Cass. civ. n. 11029 del 26 aprile 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. - Requisiti - Fatto ostativo esterno alla volontà della parte - Immediatezza della reazione - Rigoroso sindacato del giudice tributario di merito - Ragioni.


La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone due elementi e, cioè, l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima) e l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa; conseguentemente, anche in ragione dei caratteri di celerità ed immediatezza che contraddistinguono il processo tributario, l'istanza di rimessione in termini (nello specifico, la "scusabilità" dell'errore) dev'essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo da parte del giudice tributario di merito, evitando che sia impiegata come espediente processuale per rimediare all'inosservanza di un termine decadenziale espressamente previsto dalla legge.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 268 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2

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