Cass. civ. n. 1107 del 11 gennaio 2024
Testo massima n. 1
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE Riscossione di contributi previdenziali - Procedura per il discarico di crediti inesigibili - Nozione - Annullamento dei crediti iscritti in ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999 - Effetto legale - Rilevanza degli importi e dimostrazione dell’avvenuta trasmissione dell’elenco al creditore - Insussistenza - Ragioni.
In tema di riscossione di contributi previdenziali da parte dell'agente della riscossione e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, tali essendo quelli non riscossi e non riversati, dunque, alla Cassa, ancorché in presenza di alcuni adempimenti, l'annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 costituisce, del tutto indipendentemente dall'importo degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostrazione dell'avvenuta trasmissione del relativo elenco all'ente creditore, non sussistendo alcuna disposizione che lo preveda espressamente come condizione necessaria per il discarico.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 20
Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 527 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 528 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 529 CORTE COST. PENDENTE
DM min. EFI 15/06/2015 art. 2