrato dall'utilizzo di "software" che consentivano di schermare i siti esteri non autorizzati sui quali venivano effettuate le giocate "on line"), poiché l'evasione dell'imposta conseguente all'illecita raccolta delle scommesse prescinde tanto dall'uso di artifici e raggiri, quanto dall'induzione in errore della persona offesa e dalla sussistenza del nesso causale tra profitto e danno.
Cass. civ. n. 34536/2023
Nel giudizio civile di risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p. ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno.
Cass. civ. n. 34517/2023
Integra il reato di truffa, e non quello di peculato mediante induzione in errore ex artt. 48 e 314 cod. pen., la condotta dell'"extraneus" che, nell'ambito della procedura fallimentare, mediante artifizi e raggiri, induca in errore il curatore e il giudice delegato, così procurandosi in sede di ripartizione dell'attivo, per effetto di tale condotta decettiva, l'ingiusto profitto costituito dalla assegnazione di somme non spettanti. (Nella fattispecie l'agente, mediante la dichiarazione di attualità dei crediti oggetto di pregressa domanda di insinuazione al passivo, benché nelle more soddisfatti in via transattiva, e il deposito dei relativi titoli in originale, conseguiva la liquidazione di poste a carico della massa solo simulate).
Cass. civ. n. 33535/2023
Sussiste il concorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nel caso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici e raggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione del primo reato.
Cass. civ. n. 26190/2023
Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato per l'insussistenza del fatto la decisione di condanna emessa nei confronti di soggetti che avevano preso in locazione un appartamento di proprietà delle persone offese con la mediazione di un'agenzia immobiliare, rilasciando due assegni privi di copertura a titolo di caparra, salvo poi recedere dal contratto per impossibilità di far fronte ai relativi oneri, con l'impegno di restituire l'appartamento nell'arco di tre giorni).
Cass. civ. n. 24487/2023
In tema di truffa, integra la condotta di raggiro il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale a operare sul conto corrente sul quale erano accreditati i ratei pensionistici, condotta idonea a trarre in inganno l'ente sull'esistenza in vita dell'avente diritto).
Cass. civ. n. 16017/2023
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa a una tentata truffa in danno di una donna di settantatré anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, in ragione della vigile attenzione reattiva prestata dalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili all'identificazione dell'agente, è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante).
Cass. civ. n. 2346/2023
Integra il delitto di frode informatica la condotta di manipolazione dei sistemi informatici per l'allocazione nei punti vendita autorizzati dei biglietti delle lotterie nazionali, diretta all'individuazione dei biglietti vincenti, in funzione del loro acquisto e dell'incasso dei premi stabiliti per la vincita. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è configurabile il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in quanto difetta l'elemento dell'induzione in errore del soggetto passivo, tenuto all'erogazione del premio fissato per la vincita in base alla sola presentazione del biglietto vincente).
Cass. pen. n. 33588/2023
In tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stipula del contratto, in quanto è al momento dell'assunzione di un'obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l'agente consegue effettivamente l'ingiusto profitto.
Cass. pen. n. 31897/2023
In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e dei raggiri in danno di un organo della Pubblica Amministrazione postula che la condotta, secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante", sia astrattamente capace di causare l'evento e oggettivamente adeguata ad attivare il procedimento in vista di un ingiusto vantaggio.
Cass. pen. n. 27061/2023
In tema di truffa, la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione delittuosa correlative al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui il soggetto danneggiato non coincida con quello indotto in errore, la querela sporta da quest'ultimo è priva di ogni effetto.
Cass. pen. n. 5270/2022
È configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. - costituente reato-presupposto della responsabilità di una società per azioni a totale partecipazione pubblica incaricata della gestione di un servizio pubblico - nel caso in cui le somme che rappresentano il profitto del reato siano destinate a tale società, di cui l'autore del reato abbia la legale rappresentanza, atteso che quest'ultima, pur avendo natura di ente pubblico economico, è distinta dalla persona fisica che la rappresenta, in quanto non opera tra le due, diversamente da quanto avviene con riguardo agli enti pubblici territoriali rispetto ai soggetti che per essi agiscono, alcun rapporto di immedesimazione organica. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, nei confronti di una società per azioni integralmente capitalizzata da un comune, di una somma di denaro costituente profitto di una truffa in danno della regione, contestata al legale rappresentante della società).
Cass. pen. n. 30685/2021
Integra il reato di frode in commercio la consegna di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, rispetto a quello pattuito, anche se avvenuta nell'ambito di una trattativa individuale, non richiedendo la norma incriminatrice l'offerta al pubblico del bene o l'idoneità della condotta a trarre in inganno una pluralità di consumatori quale elemento costitutivo del reato.
Cass. pen. n. 22957/2021
In caso di truffa compiuta da un promotore finanziario mediante la vendita di prodotti di borsa senza fornire le necessarie informazioni circa tipologia e grado di rischio dell'investimento, il reato si consuma, non nel momento in cui il medesimo percepisce le provvigioni, bensì in quello, ove successivo, in cui sono accreditate sul conto corrente della vittima le somme, conseguenti all'investimento, depauperate dalle perdite.
Cass. pen. n. 5046/2020
In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. (Conf. Sez. 2 n. 4849 del 1974, Rv. 127456). (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/01/2020)
Cass. pen. n. 3560/2020
L'aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante in relazione al delitto di truffa commesso dall'amministratore di una società di investimento che concludeva operazioni di vendita di diamanti, a prezzo fraudolentemente "gonfiato", all'interno di filiali di istituti bancari, rilevando come la condotta era stata favorita dall'affidamento che il luogo istituzionale ingenerava nei compratori, in termini sia di correttezza che di legittimità dell'offerta di vendita).
Cass. pen. n. 30726/2020
In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di truffa aggravata in danno di ente pubblico, per aver chiesto ed ottenuto, mediante la presentazione di false rendicontazioni, corrispettivi per attività di consulenza legale, in realtà mai eseguita o eseguita in termini temporali diversi da quelli rendicontati). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRENTO, 26/06/2019)
Cass. pen. n. 23940/2020
In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 03/07/2019)
Cass. pen. n. 27114/2020
In tema di truffa, è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. "consegna controllata"), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, nè si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, in caso di estorsione, il reato si consuma non appena l'estorsore riceve il bene dal soggetto passivo e ciò perché l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento del reato rispetto alla costrizione derivante dalla violenza o minaccia). (Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 02/08/2019)
Cass. pen. n. 42032/2019
Non integra il delitto di calunnia l'utilizzo di una carta di identità falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell'ambito del rapporto con l'autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.
Cass. pen. n. 35590/2019
In tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca, costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione.
Cass. pen. n. 29628/2019
La falsa attestazione del dirigente medico relativa alla sua presenza in ufficio, direttamente incidente sull'ammontare del c.d. "monte ore" in eccedenza, integra il reato di truffa ai danni dell'ente pubblico a prescindere dalla non remunerabilità di detto "monte ore", poiché, mediante il sistema dei recuperi orari, ne deriva un danno immediato e diretto per la pubblica amministrazione conseguente alla mancata prestazione del servizio da parte del dipendente pubblico, considerato che l'amministrazione viene privata di prestazioni lavorative aventi contenuto patrimoniale, anche a carattere organizzativo, con ricadute sulla continuità ed efficienza del servizio.
Cass. pen. n. 25165/2019
Integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, mentendo in merito ai propri sentimenti ed al proposito di una vita in comune, ingenera nella vittima, a lui sentimentalmente legata, la falsa convinzione della realizzazione di quel progetto, inducendola al compimento di atti di disposizione patrimoniale a ciò destinati (nella specie, consistenti nell'acquisto e cointestazione di un immobile e di quote societarie).
Cass. pen. n. 17322/2019
La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato il "locus commissi delicti" nei luoghi in cui, ai fini dell'immatricolazione di autovetture importate dall'estero e rivendute a clienti nazionali, venivano assolti oneri fiscali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto, con correlativo danno per l'Erario e profitto economico per l'agente, a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli).
Cass. pen. n. 55180/2018
Nel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva valutato irrilevante, ai fini della configurazione del reato di truffa, il dubbio serbato dalla vittima in merito al comportamento degli imputati che, sostando presso gli stalli destinati ai veicoli, indossando apposite pettorine e rilasciando ricevute, chiedevano ed ottenevano per il parcheggio, in area comunale, somme di denaro non dovute sulla base del regolamento comunale, trattandosi di giorno festivo).
Cass. pen. n. 55170/2018
In tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni; ne consegue che la sussistenza o meno della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell'incidenza di svariati fattori concomitanti od anche successivi rispetto alla stipula, tra cui la decisione del "deceptus" di agire o meno in sede civile per l'annullamento del contratto.
Cass. pen. n. 53778/2018
Realizza l'ingiusto profitto integrante il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. la persona fisica che, rivestendo cariche sociali o possedendo parte del capitale di una società dotata di autonomia patrimoniale, ponga in essere, in danno di terzi, artifici o raggiri in conseguenza dei quali il patrimonio della società risulti arricchito o le attività della medesima trovino nuovi spazi operativi. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto di truffa esige soltanto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro).
Cass. pen. n. 33299/2018
Integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Fattispecie relativa ad autotrasportatore che, in più occasioni, impegnava il varco riservato ai clienti Viacard e si faceva rilasciare dall'operatore il biglietto di mancato pagamento che gli consentiva di guadagnare l'uscita, così dando a intendere di aver impegnato la corsia sbagliata o di avere dimenticato il titolo di pagamento) .
Cass. pen. n. 25915/2018
L'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di truffa per assicurare a sé o ad altri la percezione del profitto cui erano finalizzati gli artifizi e raggiri posti in essere, o comunque per guadagnare l'impunità, può essere ritenuto logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione di detto reato e, se realizzato, con conseguente configurabilità del reato di rapina, comporta che di questo debbano rispondere, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p., anche gli altri concorrenti.
Cass. pen. n. 42867/2017
È configurabile il reato di truffa nei confronti di chi utilizza fotocopie contraffatte di documenti originali (nella specie rimasti non contraffatti), a nulla rilevando in senso contrario la mancata diligenza da parte della vittima nel non esigere dall'autore della condotta ingannatoria gli atti originali per verificarne la veridicità.
Cass. pen. n. 41767/2017
Integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato anziché quello di frode informatica, previsto dall'art.640-ter cod.pen l'inserimento negli apparecchi elettronici da gioco di una scheda informatica, attivabile a distanza, mediante la quale la quota di spettanza dell'erario non viene comunicata e, conseguentemente, versata all'amministrazione finanziaria, senza che ciò comporti alcuna alterazione del sistema informatico o telematico altrui. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inserimento di una seconda scheda all'interno del medesimo apparecchio da gioco, non incide sul sistema informativo lecito, bensì funziona autonomamente, condividendo esclusivamente le periferiche di ingresso ed uscita).
Cass. pen. n. 35638/2017
Il reato di truffa ai danni di ente pubblico, richiedendo l'induzione in errore, presuppone che siano tratti in inganno i pubblici funzionari che operano per l'ente, non potendo la persona giuridica in quanto tale essere soggetto passivo di artifici e raggiri; ne consegue che nell'ipotesi in cui i responsabili degli artifici e raggiri siano i rappresentanti degli organi sociali dell'ente, è configurabile esclusivamente il reato di frode in pubbliche forniture che non richiede una condotta implicante i suddetti requisiti.
Cass. pen. n. 32056/2017
In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, non costituisce artificio o raggiro, ma mero inadempimento civilistico, la condotta dell'acquirente che, nel contesto di un rapporto commerciale con il fornitore protrattosi per un apprezzabile lasso di tempo e caratterizzato da ordinativi non pagati o pagati con titoli protestati, si presenti nuovamente dal medesimo chiedendo ed ottenendo di pagare l'arretrato in contanti e di acquistare altra merce a debito, senza peraltro saldare, alla scadenza, l'ulteriore importo dovuto, atteso che il comportamento di detto acquirente difetta di qualsivoglia carica decettiva, a fronte dalla piena consapevolezza, da parte del fornitore, di operare con un cliente mostratosi ripetutamente insolvente.
Cass. pen. n. 31652/2017
Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la "locupletatio" dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, dove avviene l'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta.
Cass. pen. n. 29709/2017
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti, indicati dal legislatore all'art. 3 del D.L.vo n. 163 del 2006: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta natura pubblicistica ad una società per azioni esercente il servizio di trasporto aereo, sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell'ENAC e del Ministro dei Trasporti, titolare quest'ultimo del potere di revoca della concessione in caso di inadempienze gestionali).
Cass. pen. n. 24470/2017
In tema di truffa ai danni dello Stato od enti pubblici, non presenta di per sè caratteri di falsità, rilevanti ai fini dell'integrazione della condotta tipica del reato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dal lavoratore che, onde ottenere dall'ASL l'erogazione dell'aspettativa retribuita prevista dall'art. 42, comma quinto, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si qualifichi convivente con il familiare portatore di "handicap" cui presta assistenza, sebbene dimori altrove, non potendo il concetto di convivenza essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione, poiché in tal modo si darebbe un'irragionevole interpretazione restrittiva della disposizione citata, per effetto della quale si escluderebbe senza motivo dal beneficio il lavoratore che in effetti convive, ancorché soltanto limitatamente ad una certa fascia oraria nel corso della giornata, con il familiare bisognoso, proprio al fine di prestargli assistenza per un arco di tempo in cui quest'ultimo, altrimenti, ne sarebbe privo.
Cass. pen. n. 19217/2017
Non è configurabile il delitto di truffa quando il profitto, anche se conseguito fraudolentemente, è oggettivamente legittimo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di truffa, commesso attraverso la falsificazione del verbale di una commissione medico legale che aveva riconosciuto ad uno dei coimputati lo stato di inabilità e l'indennità sostitutiva di preavviso, relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro cui era stato indotto il Direttore generale di una A.U.S.L., rilevando che dall'istruttoria dibattimentale era, comunque, emersa la presenza di una patologia significativa in relazione alla quale era necessario disporre una perizia medico-legale al fine di accertarne le effettive condizioni di salute).
Cass. pen. n. 14730/2017
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Cass. pen. n. 9442/2017
In tema di controllo della produzione lattiero - casearia, il reato di truffa concorre con la violazione amministrativa prevista dall'art. 5, comma quinto, D.L. 28 marzo 2003, n.49, convertito in L. n.119 del 2003, poiché la diversità del fatto attiene alla presenza, nel solo reato di truffa, del requisito dell'elemento dell'artificio e del raggiro, assente invece nell'illecito amministrativo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha accolto il ricorso del P.G. avverso la sentenza di assoluzione per il delitto di truffa aggravata, in relazione alla condotta dell'imputato che aveva costituito una società, in realtà fittizia, perché priva di strutture e beni, affinché essa figurasse, in modo simulato, quale "Primo Acquirente" di quote latte).
Cass. pen. n. 53074/2016
Correttamente viene attribuita la natura di ente pubblico, ai fini della configurabilità del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, c.p., alla società SNAM RETE GAS s.p.a., in considerazione: 1) della indubbia connotazione pubblicistica dell'attività di trasporto e dispacciamento di una materia prima quale il gas naturale che soddisfa il bisogno energetico dell'intera collettività e si diffonde su tutto il territorio nazionale; 2) della partecipazione al capitale di enti pubblici quali Eni e Cassa depositi e prestiti; 3) del controllo svolto, sull'attività, dall'Autorità per l'energia elettrica che garantisce che i servizi di trasporto, rigassificazione e stoccaggio siano forniti a terzi secondo criteri non discriminatori e a tariffe regolate.
Cass. pen. n. 37400/2016
In tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente.
Cass. pen. n. 30952/2016
Ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato "ex post" ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero la stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'inquadramento delle condotte manipolative, anche grossolane, nel reato di truffa trova il solo limite della incapacità della vittima, condizione patologica che impone il diverso inquadramento della condotta nella fattispecie di circonvenzione di persona incapace).
Cass. pen. n. 48044/2015
L'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui all'art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e non il reato di truffa, che resta assorbito in quanto l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito.
Cass. pen. n. 39895/2015
In tema di truffa aggravata ai danni dello Stato, costituisce atto di disposizione idoneo ad integrare il reato, la mancata esazione del credito tributario determinata dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. (Fattispecie relativa all'immatricolazione in Italia di veicoli importati dall'estero, effettuata mediante la presentazione di documenti materialmente falsi comprovanti l'avvenuto pagamento dell'imposta, ovvero di dichiarazioni ideologicamente false attestanti il fatto che l'IVA non era dovuta, in quanto già precedentemente versata).
Cass. pen. n. 28085/2015
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la natura di ente pubblico di una azienda esercente il servizio di trasporto urbano, ritenuta in rapporto di dipendenza dal relativo comune).
Cass. pen. n. 25230/2015
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Cass. pen. n. 24499/2015
In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per modesti importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per importi maggiori che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento - desumibile in base alle caratteristiche del fatto - come ad esempio la notevole differenza di importo tra i crediti onorati e quelli insoluti; né l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa è atta ad escludere la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale.
Cass. pen. n. 17655/2015
La condotta del pubblico ufficiale che, simulando l'esistenza di una situazione di pericolo immaginario per la vittima, induce la stessa a remunerarlo per ottenere la sua "protezione" non integra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p., stante la mancanza della condizione di assoggettamento della persona offesa all'esercizio di una potestà altrui, bensì il delitto di truffa aggravata, prevista a norma degli artt. 640, comma secondo, n. 2, e 61, n. 9, c.p..
Cass. pen. n. 17387/2015
La condotta di chi, mediante frode o inganno, si procura un ingiusto profitto ai danni di una prostituta integra il reato di sfruttamento della prostituzione se l'azione è posta in essere intenzionalmente al fine di profittare dei guadagni del meretricio, mentre invece configura la diversa fattispecie di truffa quando l'agente intende arrecare un qualsiasi danno al patrimonio della persona offesa al fine di procurarsi un indebito lucro.
Cass. pen. n. 52730/2014
La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale.
Cass. pen. n. 943/2014
Ai fini della sussistenza del reato di truffa, costituisce artifizio o raggiro il rilascio di assegni di conto corrente tratti su un conto per cui viene poi falsamente presentata denuncia di smarrimento del carnet, rendendosi in tal modo inefficace proprio il titolo raffigurato invece come valido al momento del rilascio.
Cass. pen. n. 5801/2014
In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Fattispecie relativa alla promessa di vendita di un immobile che gli imputati assicuravano essere regolare, omettendo di riferire al contraente che una parte rilevante dello stesso era, invece, abusiva).
Sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente. (Fattispecie relativa alla promessa di vendita di un immobile che gli imputati assicuravano essere regolare, omettendo di riferire al contraente che una parte rilevante dello stesso era, invece, abusiva).
Cass. pen. n. 5568/2014
Integra gli estremi della truffa ai danni dell'INPS, in presenza di una prestazione lavorativa effettiva, l'interposizione fittizia da parte del datore di lavoro, nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro apparente sia gravato da oneri contributivi inferiori rispetto a quelli che graverebbero sul datore di lavoro effettivo o interponente, nel qual caso si configura un danno ingiusto a carico dell'INPS, costituito dal risparmio contributivo.
Cass. pen. n. 51882/2013
In tema di truffa, ricorre l'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, c.p., qualora il fatto sia commesso in danno della società Lottomatica spa, che, pur se costituita come società di capitali, svolge attività accessoria e meramente strumentale rispetto all'Azienda autonoma monopoli di Stato, della quale è concessionaria per la rete telematica e titolare unica dei nulla osta all'esercizio degli apparecchi di gioco lecito, con il compito di assicurare che la rete telematica contabilizzi le somme giocate, le vincite ed il prelievo erariale unico e per tale ragione riveste la qualifica di agente contabile, assoggettata di conseguenza al controllo della Corte dei Conti.
Cass. pen. n. 51760/2013
In tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni; ne consegue che la sussistenza o meno della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell'incidenza di svariati fattori concomitanti od anche successivi rispetto alla stipula.
Cass. pen. n. 34986/2013
La previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro e delle attività detenute, alla data indicata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato, non esclude l'applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, anche nella forma del tentativo, se la condotta si arricchisce in concreto di artifici diretti ad ottenere i vantaggi fiscali previsti dalla legge mediante l'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui dette somme sono effettivamente rientrate in Italia. (Fattispecie in cui l'agente, non riuscendo a riportare il denaro in Italia nel termine fissato dalla legge, al fine di far risultare il rispetto della scadenza, aveva fatto chiedere al padre un prestito per un importo pari a quello da far rientrare, e, tramite una banca estera, aveva fatto pervenire tale somma sul suo conto, riservandosi di utilizzare le disponibilità detenute fuori Italia per estinguere il debito del genitore).
Cass. pen. n. 32341/2013
Commette il delitto di truffa chi, nell'acquistare un veicolo, fa uso di documenti falsi ai fini dell'intestazione dello stesso, effettua il pagamento in parte in contanti ed in parte con un titolo di credito tratto su un conto corrente privo di fondi ed intestato ad una terza persona, e, poi, ritirato il bene, fa perdere le proprie tracce.
Cass. pen. n. 27719/2013
Commette il delitto di truffa, aggravata ex art. 61, n. 11 c.p., il Presidente di una società (nella specie una spa che gestiva una tratta autostradale) che si faccia rimborsare come spese di rappresentanza quelle, invece, effettuate per organizzare pranzi e ricevimenti di natura eminentemente politica. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che possono considerarsi spese di rappresentanza solo quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente, al fine di accrescerne il prestigio e darvi lustro nel contesto sociale in cui esso si colloca).
Cass. pen. n. 18762/2013
Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa (Fattispecie in tema di mancata corresponsione ad una dipendente, da parte del datore di lavoro, di indennità di malattia e assegni familiari portati comunque a conguaglio dall'Inps, in cui la S.C. ha escluso la truffa per difetto dell'elemento del danno, ravvisando in astratto la configurabilità del reato di appropriazione indebita).
Cass. pen. n. 12604/2013
Non integra il reato di truffa la condotta di chi consegni alcuni assegni postdatati in pagamento di lavorazioni su alcuni gioielli e, successivamente, presenti denuncia di furto dei titoli, dal momento che la condotta fraudolenta, consistita nella denuncia di furto, non può essere posta in essere dopo il conseguimento del profitto, realizzatosi con la fruizione del servizio di lavorazione dei gioielli.
Cass. pen. n. 8435/2013
Non integra il reato di truffa la condotta del lavoratore dipendente che richieda di fruire dei permessi retribuiti per assistere un familiare affetto da "handicap" ricoverato in residenza per anziani, dichiarando che lo stesso non si trova "ricoverato a tempo pieno". (Nella specie la Corte ha ritenuto che il ricovero in una casa di riposo, garantendo esclusivamente una assistenza sanitaria di base, a carattere non continuativo, non possa essere assimilato alla permanenza in una struttura di tipo ospedaliero ed ha, quindi, annullato senza rinvio la sentenza di condanna escludendo anche ogni ipotesi di falso).
Cass. pen. n. 3724/2013
In tema di appalto pubblico di servizi, non è configurabile il delitto di peculato, ma eventualmente quelli di truffa o malversazione, nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio pattuito. (Fattispecie relativa a distrazione di somme versate dallo Stato a cooperativa aggiudicataria di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi a favore di immigrati clandestini, trattenuti presso centri di permanenza).
Cass. pen. n. 44125/2012
Integra il reato di truffa, e non quello di gestione infedele, il fatto di chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale, o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, ponga in essere con raggiri ed artifici operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Cass. pen. n. 15955/2012
Integra il delitto di truffa ai danni dell'INPS la produzione di una falsa autocertificazione sull'insussistenza di rapporti di collegamento tra le imprese che hanno posto in mobilità i lavoratori e quelle interessate alla nuova assunzione dei medesimi, volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi di cui agli artt. 8, comma secondo e 25, comma nono L. 223 del 1991, connessi all'assunzione di lavoratori in mobilità. (In motivazione, la Corte ha escluso che il comportamento in contestazione potesse integrare il reato di cui all'art. 316 ter, c.p., in quanto l'illecito risparmio ottenuto fraudolentemente non trova collegamento con alcuna erogazione da parte della p.a.).
Cass. pen. n. 11699/2012
È configurabile il concorso tra il reato di falsificazione od alterazione di carte di credito (art. 55, comma nono, seconda parte, D. L.vo n. 231 del 2007) ed il reato di truffa.
Cass. pen. n. 155/2012
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "traditio", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno.
Cass. pen. n. 46890/2011
Il semplice pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non è sufficiente a costituire, di regola, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto, ma concorre a realizzare la materialità del delitto di truffa quando sia accompagnato da un "quid pluris", da un malizioso comportamento dell'agente, da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni.
Cass. pen. n. 36891/2011
Integra il reato di truffa la condotta dell'avvocato che, approfittando del rapporto fiduciario e dell'estraneità alle questioni giuridiche della persona offesa, proponga e faccia sottoscrivere al proprio assistito - nella specie all'esito di un procedimento civile per risarcimento danni conclusosi con sentenza che accerta e liquida l'ammontare del danno - il patto di quota lite, tacendone l'illiceità nonché l'entità sproporzionata dell'importo derivante a titolo di compenso delle prestazioni professionali.
Cass. pen. n. 32863/2011
La fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p., perché l'appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al soggetto agente, per ragioni del suo ufficio o servizio, che quindi, per appropriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso.
Cass. pen. n. 17106/2011
Non integra il reato di truffa la condotta dell'avvocato che si faccia dare un'anticipazione sugli onorari al momento dell'assunzione di un incarico giudiziale e che poi non dia inizio al contenzioso, ponendo in essere raggiri per tacitare la richiesta di informazioni sull'andamento della controversia e quindi per evitare la restituzione di quanto indebitamente percepito, dal momento che la condotta fraudolenta, ai fini dell'integrazione della fattispecie, non può essere successiva alla ricezione dell'ingiusto profitto.
Cass. pen. n. 13536/2011
Integra gli estremi del reato di truffa la condotta del dipendente di un istituto di credito che crei una fittizia disponibilità bancaria a favore di un terzo, ed emetta assegni che poi sono pagati dall'istituto sull'erroneo presupposto dell'esistenza della provvista.
Cass. pen. n. 12795/2011
Il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa. (In applicazione del principio, la Corte, in fattispecie di truffa consistita nell'importazione, senza versamento dell'Iva, di veicoli dall'estero e di loro successiva rivendita in Italia, ha ritenuto consumato il reato nel momento e luogo del mancato pagamento d'imposta).
Cass. pen. n. 1235/2011
È configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, c.p.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. (La Corte, richiamando il cosiddetto principio di assimilazione sancito dall'art. 325 del T.F.U.E., ha precisato che le predette fattispecie penali tributarie, repressive anche delle condotte di frode fiscale in materia di I.V.A., esauriscono la pretesa punitiva dello Stato e dell'Unione Europea perché idonee a tutelare anche la componente comunitaria, atteso che la lesione degli interessi finanziari dell'U.E. si manifesta come lesiva, in via diretta ed indiretta, dei medesimi interessi).
Cass. pen. n. 44379/2010
In tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà la possibilità di emettere assegni oltre che di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione.
Cass. pen. n. 42719/2010
Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro.
Cass. pen. n. 41405/2010
Integra il delitto di tentata truffa la condotta posta in essere dal soggetto che abbia formulato sotto falso nome una proposta contrattuale di acquisto di un bene, accompagnandola con una conferma scritta dell'ordinativo trasmessa via fax al titolare di un esercizio commerciale, il quale l'abbia definitivamente respinta solo dopo essere stato informato dalle forze di polizia dell'esistenza di una condotta truffaldina ordita ai suoi danni.
Cass. pen. n. 37859/2010
In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria.
Cass. pen. n. 37855/2010
In tema di truffa contrattuale, qualora l'agente sia l'acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui quest'ultima consegna il bene all'agente e costui paga con l'assegno non negoziabile; in tal caso la competenza territoriale è del Tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell'assegno in pagamento mentre nessun rilievo svolge, a tal fine, la circostanza che la parte lesa venga a conoscenza di essere truffata in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto l'assegno.
Cass. pen. n. 35352/2010
In tema di truffa, la natura illecita del patto intercorso con la vittima non impedisce la condanna dell'imputato alla restituzione della somma di denaro versatagli dalla vittima, poiché unica eccezione alla ripetibilità dell'indebito è data dalla prestazione contraria al buon costume (art. 2035 c.c.), mentre va ricondotto allo schema dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceità della causa, contraria all'ordine pubblico. (Fattispecie relativa al reato di truffa aggravata, consistente nell'ottenere una somma di denaro dietro la falsa promessa di un'assunzione presso le Poste Italiane S.p.A.).
Cass. pen. n. 35346/2010
Integra il reato di estorsione, e non quello di truffa, la prospettazione di un male futuro per la vittima in termini di evento certo e realizzabile ad opera del soggetto agente o di altri, poiché in tal caso la vittima é posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (La Corte ha precisato che ricorre invece il reato di truffa se é prospettato un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente dal soggetto agente, in modo che la vittima non sia coartata ma si determini alla prestazione perché tratta in errore.
Cass. pen. n. 28752/2010
Integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria.
Cass. pen. n. 11989/2010
Il reato di violazione di domicilio può concorrere formalmente con quello di truffa, poiché incriminano condotte diverse, caratterizzate da eventi diversi (nella violazione di domicilio la condotta ingannatoria è strumentale all'evento-introduzione nell'altrui dimora; la truffa incrimina la condotta decettiva in quanto strumentale al conseguimento dell'evento-ingiusto profitto con altrui danno), e tutelano beni giuridici diversi (In motivazione, la Corte ha peraltro osservato che il riferimento al bene giuridico tutelato non è decisivo ai fini dell'individuazione della < >, potendo ingenerare dubbi nel caso dei reati plurioffensivi).
Cass. pen. n. 8584/2010
L'integrazione del reato di truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego, comporta che l'illiceità negoziale, che di per sé comporterebbe unicamente le conseguenze di cui all'art. 2126 c.c., si caratterizzi per il contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari dell'ordinamento. (Nella specie, relativa ad assunzione mediante false attestazioni dell'imputato come infermiere alle dipendenze di azienda ospedaliera, la Corte ha evidenziato in motivazione il coinvolgimento dell'interesse essenziale collettivo alla tutela della salute cui corrisponde la necessità di specifici requisiti di idoneità professionale, con conseguente danno patrimoniale consistente nella corresponsione del salario).
Cass. pen. n. 5447/2010
Integra il delitto di truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione di doveri inerenti una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del curatore fallimentare il quale, falsificando dei mandati di pagamento mediante l'apposizione della firma apocrifa del giudice delegato, si appropria di somme relative all'attivo fallimentare depositate sui conti bancari intestati alla procedura concorsuale.
Cass. pen. n. 5428/2010
Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la "locupletatio" dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, essendo irrilevante, ai fini del vantaggio patrimoniale dell'agente, il momento della consegna dei titoli da parte del "deceptus". (Fattispecie in tema di competenza per territorio).
Cass. pen. n. 45096/2009
Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente.
Cass. pen. n. 43347/2009
Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del funzionario di banca il quale, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione finanziaria proposta al cliente (nella specie: vendita di prodotti finanziari atipici, cosiddetti "swaps"), consapevolmente tragga vantaggio per conto dell'istituto di credito, ai fini della vendita medesima, dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore. (Ha specificato la Corte che il reato in oggetto è a consumazione prolungata, cioè si realizza ogni volta in cui si determina - alla scadenza di ogni contratto sottoscritto dall'investitore - la sua perdita economica con il profitto ingiusto per la banca, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto).
Cass. pen. n. 43026/2009
Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, in quanto è un reato di pericolo il cui bene tutelato è il corretto funzionamento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso l'opera di soggetti abilitati, mentre il reato di truffa è reato di danno, che si consuma con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo e l'arricchimento dell'agente, per mezzo di artifici e raggiri.
Cass. pen. n. 39314/2009
La condotta di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, anche quando è riferita all'emissione di un decreto ingiuntivo, poiché quest'ultima attività costituisce esercizio della funzione giurisdizionale.
Cass. pen. n. 9773/2009
Ricorre il delitto di truffa, e non l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 16, comma terzo, D.L.vo Lgt. n. 788 del 1945 relativa all'indebita percezione delle prestazioni di cassa integrazione, se la condotta tenuta per conseguire l'indebita integrazione salariale si qualifica per particolari accorgimenti, per speciali astuzie, quindi per un "quid pluris" rispetto al "mendacio", capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell'ente previdenziale. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la truffa nella predisposizione, ai fini del raggiro, di modelli già firmati in bianco dal lavoratore, per la percezione illegittima del beneficio).
Cass. pen. n. 2808/2009
Nel delitto di truffa, il danno della vittima può realizzarsi non soltanto per effetto di una condotta commissiva, bensì anche per effetto di un suo comportamento omissivo, nel senso che essa, indotta in errore, ometta di compiere quelle attività intese a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica, alla quale ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui. (Fattispecie nella quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, indotta in errore sull'identità dell'effettivo "primo acquirente" del latte prodotto, causato da fittizia interposizione di società cooperative tra produttore del latte e acquirente finale, aveva omesso di richiedere il pagamento dei prelievi supplementari sull'eccedenza delle relative quote) V. sez. II civ., 27 luglio 2006, n. 17106
Cass. pen. n. 1162/2009
In tema di truffa aggravata ai danni dello Stato, dà luogo a tale reato e non a quello di cui all'art. 316 ter c.p. la condotta di chi produca la falsa autocertificazione di essere cittadino italiano o cittadino comunitario a sostegno della domanda volta ad ottenere l'assegno previsto dall'art. 1 della L. n. 266 del 2005 per ciascun figlio nato o adottato.
Cass. pen. n. 40260/2008
Integra il delitto di truffa, e non quello di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che abbia organizzato una manifestazione teatrale, in realtà non tenutasi, e provveduto alla vendita dei relativi biglietti facendo intendere agli acquirenti che l'incasso sarebbe stato devoluto ad una associazione assistenziale.
Cass. pen. n. 21409/2008
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa ; in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati.
Cass. pen. n. 10085/2008
Ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa di truffa occorre un effettivo depauperamento economico del soggetto passivo, nella forma del danno emergente o del lucro cessante. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso rilevando che la condotta dell'imputato, il quale aveva abusato della qualità di amministratore di un condominio creando l'apparenza del conferimento dei prescritti poteri autorizzativi, integrava il reato di truffa perché il conseguimento della disponibilità di un fido bancario, con il conseguente incasso della somma di denaro, aveva comportato l'esposizione debitoria dell'amministrazione condominiale, suscettibile di esecuzione e quindi idonea a realizzare l'alterazione dell'equilibrio patrimoniale preesistente).
L'integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioè titolare dell'interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno. (Fattispecie in cui il soggetto agente, amministratore di un condominio, aveva ottenuto la disponibilità di un fido bancario per mezzo degli artifici e raggiri costituiti dall'esibizione di un verbale di assemblea condominiale portante le false firme del presidente e del segretario dell'assemblea, e quindi aveva incassato la somma di denaro determinando all'amministrazione condominiale il danno dell'esposizione debitoria in favore dell'istituto bancario, destinatario della condotta fraudolenta).
Cass. pen. n. 7181/2008
La truffa contrattuale si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, bensì nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto agente e la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima.
Cass. pen. n. 37409/2007
In tema di rapporti fra il reato di frode fiscale, di cui all'art. 2 D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74, e quello di truffa aggravata in danno dello Stato, di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, c.p., se per un verso deve escludersi che operi il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. (mancando l'identità naturalistica del fatto, dal momento che la frode fiscale richiede un artificio peculiare mentre la truffa, dal canto suo, richiede l'induzione in errore ed il danno, indifferenti per il reato tributario), deve per altro verso riconoscersi l'operatività del principio di consunzione, per il quale è sufficiente l'unità normativa del fatto, desumibile dall'omogeneità tra i fini dei due precetti, con conseguente assorbimento dell'ipotesi meno grave in quella più grave; condizione, questa, riconoscibile, nella specie, per il fatto che l'apprezzamento negativo della condotta è tutto ricompreso nella più grave ipotesi di reato, costituita dalla frode fiscale.
Cass. pen. n. 35608/2007
Non integra il delitto di truffa, per carenza degli elementi tipici degli artifici o raggiri, la condotta del creditore che richieda ed ottenga l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base di un diritto di credito già soddisfatto.
Cass. pen. n. 32849/2007
Dà luogo alla configurabilità del reato di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, c.p. e non a quella dei reati di cui all'art. 316 ter o all'art. 640 bis c.p., la condotta di colui il quale si procuri l'esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario mediante la falsa dichiarazione, sulla ricetta rilasciata dal medico convenzionato, di trovarsi nelle condizioni all'uopo previste dalla legge.
Cass. pen. n. 26289/2007
Integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera.
Cass. pen. n. 26256/2007
Il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata. (Sulla base di questo principio la Corte ha escluso l'illegittimità del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, che era stato disposto nonostante che il contratto di mutuo allo scopo fosse precedente all'entrata in vigore della legge n. 300 del 2000, che ha inserito nel c.p. l'art. 640 quater).
Cass. pen. n. 22170/2007
È configurabile il delitto di cui all'art. 640, comma secondo, c.p. nel caso in cui un soggetto stipuli contratti per la prestazione di servizi — successivamente effettuata — in favore di una P.A., ponendo in essere artifici o raggiri consistiti nel dichiarare falsamente l'esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita, ed inducendo in errore l'ente pubblico anche sulle effettive modalità di esecuzione della prestazione, affidata a personale privo delle richieste capacità professionali. In tale caso, infatti, la riscossione degli importi liquidati quale corrispettivo delle prestazioni costituisce ingiusto profitto, cui corrisponde, per l'ente pubblico, il danno consistente nell'esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetti non qualificati.
Cass. pen. n. 16629/2007
Integra il delitto di truffa, e non quello meno grave dell'insolvenza fraudolenta, l'utilizzazione della carta di credito ben oltre i limiti di solvenza, nel caso in cui l'autore non si sia limitato alla dissimulazione dello stato di insolvenza ma si sia avvalso di un complesso di modalità frodatorie costituite da artifici e raggiri. (Fattispecie in cui l'autore del fatto prima si accreditò presso i funzionari dell'istituto bancario quale agente di commercio e versò, per superare la loro ritrosia al rilascio della carta di credito, una consistente somma di denaro, e poi, ottenuta la carta, si affrettò a ritirare quasi per intero la provvista e a utilizzare la carta di credito in modo massiccio e continuo sul circuito internazionale, nella consapevolezza che al tempo non era operativo il sistema di sicurezza dell'immediato blocco della carta su detto circuito, che si avvaleva di lettori manuali).
Cass. pen. n. 15094/2007
Integra il delitto di truffa contrattuale l'acquisto di un immobile, di proprietà di un ente pubblico già concesso in locazione al privato acquirente, alla cui vendita l'ente pubblico si è determinato in forza dell'attestazione del privato, contraria al vero, dell'esistenza delle condizioni richieste dall'ente stesso per la cessione dell'immobile, pur quando il corrispettivo di vendita sia stato regolarmente pagato.
Cass. pen. n. 12969/2007
In tema di delitto di truffa, se la condotta tipica cagiona danno non solo al soggetto che, per effetto degli artifici e raggiri, pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, ma anche ad altri, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, il diritto di querela spetta anche a questi ultimi. (Fattispecie in cui l'autore del fatto aveva indotto la vittima al pagamento di un premio assicurativo per una polizza solo fittiziamente stipulata, con danno anche per la Compagnia assicurativa per la mancata conclusione del contratto, che la vittima effettivamente era intenzionata a stipulare).
Cass. pen. n. 12910/2007
La previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro delle attività detenute, alla data indicata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato, non esclude l'applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, ove la condotta si arricchisca in concreto di artifici diretti ad ottenere i consistenti vantaggi fiscali e le altre agevolazioni previste dalla legge, con l'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui le somme di denaro detenute all'estero sono pervenute nella disponibilità dell'autore del fatto e circa la provenienza di dette somme. (Fattispecie in cui gli autori del fatto si erano rivolti, per mezzo di un commercialista, ad una società estera per la retrodatazione al giugno 2001 dell'emissione obbligazionaria di una società, e avevano preso accordi con altra società per «schermare» l'operazione di «scudo fiscale» attraverso tre mandati fiduciari).
Cass. pen. n. 9786/2007
È configurabile il reato di truffa aggravata ex art. 640, commi primo e secondo, n. 1, c.p., a carico di dipendenti di un ente pubblico i quali, facendo artificiosamente figurare le loro normali prestazioni lavorative come rientranti invece nell'ambito di un progetto-obiettivo specificamente finalizzato al miglioramento dei servizi, ottengano la indebita corresponsione dei compensi aggiuntivi previsti per la realizzazione di detto progetto.
Cass. pen. n. 563/2007
La stipula di un contratto preliminare di compravendita quale civile abitazione di parte di un immobile edificato in zona con destinazione alberghiera, operata dissimulando tale condizione amministrativa, integra il reato di truffa a carico del soggetto venditore.
Cass. pen. n. 40238/2006
In tema di delitto di truffa, costituisce raggiro il comportamento del soggetto, che, nella qualità di amministratore di una società, ne venda alcune quote omettendo di riferire all'acquirente, determinatosi all'affare per le prospettive di guadagno derivanti dall'essere quella società controllante di altra a rilevante capitale pubblico e con florida situazione economico-patrimoniale, i rischi di un'eventuale e futura revocatoria fallimentare avente ad oggetto le quote di partecipazione della società ceduta nella controllata, perché la revocatoria fallimentare colpisce un negozio fraudolento, che presuppone il consilium fraudis in capo al soggetto agente.
Cass. pen. n. 35185/2006
In materia di truffa contrattuale, la condotta del debitore che maliziosamente ometta di riferire di avere già integralmente ricevuto i corrispettivi della compravendita di beni immobili, unita alla reiterata garanzia nei confronti dell'istituto di credito che il prezzo di quelle vendite sarebbero state da lui utilizzate per ripianare i debiti, costituisce elemento idoneo ad indurre in errore la banca, perché si configura come quid pluris rispetto alla semplice promessa di adempimento non onorata.
Cass. pen. n. 34210/2006
La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.
Cass. pen. n. 34179/2006
Non integra il tentativo di truffa, per difetto dell'elemento del danno patrimoniale, l'apposizione sul parabrezza dell'automezzo di un certificato assicurativo falso, posto che tale condotta è limitata ad eludere l'accertamento di infrazioni amministrative senza che sia ipotizzabile un danno erariale, per la mancanza di uno spostamento di risorse economiche in favore del suo autore.
Cass. pen. n. 21112/2006
Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), bensì eventualmente quello di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma secondo, numero 1, c.p.), nella condotta di chi, mediante false dichiarazioni sulla propria situazione patrimoniale, ottenga l'erogazione dell'indennità da «reddito minimo d'inserimento» prevista dal D.L.vo 18 giugno 1998 n. 237. Ciò in quanto le erogazioni pubbliche di natura assistenziale non possono ricomprendersi tra le «erogazioni pubbliche» prese in considerazione dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p., riferendosi queste ultime esclusivamente alle erogazioni di carattere economico-finanziario previste a sostegno delle attività economiche e produttive. (Nella fattispecie, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha quindi annullato con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva ravvisato il meno grave reato di cui all'articolo 316 ter c.p., riqualificando l'originaria contestazione ex articolo 640, comma secondo, numero 1, c.p., ritenuta dal giudice di primo grado).
Cass. pen. n. 19996/2006
In tema di truffa contrattuale, la condotta illecita è integrata dall'omissione del contraente alienante, che consapevolmente non renda edotta la controparte acquirente dell'esistenza di un precedente contratto di vendita dello stesso bene in favore di terzi, a nulla rilevando l'eventuale invalidità del precedente contratto.
Cass. pen. n. 16315/2006
Integra il delitto di truffa e non quello di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento di un telefono cellulare, ottenuto mediante il raggiro consistito nella falsa prospettazione al legittimo detentore di averne necessità per un'emergenza familiare. Infatti, il trasferimento del possesso della cosa è avvenuto con la collaborazione del soggetto passivo, ottenuta mediante frode, mentre nel reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento viene realizzato mediante sottrazione invito domino.
Cass. pen. n. 10231/2006
La fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti. (La Corte ha quindi chiarito che il mendacio ed il silenzio assumono le connotazioni «artificiose» o di «raggiro» in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata, perché essi qualificano l'omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell'altrui sfera psichica).
Cass. pen. n. 7226/2006
Con la trasformazione dell'ente pubblico economico «Azienda Torinese Mobilità» in società per azioni non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 c.p.
Cass. pen. n. 6695/2006
Non sussiste il concorso formale tra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 (uso indebito di carte di credito o di pagamento) ed il reato di truffa (art. 640 c.p.); infatti l'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui al suddetto art. 12 e non il reato di truffa che viene assorbito in virtù del principio di cui all'art. 15 c.p., considerato che l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito.
Cass. pen. n. 3615/2006
La truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi, erogati in ratei periodici, è reato a consumazione prolungata, perché il soggetto agente manifesta sin dall'inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, e quindi il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno. (La Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità della società a responsabilità limitata, ai sensi della normativa del D.L.vo n. 231 del 2001, in assenza di elementi volti a dimostrare l'inesistenza della cosiddetta colpa dell'organizzazione, per i fatti commessi dall'amministratore unico in riferimento alle erogazioni dei ratei di finanziamento successive all'entrata in vigore della normativa sulla responsabilità degli enti, seppure riferibili ad un «mutuo allo scopo» concesso con D.M. precedente).
Cass. pen. n. 2677/2006
La distinzione tra concussione e truffa, che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione, va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come tentativo di concussione della condotta del medico ospedaliero che aveva tentato di indurre una paziente a sottoporsi, dietro pagamento, ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza presso il proprio studio privato, rappresentandole falsamente l'impossibilità di effettuarlo presso la pubblica struttura).
Cass. pen. n. 1862/2006
Integra il reato di truffa aggravata, e non il reato di abuso della credulità popolare il cui elemento costitutivo e differenziato si individua nel turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamente terapeutiche.
Cass. pen. n. 1539/2006
Integra il delitto di truffa, fuori dall'ipotesi dell'amministratore unico di una società per azioni che ne sia anche unico azionista, il compimento da parte dell'amministratore di una S.p.A., in accordo col soggetto estraneo alla società, di un atto di disposizione patrimoniale in danno della società, seguito dall'induzione in errore degli organi societari di controllo (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, collegio dei revisori e assemblea dei soci), impediti dagli artifici e raggiri nel loro intervento, che altrimenti potrebbe sostanziarsi nella revoca dell'amministratore e dell'atto di disposizione patrimoniale. (Fattispecie in cui l'amministratore delegato di una società di leasing finanziario, in complicità con il soggetto contraente, ha erogato somme di denaro per l'acquisto di beni da concedere in leasing, e poi ha indotto in errore gli organi societari con gli artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza dei beni oggetto del contratto di leasing, causando alla società il danno patrimoniale dell'erogazione di una somma di denaro per l'acquisto di beni appunto inesistenti).
Cass. pen. n. 46198/2005
Integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e non già il reato meno grave di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta di allegazione di fatture per operazioni inesistenti volta al conseguimento dell'erogazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una cospicua somma di denaro a titolo di agevolazione prevista dalla legge n. 488 del 1992, perché la produzione degli indicati falsi documenti costituisce il frutto di malizie ulteriori, produttive di una più penetrante induzione in errore del soggetto passivo. (La Corte ha precisato che la fattispecie di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, in ragione della clausola di riserva in favore della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ha carattere sussidiario e, sebbene contenga un riferimento ampio a condotte di «utilizzo o presentazione di dichiarazioni e documenti falsi» non qualifica quelle condotte, che si concretizzano nell'uso degli artifici e raggiri propri della truffa).
Cass. pen. n. 40799/2005
Integra il reato di truffa l'attività di «sette aduse a carpire la credulità degli adepti» cui vengono anche sollecitate offerte economiche di notevole consistenza. (Nella specie la Corte ha escluso la possibilità di equiparare tali attività a quelle religiose in quanto per queste ultime non sono mai ravvisabili né l'elemento degli artifizi o raggiri, riscontrabile anche nel caso in cui il comportamento menzognero concorra a confermare nel soggetto passivo l'errore, né quello del profitto).
Cass. pen. n. 38549/2005
Non integra il delitto di truffa, per mancanza di artifici o raggiri, la condotta del debitore che adempia consegnando, con la contestuale promessa di risarcire eventuali danni in caso di insolvibilità del traente, per girata al creditore, al quale è legato da un rapporto fiduciario, assegni che si rivelano poi privi di provvista finanziaria.
Cass. pen. n. 38071/2005
In tema di truffa in danno dell'ENEL, per effetto della trasformazione di questo da ente pubblico in società per azioni ad opera dell'art. 15 D.L. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato, con la conseguenza che non può procedersi d'ufficio ma a querela di parte. (Fattispecie nella quale la Corte, d'ufficio, ha rilevato la mancanza di querela ed ha annullato senza rinvio il capo concernente la condanna per il reato di truffa, eliminando la relativa pena).
Cass. pen. n. 21307/2005
È configurabile il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, c.p.) qualora il soggetto ricorra all'espediente della simulata qualità di esportatore abituale — mediante l'artificiosa costituzione del c.d. plafond, ottenuto attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti —, al fine di conseguire il regime agevolato dell'Iva sulle merci acquistate, con conseguente possibilità di rivenderle a prezzi maggiormente competitivi, in quanto la mancata percezione di somme rilevanti costituisce atto di disposizione da parte dell'Erario, sub specie di rinuncia all'esazione dell'importo dovuto, con evidente nocumento patrimoniale in diretta dipendenza causale dagli artifici o raggiri posti in essere dall'agente.
Cass. pen. n. 1910/2005
Integra il reato di truffa aggravata (art. 640, comma secondo, n. 2 c.p.) la condotta del soggetto che, sfruttando la notorietà creatasi di mago o guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario dell'avveramento di gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire e preservare e le induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando o prescrivendo sostanze al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno delle stesse.
Cass. pen. n. 49289/2004
Nella condotta posta in essere da un esercente la professione legale il quale, d'intesa con un funzionario di un'impresa assicuratrice e con un giudice, promuova fittiziamente controversie civili relative ad incidenti stradali mai avvenuti o già definiti stragiudizialmente, allo scopo di ottenere, come poi ottenga, che venga pronunciata condanna al risarcimento del danno nei confronti di detta impresa, è configurabile il reato di truffa in danno di quest'ultima ma non in danno dello Stato, atteso che, pur subendo anche lo Stato una perdita economica corrispondente alle spese di giustizia, essa non rappresenta lo scopo perseguito dagli agenti, ma costituisce solo un passaggio necessario per il conseguimento dello scopo effettivo.
Cass. pen. n. 41073/2004
In materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha affermato la sussistenza del reato di truffa nel comportamento di un laboratorio di analisi che nell'eseguire gli esami oggetto della convenzione stipulata con la A.S.L. utilizzava reagenti e calibratori scaduti di validità, in quanto tale condotta concretizzava violazioni di specifiche prescrizioni e, comunque, non garantiva la certa rispondenza dei dati di laboratorio alla esatta rappresentazione di quanto lo specifico procedimento di analisi deve al contrario fedelmente evidenziare).
Cass. pen. n. 26300/2004
Il reato di truffa non è assorbito da quello di indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento (art. 12 D.L. 12 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197) ogni qualvolta la condotta incriminata non si esaurisca nel mero utilizzo di essi, ma sia connotata da un quid pluris concretantesi in artifici e raggiri. (Fattispecie relativa all'utilizzazione di una tessera «Viacard» illecitamente rimagnetizzata)
Cass. pen. n. 19647/2004
Il delitto di millantato credito e quello di truffa, possono concorrere tra loro allorché alla millanteria, tipica del primo di detti reati, si aggiungano altri comportamenti che costituiscano ulteriori artifizi e raggiri, idonei ad indurre in errore la persona offesa. (Nella specie, il concorso è stato ritenuto sussistente considerando che l'agente, secondo quanto accertato in sede di merito, oltre ad assicurare l'intervento di parlamentari per favorire l'assunzione di persone presso un ente pubblico, aveva fraudolentemente cercato di dimostrare il positivo sviluppo delle pratiche chiedendo agli interessati la produzione di varia documentazione, simulando la fissazione di visite mediche propedeutiche alle assunzioni, fingendo di comunicare telefonicamente con i suddetti parlamentari).
Cass. pen. n. 19302/2004
Attesa la funzione dei cosiddetti «cartellini segnatempo» di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di uscita, deve ritenersi che, indipendentemente dalla configurabilità o meno del falso ideologico (avuto riguardo alla controversa natura giuridica dei detti cartellini), costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano da considerare economicamente apprezzabili.
Cass. pen. n. 17688/2004
Al fine della configurazione del delitto di truffa, integra la condotta di raggiro anche il silenzio sul verificarsi sopravvenuto di un evento il quale costituisce il presupposto del permanere di un obbligazione pecuniaria a carattere periodico: infatti il silenzio, di chi sia in concreto beneficiario, seppure indiretto, della prestazione medesima, è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Nel caso di specie, è stata ritenuta un raggiro l'omessa comunicazione all'INPS del decesso della titolare della pensione, da parte del figlio, contitolare del conto nel quale veniva accreditato l'assegno pensionistico, che si era procurato così l'ingiusto profitto, con pari danno dell'INPS, dei ratei di pensione che l'ente previdenziale, indotto in inganno sull'esistenza in vita della beneficiaria, aveva continuato a corrispondere).
Cass. pen. n. 16737/2004
In tema di truffa contrattuale, la richiesta, rivolta da un'impresa di manutenzione al cliente, della sottoscrizione in bianco di un'autorizzazione a svolgere lavori senza rilascio di un preventivo di spesa concernente la natura dei lavori da eseguire e l'importo corrispettivo, cui sia seguita la richiesta di compensi esorbitanti in rapporto all'attività espletata, integra il requisito degli artifici e raggiri idonei a indurre in errore la vittima sull'effettiva consistenza dei lavori medesimi e sul loro importo, che costituisce il profitto ingiusto con corrispondente danno del contraente.
Cass. pen. n. 11839/2004
Integra gli estremi del reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico la clonazione del numero di utenza telefonica dell'ente territoriale comunale, essendo quest'ultimo l'unico titolare dell'interesse patrimoniale protetto dalla norma direttamente leso dagli artifizi e raggiri posti in essere nella commissione del reato (Fattispecie in cui la corte di cassazione ha escluso che la società concessionaria del servizio telefonico potesse essere qualificata come persona offesa dal reato, riconoscendo alla stessa, in presenza delle condizioni di legge, la qualità di persona danneggiata dal reato; è stata pertanto ritenuta irrilevante, ai fini della procedibilità d'ufficio, l'intervenuta privatizzazione della società concessionaria del servizio).
Cass. pen. n. 8694/2004
L'Ente Poste Italiane, a seguito della sua trasformazione in società per azioni, ha perduto la sua connotazione pubblicistica e, pertanto, la truffa eventualmente commessa in suo danno non potrebbe più ritenersi aggravata ai sensi del secondo comma, n. 1, dell'art. 640 c.p.
Cass. pen. n. 7996/2004
Il delitto di frode fiscale si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma del secondo comma n. 1 dell'art. 640 c.p., in quanto è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L'ulteriore elemento, costituito dall'evento di danno, non pone le due norme in rapporto di specialità reciproca, perché il suo verificarsi è posto al di fuori della fattispecie oggettiva: è indifferente che esso si verifichi, occorrendo solo che vi sia collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale.
Cass. pen. n. 6244/2004
Non sussistono gli estremi del reato di truffa (cosiddetta truffa processuale) nel chiedere e ottenere dal giudice tutelare l'autorizzazione alla vendita di un bene immobile di proprietà di un interdetto, sulla base di una falsa perizia estimativa, in quanto la suddetta autorizzazione, ancorché conseguenza della falsa perizia, non costituisce atto di disposizione patrimoniale dannoso per l'interdetto.
Cass. pen. n. 47701/2003
In tema di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), non sussiste il fumus del delitto di truffa ai danni dello Stato (art. 640, n. 1, c.p.), nell'ipotesi di attività commerciale avente per oggetto l'importazione di autoveicoli usati da paesi dell'Unione Europea e la successiva vendita in Italia a prezzi concorrenziali, in indebita applicazione di un regime tariffario IVA più favorevole (cosiddetto del margine anziché di quello dovuto per l'acquisto intracomunitario), in quanto tali estremi integrano l'ipotesi tipica di evasione fiscale, la cui rilevanza penale deve essere valutata alla luce della speciale disciplina prevista dal D.L.vo n. 74 del 2000.
Cass. pen. n. 47671/2003
Il compimento di atti idonei diretti in maniera non equivoca a manomettere un apparecchio telefonico per ottenere un accredito per la fruizione del servizio integra gli estremi del tentativo di furto e non di tentata truffa, in quanto l'indebita erogazione e sottrazione avviene non per effetto del consenso viziato della persona offesa, la quale ignora l'alterazione fraudolenta dell'apparecchio messo a disposizione dell'utente, ma attraverso la difettosa registrazione del pagamento anticipato con la conseguente messa a disposizione del servizio in misura proporzionata e corrispondente.
Cass. pen. n. 46369/2003
In tema di truffa, il momento consumativo del reato non può che corrispondere con quello in cui si è realizzato il danno, vale a dire con l'effettiva lesione del bene protetto dalla norma. Ne consegue che là dove il danno derivi dal mancato pagamento del prezzo nel caso di vendita, agli effetti della individuazione del relativo termine deve farsi riferimento alla disciplina generale dettata in proposito dall'art. 1498 c.c., posto che, ove così non fosse, l'inadempimento, e con esso il perfezionamento del delitto di truffa, verrebbe fatto dipendere da opinabili indici di riconoscimento, a prescindere da un eventuale accertamento in sede giurisdizionale.
Cass. pen. n. 46311/2003
Non sussiste l'ipotesi del concorso formale tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 primo comma c.c., essendo differenti le condotte, dal momento che per la configurabilità della truffa occorre un quid pluris rappresentato dalla induzione in errore e dalla sussistenza del danno; pertanto, deve escludersi la possibilità di estendere l'effetto della procedibilità a querela anche alla truffa aggravata, ai sensi della disposizione di cui al secondo comma del citato art. 2622 c.c., che fa riferimento ad altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, in quanto nella truffa il danno non rappresenta un aggravante, ma un elemento costitutivo del reato.
Cass. pen. n. 40343/2003
Ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l'evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l'intenzione dell'agente di commettere lo specifico delitto. L'idoneità degli atti non è peraltro sinonimo della loro sufficienza causale, bensì esprime l'esigenza che l'atto abbia l'oggettiva attitudine ad inserirsi, quale condizione necessaria, nella sequenza causale ed operativa che conduce alla consumazione del delitto. Ne consegue che, nell'ipotesi di tentata truffa ai danni della pubblica amministrazione, è irrilevante la circostanza che gli artifici e raggiri siano posti in essere all'interno di una fase procedimentale non conclusa, ad esempio perché ancora mancante degli atti di controllo necessari a completare lo specifico procedimento, mentre è sufficiente che l'azione, dotata dei caratteri propri dell'artificio o raggiro - ossia astrattamente capace di indurre in errore la pubblica amministrazione - sia oggettivamente idonea ad attivare l'iter procedimentale volto a conseguire il vantaggio patrimoniale indebito. (Nel caso di specie, è stata ritenuta un idoneo tentativo di truffa la semplice presentazione dei fogli di viaggio e delle ricevute delle spese per i pasti da parte del personale dipendente della Polizia di Stato, volta ad ottenere il rimborso delle spese di trasferta, alla quale non aveva fatto seguito la relazione favorevole del capo pattuglia).
Cass. pen. n. 39114/2003
Non sussistono gli estremi del reato di truffa, bensì quelli del reato di cui all'art. 646 c.p., nel rilascio da parte di un promotore finanziario di falsi rendiconti relativi a fondi di investimento da lui gestiti, così da sottrarre ai rispettivi intestatari parte delle somme confluite sui fondi, in quanto il possesso del denaro è già stato conseguito dall'agente al momento della realizzazione degli artifici e raggiri.
Cass. pen. n. 39077/2003
Integra gli estremi del delitto tentato di truffa (articoli 56 e 640 c.p.), la condotta del pubblico dipendente che attesti falsamente la propria presenza nel luogo di lavoro facendo timbrare da altri il proprio cartellino elettronico nel sistema di rilevazione delle presenze; nè rileva, con riguardo all'idoneità dell'azione, il fatto che si tratti di prestazione di lavoro straordinaria per la quale manchi la necessaria autorizzazione, posto che il consenso del superiore gerarchico, in tale ipotesi, può essere tacito ovvero intervenire successivamente.
Cass. pen. n. 31424/2003
In tema di truffa è configurabile l'aggravante di cui all'art. 640, comma 1, n. 1 c.p. allorché il reato sia commesso ai danni di una delle aziende speciali istituite dai comuni per la gestione dei servizi pubblici (art. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche), le quali rivestono natura di enti pubblici economici, posto che l'art. 640 succitato, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non opera alcuna distinzione nell'ambito degli enti pubblici.
Cass. pen. n. 30216/2003
L'unilaterale modificazione, da parte di uno dei contraenti, in corso di esecuzione dell'accordo contrattuale, delle modalità esecutive di esso rispetto a quelle previste nel progetto inizialmente concordato tra le parti, non è idonea a integrare il delitto di truffa, in quanto manca l'elemento specifico di detta ipotesi criminosa costituito dall'esistenza di un diretto rapporto causale tra gli artifici posti in essere dall'agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto in tal modo tratto in inganno, e può solo configurare, ricorrendone i presupposti, un inadempimento contrattuale.
Cass. pen. n. 29704/2003
Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che dovesse configurarsi il tentativo di estorsione e non quello di truffa nella condotta dell'imputato il quale aveva prospettato il pignoramento ed il sequestro di tutti i beni e le somme depositate presso gli Istituti di credito di proprietà del soggetto passivo, per costringerlo a versargli una cospicua somma di denaro non dovuta).
Cass. pen. n. 28928/2003
Il delitto di truffa si perfeziona non nel momento in cui il soggetto passivo assume un'obbligazione per effetto degli artifici o raggiri subiti, bensì in quello in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene economico da parte dell'agente e la definitiva perdita di esso da parte del raggirato; pertanto, quando il reato predetto abbia come oggetto immediato il conseguimento di assegni bancari, il danno si verifica nel momento in cui i titoli vengono posti all'incasso ovvero usati come normali mezzi di pagamento, mediante girata, a favore di terzi i quali portatori legittimi, non sono esposti alle eccezioni che il traente potrebbe opporre al beneficiario: in entrambi i casi, infatti, si verifica una lesione concreta e definitiva del patrimonio della persona offesa, inteso come complesso di diritti valutabili in denaro. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente l'ipotesi della truffa consumata nel momento in cui la parte offesa aveva versato l'assegno circolare a titolo di pagamento e non nel momento in cui la stessa parte offesa aveva richiesto ad un istituto bancario l'emissione dell'assegno circolare intestato a terzi e con la clausola di non trasferibilità).
Cass. pen. n. 26107/2003
È configurabile il reato di truffa nel caso in cui l'imputato, esaltando i suoi poteri divinatori, induca in errore una persona particolarmente indifesa ed esposta, per la propria credulità, a pensare di potersi liberare dei propri mali attraverso l'esorcismo e la magia, in quanto la valutazione dell'induzione in errore deve essere effettuata ex post e la grossolanità del raggiro o dell'artificio non esclude la possibilità di successo nei confronti di persona particolarmente vulnerabile.
Cass. pen. n. 25649/2003
La particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilità in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende più agevole l'esecuzione. (Nel caso in esame da parte dell'imputata era stato ingenerato nella persona offesa, particolarmente fragile e in un momento delicato della sua esistenza, la convinzione di essere vittima di negatività, inducendola così ad esborsi di denaro come compenso per rituali prospettati come indispensabili ai fini della guarigione).
Cass. pen. n. 17642/2003
In tema di millantato credito, la ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 c.p. - contenente la previsione di un titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie descritta nel primo comma della medesima disposizione - si differenzia dal delitto di truffa, per la diversità della condotta, non essendo necessaria né la millanteria né una generica mediazione, nonché dell'oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che unica parte offesa è quest'ultima e non colui che abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto danneggiato.
Cass. pen. n. 14801/2003
In tema di truffa contrattuale, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno non sono esclusi dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il prezzo del servizio fornito quando risulti che esso sia stato acquistato per effetto di raggiri.
La trasformazione di un ente pubblico in persona giuridica di diritto privato non determina effetti processuali sotto il profilo della perseguibilità a querela del reato di truffa, qualora il fatto reato risalga ad epoca anteriore alla trasformazione, in quanto in materia processuale vige il principio tempus regit actum.
Cass. pen. n. 3135/2003
La cosiddetta truffa processuale consistente nel fatto di chi, inducendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto in tale fattispecie viene a mancare un elemento costitutivo del reato, e cioè l'atto di disposizione patrimoniale. Il giudice infatti con il suddetto provvedimento non compie un atto di disposizione espressione dell'autonomia privata e della libertà di consenso, ma esercita il potere di natura pubblicistica, connesso all'esercizio della giurisdizione. Né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell'art. 374 c.p. che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che non integra gli estremi dell'illecito penale la condotta del legale che intraprenda azioni legali avanti al TAR avvalendosi di procure alle liti con sottoscrizioni apocrife degli interessati e che, all'esito vittorioso di dette azioni, quantifichi i propri compensi professionali per l'opera prestata utilizzando uno scaglione tariffario diverso da quello da applicare).
Cass. pen. n. 40457/2002
L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa, nei quali coesistono i due elementi modali della vis e della fraus, va ricercato nell'elemento causale prevalente nella fattispecie concreta. Tale elemento consiste in un'espressione di energia fisica nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone, e nell'inganno nei delitti contro il patrimonio mediante frode. Ne consegue che l'occultamento di un oggetto in una confezione contenente originariamente un altro oggetto di minor valore, così da corrispondere un minor prezzo all'operatore di cassa di un supermercato, va qualificato come truffa, in quanto è l'artificio e non l'appropriazione mediante violenza sulla cosa l'elemento causale prevalente.
Cass. pen. n. 25193/2002
Nel caso di truffa contrattuale mediante rilascio di effetti cambiari con scadenze successive, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento del pagamento dei primi titoli cambiari, ovvero dell'eventuale versamento di un acconto in denaro, poiché con la effettiva percezione della valuta si realizza il vantaggio patrimoniale dell'agente ed il reato si consuma, ancorché gli effetti pregiudizievoli si protraggano nel tempo.
Cass. pen. n. 21868/2002
In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce le negative conseguenze patrimoniali di tale induzione, è tuttavia da escludere la configurabilità del reato quando il soggetto indotto in errore sia un giudice il quale — sulla base di un falso documento costituito, nella specie, da una falsa procura a vendere — adotti un provvedimento di disposizione patrimoniale favorevole all'agente, atteso che il suddetto provvedimento non costituisce un libero atto di gestione di interessi altrui e non è espressione di libertà negoziale qualificandosi piuttosto come esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica la cui finalità è l'attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti.
Cass. pen. n. 38333/2001
Non integra il reato di truffa la condotta del medico il quale effettui visite mediche ovvero rilasci certificazioni o prescrizioni sanitarie su ricettari intestati ad altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, se non risulta che la Usl abbia erogato compensi al primo professionista, in quanto difetta il danno patrimoniale della persona offesa, elemento costitutivo della fattispecie delittuosa.
Cass. pen. n. 37409/2001
Non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Cass. pen. n. 36865/2001
In tema di bancarotta, poiché anche i diritti di credito rientrano nel patrimonio del fallito, costituisce distrazione qualsiasi condotta diretta a destinare attività fallimentari a scopi diversi dalla garanzia dei creditori; ne consegue che il delitto di truffa può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui i debitori di una società di capitali - dichiarata fallita - siano indotti in errore dall'amministratore, il quale ne incassi i crediti nella sua qualità di legittimo destinatario dei pagamenti, appropriandosi le relative somme.
Cass. pen. n. 10792/2001
In tema di insolvenza fraudolenta, l'obbligazione, assunta dall'agente con il proposito di non adempierla, deve avere ad oggetto una prestazione di dare e non quella di svolgere una specifica attività in favore dell'altra parte, giacché uno degli elementi costitutivi del delitto è la dissimulazione del proprio stato di insolvenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta - e non invece, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il delitto di truffa aggravata - il comportamento di un generale dei carabinieri che, assumendo fraudolentemente l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire).
In tema di reati contro il patrimonio, il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanza e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il delitto di insolvenza fraudolenta - e non invece, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, il delitto di truffa aggravata - il comportamento di un generale dei carabinieri che, assumendo l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva indotto i parenti della vittima a consegnargli la somma di un miliardo di lire).
In tema di truffa, quando l'agente si è procurato, inducendo taluno in errore con artifici e raggiri, un ingiusto profitto in danno di altri, il delitto sussiste anche se il soggetto passivo abbia agito per una causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita, giacché non vengono meno l'ingiustizia del profitto e l'altruità del danno, né vengono meno l'esigenza di tutela del patrimonio e della libertà del consenso dei negozi patrimoniali, che costituisce l'oggettività giuridica del reato. (Fattispecie in cui le parti offese erano state indotte in errore, mediante artifici e raggiri, da un generale dei carabinieri che, assumendo fraudolentemente l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva in tal modo ottenuto dai parenti del rapito la somma di un miliardo di lire).
Cass. pen. n. 8995/2000
È configurabile il concorso materiale fra i reati di truffa e falsificazione di carta di credito in quanto, mentre non ogni inganno presuppone il falso (sicché non è indispensabile una condotta di falso nei reati di frode), il falso di cui all'art. 12 del decreto legge 5 luglio 1991, n. 142 non richiede né la effettiva realizzazione dell'inganno, né il concreto perseguimento del profitto, né, infine, la verificazione di un danno patrimoniale, atteso che il fine di profitto, se vale a caratterizzare come specifico il dolo dell'agente, rimane tuttavia estraneo alla condotta.
Cass. pen. n. 18/2000
Poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.
Cass. pen. n. 1193/2000
Tra il reato di frode fiscale e la truffa non esiste rapporto di specialità perché, anche se le modalità di commissione del primo, elencate nell'art. 4 legge 516 del 1982, costituiscono altrettante ipotesi di artifici e raggiri, non si richiede, per la configurabilità di detto reato, l'effettiva induzione in errore dell'amministrazione finanziaria, né il raggiungimento di un ingiusto profitto con danno della stessa amministrazione, essendo sufficiente la semplice messa in opera delle operazioni indicate nel citato art. 4, con il dolo specifico, consistente nel fine dell'evasione o dell'ottenimento del rimborso, che diversamente manca nel reato di truffa.
Tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali non vi è rapporto di specialità perché il secondo si esaurisce nella commissione di un falso, cioè nell'esposizione nei bilanci della società o in altre comunicazioni sociali di fatti non rispondenti al vero, sicché, pur costituendo tale condotta fraudolenta un raggiro, cioè un elemento specializzante rispetto alla fattispecie della truffa, tuttavia mancano di questo reato le componenti dell'induzione in errore dei destinatari di quelle comunicazioni e del raggiungimento di un ingiusto profitto con altrui danno, entrambe non richieste nell'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c.
Cass. pen. n. 7259/2000
Nell'ipotesi in cui gli uffici comunali siano indotti al rilascio di una concessione edilizia mediante la falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal soggetto richiedente, si configura il reato di truffa ai danni dell'amministrazione locale ove possa individuarsi un pregiudizio economico di questa per effetto della condotta dell'agente. (Nell'occasione la Corte ha precisato che tale pregiudizio, se non può essere rappresentato dalla mera lesione di interessi collettivi all'ordinato assetto urbanistico di cui il comune è portatore, assume tuttavia concretezza nei casi in cui con il fraudolento conseguimento della concessione edilizia si venga a gravare l'ente di oneri di urbanizzazione diversi e maggiori rispetto a quelli derivanti dal progetto assentito e posti a carico del richiedente, e ad imporre all'ente un dispendio per l'attività di autotutela necessaria a rimuovere il provvedimento oggettivamente illegittimo e gli effetti di esso).
Cass. pen. n. 5538/2000
Il medico ospedaliero (nella specie, primario del servizio di radiologia) che, con il pretesto di far evitare a un paziente la trafila burocratica, si fa dare direttamente una somma per effettuare un esame, lasciando intendere che la somma sarà versata all'ospedale, non risponde del reato di concussione, non avendo generato un metus nel soggetto passivo; non risponde del reato di corruzione, perché il paziente è convinto di versare all'amministrazione ospedaliera quanto dovuto; non risponde del reato di peculato, perché l'agente possiede detta somma per ragioni di ufficio e perché non approfitta dell'errore altrui. Risponde invece di truffa aggravata in danno dell'amministrazione ospedaliera.
Cass. pen. n. 4180/2000
In tema di truffa aggravata per essere stato ingenerato il timore di un pericolo «immaginario», deve intendersi come tale tutto ciò che è effetto dell'immaginazione ed esiste solo in essa, senza alcun fondamento nella realtà. Di conseguenza sussiste la truffa vessatoria ove l'agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso, di norma correlato all'azione di forze occulte e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale, la cui evenienza prescinde dalla sua volontà; si configura viceversa il delitto di estorsione tutte le volte in cui l'agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistere il delitto di estorsione in un caso in cui l'agente, falsamente qualificandosi come vigile urbano, si era fatto corrispondere una somma di denaro dal proprietario di un immobile minacciando di sospendere l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione che ivi si svolgevano).
Cass. pen. n. 2706/2000
Nella truffa ai danni di istituti previdenziali, poiché l'accreditamento dei ratei avviene “sine causa” e rappresenta, perciò, un indebito vantaggio per il percettore ed un indubbio pregiudizio per l'ente erogante, il reato perdura fino a quando non vengano interrotte le riscossioni, con la conseguenza che il momento consumativo ed il “dies a quo” del termine di prescrizione coincidono con la cessazione dei pagamenti.
Cass. pen. n. 11441/1999
In tema di truffa, poiché il delitto si consuma anche a mezzo di un negozio giuridico apparentemente valido, ma, nella sua essenza, viziato dalla mancanza di un corretto processo volitivo del soggetto passivo (determinatosi alla stipulazione del negozio per l'errore in lui ingenerato dai raggiri e dagli artifici del soggetto attivo), nel valutare la sussistenza di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, l'analisi non può limitarsi all'accertamento della mera conformità a diritto dell'atto amministrativo che dispone patrimonialmente a favore del privato. È viceversa necessario accertare che alla emanazione dell'atto la pubblica amministrazione non si sia determinata in quanto indotta in errore dagli artifici o raggiri posti in essere dal privato medesimo. In tal caso, infatti, l'ingiusto profitto ed il danno vanno individuati — indipendentemente dalla legittimità formale del deliberato amministrativo — nel vantaggio e nel pregiudizio, rispettivamente derivanti alle parti, dalla emanazione di un atto dispositivo che, in assenza dei predetti artifizi o raggiri, non sarebbe stato emanato.
Cass. pen. n. 11076/1999
Il reato di cui all'art. 2 della L. n. 898 del 1986, con il quale si punisce la esposizione di dati e notizie falsi per l'indebito conseguimento di contributi erogati dalla C.E.E., non comprende ogni condotta riconducibile alla fattispecie del delitto di truffa che può ipotizzarsi quando l'agente non si limita a indicare dati o notizie falsi, ma fa, anche, ricorso ad ulteriori artifici, attraverso la formazione e l'utilizzazione di false bollette di accompagnamento e fatture che attengono ad operazioni commerciali inesistenti.
Cass. pen. n. 4240/1999
L'indebito conseguimento di rimborsi, conguagli di disoccupazione o altre elargizioni previdenziali da parte dell'Inps a favore di lavoratori agricoli è riconducibile all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 640, comma secondo, n. 1 c.p. Ed invero, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall'art. 640 bis c.p., non è assimilabile a quello di rimborsi e conguagli di disoccupazione, ma va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico. Ne consegue che l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 640 bis c.p. è applicabile solo quando la fraudolenta captazione di una pubblica sovvenzione sia riferibile a un'opera o a un'attività di interesse pubblico, mentre in tutte le restanti ipotesi di illecito conseguimento di pubblico danaro dovrà applicarsi l'ipotesi della truffa aggravata prevista dall'art. 640, comma secondo, n. 1 c.p.
Cass. pen. n. 7192/1999
Nel reato di indebita utilizzazione di carte di credito e di pagamento, previsto dall'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv., con modif., in L. 5 luglio 1991, n. 197, l'elemento oggettivo è costituito dall'uso indebito in sé considerato, e cioè indipendentemente dal conseguimento di un profitto e dal verificarsi di un danno, e senza coinvolgimento del soggetto passivo, mentre nel reato di truffa si richiede l'uso di artifizi e raggiri e, correlativamente, l'induzione in errore del soggetto passivo, per cui il momento consumativo coincide con quello del conseguimento del profitto con altrui danno. Ne consegue che fra le due figure di reato anzidette non vi è rapporto di specialità della prima rispetto alla seconda, ma al contrario, possibilità di concorso.
Cass. pen. n. 5102/1999
Il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi: nel caso in cui ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, sarebbe, infatti, ipotizzabile il concorso tra i due delitti.