Cass. civ. n. 11048 del 27 aprile 2023
Testo massima n. 1
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedura fallimentare - Durata non ragionevole - Indennizzo spettante “iure proprio” all’erede del creditore - Condizioni - Assunzione formale della qualità di parte - Esclusione - Manifestazione dell’interesse alla ragionevole durata mediante scritti e istanze - Necessità.
In tema di equa riparazione, affinché all'erede di un creditore ammesso al passivo di un fallimento possa essere riconosciuto "iure proprio" l'indennizzo per irragionevole durata della procedura concorsuale, non è necessario che egli assuma formalmente la qualità di parte, ma è sufficiente che dimostri tramite istanze, richieste o ricezione di atti il suo interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli della procedura fallimentare.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Legge Falliment. art. 94
Legge Falliment. art. 96
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 93
Legge Falliment. art. 95