Cass. pen. n. 11066 del 19 dicembre 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca per equivalente - Presupposti - Previsione di cui all’art. 5, comma 9, legge n. 161 del 2017, sostitutivo dell’art. 25 d.lgs. n. 159 del 2011 - Continuità normativa - Limiti.


In tema di misure di prevenzione reali, sussiste continuità normativa tra l'art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'art. 5, comma 9, legge 17 ottobre 2017, n. 161, e la medesima disposizione nella sua originaria formulazione, stante l'identità di "ratio" e il rapporto di continenza tra le norme succedutesi nel tempo, limitatamente alla parte di disciplina coincidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente tale continuità in materia di indisponibilità del bene direttamente confiscabile per effetto di una legittima cessione o di un'attività fraudolenta).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 16324 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 10 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 25
Legge 17/10/2017 num. 161 art. 5 com. 9

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