Cass. civ. n. 11091 del 24 aprile 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni difformi e inconciliabili rese dal medesimo consulente - Scelta del giudice - Obbligatorietà - Contenuto - Possibilità di limitarsi a prendere atto delle differenze e dei contrasti - Esclusione.


Qualora nel corso del giudizio venga nominato un consulente tecnico d'ufficio che depositi due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell'operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d'ufficio ma quale tecnico di parte.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5148 del 2011

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 62
Cod. Proc. Civ. art. 195
Cod. Proc. Civ. art. 196
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

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