Cass. civ. n. 10512 del 8 ottobre 1991
Testo massima n. 1
Nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e con rilascio dei beni ai creditori (art. 507 c.c.), soggetto legittimato a ricorrere contro la liquidazione dell'imposta di successione, è l'erede e non il curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c., il quale, a differenza del curatore dell'eredità giacente (art. 508 c.c.), non amministra nell'interesse dell'eredità, ma in quello dei creditori senza alcun interesse a contrastare la pretesa dell'erario, cui l'imposta di successione dovrà essere pagata con quanto residui dopo il soddisfacimento dei creditori (art. 46 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637).